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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18231/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura fallimentare promossa su istanza di una società che si assumeva creditrice di altra società poi posta in liquidazione e dichiarata fallita. Nel corso del procedimento si è discusso, da un lato, della legittimazione attiva dell’istante a chiedere il fallimento e, dall’altro, della natura e dell’efficacia di alcuni atti tra le parti: un accordo del 22 giugno 2015, una nota integrativa di bilancio e una proposta di transazione del 5 settembre 2019, dai quali la corte territoriale ha desunto, in via incidentale, l’esistenza del credito di regresso della società istante. La società poi fallita ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha sostenuto che la corte d’appello avesse erroneamente preteso che le statuizioni rese nel reclamo ex art. 22 l. fall. fossero impugnate nello stesso giudizio, invece che nel reclamo contro la sentenza di fallimento; 2) ha dedotto violazione della disciplina fallimentare perché il credito dell’istante era stato escluso in sede di verifica del passivo; 3) ha denunciato violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che la corte avesse erroneamente riconosciuto il credito e trascurato le risultanze della c.t.u.; 4) ha lamentato la violazione degli artt. 94, 88 e 96 c.p.c. per la condanna personale del legale rappresentante alle spese, assumendo che l’iniziativa processuale non fosse connotata da imprudenza o slealtà.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha chiarito che il decreto reso dalla corte d’appello nel reclamo ex art. 22 l. fall. non ha autonoma definitività o decisorietà e confluisce nel procedimento che conduce alla sentenza dichiarativa di fallimento; perciò i vizi di quel segmento procedimentale e le contestazioni sulla legittimazione del creditore istante possono essere fatti valere nell’impugnazione della sentenza di fallimento, non mediante autonoma impugnazione del decreto. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell’istanza di fallimento, non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito né un titolo esecutivo, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione del creditore istante; in tale verifica possono essere valutate anche le risultanze del procedimento di accertamento del passivo, se prodotte. Quanto alla condanna personale del rappresentante processuale alle spese, la Corte ha ritenuto che la valutazione della mancanza di normale prudenza compiuta dal giudice di merito fosse adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. fall.

    Il decreto reso in sede di reclamo non è autonomamente decisorio e definitivo; i vizi del procedimento possono essere fatti valere nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Il tribunale, nella successiva sentenza, non può discostarsi dalle questioni già trattate e risolte nel decreto, salvo fatti sopravvenuti rilevanti.

  • art. 18 l. fall.

    Costituisce il mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento; in tale sede possono essere sollevate le censure relative alla legittimazione del creditore istante e ai vizi del procedimento precedente.

  • art. 6 l. fall.

    L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento su istanza di creditori non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito, ma basta un accertamento incidentale sulla legittimazione del richiedente.

  • art. 96 l. fall.

    È richiamato quale parametro per contestare la legittimazione del creditore istante in rapporto alle risultanze della verifica del passivo, ma la Corte precisa che tali risultanze non incidono automaticamente sui presupposti della dichiarazione di fallimento.

  • art. 1988 c.c.

    Le dichiarazioni contenute in atti negoziali o transattivi possono assumere valore ricognitivo del debito, secondo l’apprezzamento del giudice di merito sui fatti di causa.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura che mira a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.

  • art. 94 c.p.c.

    La condanna personale del rappresentante della parte può essere pronunciata, in favore della parte vittoriosa, quando ricorrano gravi motivi e il rappresentante abbia agito con trasgressione dei doveri di lealtà/probità o con mancanza di normale prudenza.

  • art. 88 c.p.c.

    Il giudice può valorizzare la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale quale presupposto per la condanna personale del rappresentante della parte.

  • art. 96 c.p.c.

    La mancanza di normale prudenza e la responsabilità processuale aggravata possono giustificare la condanna personale del rappresentante processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per escludere l’autonoma ricorribilità per cassazione del decreto reso in sede di reclamo ex art. 22 l. fall., privo di decisorietà e definitività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione del creditore istante può essere verificata incidenter tantum dal giudice, senza necessità di un definitivo accertamento giudiziale del credito o di un titolo esecutivo.
  • Il decreto emesso dalla corte d’appello nel reclamo ex art. 22 l. fall. non ha autonoma efficacia decisoria e definitiva; i vizi relativi a quel segmento procedimentale si fanno valere con l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l. fall.
  • Le risultanze del procedimento di verifica del passivo possono essere considerate come elementi istruttori nel giudizio di reclamo o di impugnazione della sentenza di fallimento, ma non producono automaticamente effetti vincolanti sulla legittimazione del creditore istante.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste, si contesta soltanto la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La condanna personale del rappresentante processuale alle spese richiede una specifica motivazione sui gravi motivi, potendo fondarsi sulla violazione dei doveri di lealtà e probità o sulla mancanza di normale prudenza; tale apprezzamento è sostanzialmente di merito.
  • Le dichiarazioni inserite in atti negoziali o transattivi possono essere valorizzate come ricognizione di debito, ma la loro qualificazione dipende dall’accertamento del giudice di merito sulle concrete circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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