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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00705/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ASL)

La controversia

Una società privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di somme corrispondenti a decurtazioni tariffarie applicate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese tra gennaio 2010 e agosto 2013 in regime di convenzione/accreditamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'azienda sanitaria, ritenendo che il c.d. sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 non fosse più applicabile oltre il triennio di riferimento e confermando la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo che debitore fosse la Regione e non l'ASL; 2) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, asseritamente litisconsorte necessario; 3) violazione dell'art. 12 preleggi e della L. 296/2006, perché la decurtazione tariffaria dovrebbe operare anche oltre il triennio; 4) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., contestando la declaratoria di novità dei conteggi e l'allocazione dell'onere della prova sul superamento del budget annuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito sulla legittimazione passiva e richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nei rapporti con strutture sanitarie private convenzionate, l'ente incaricato del pagamento e finanziatore coincide con la Regione, sulla quale grava la legittimazione passiva, salvo specifici atti regionali derogatori non risultanti nella specie. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente degli altri, che quindi non sono stati esaminati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale che ha consentito l'introduzione del giudizio sommario di cognizione in primo grado.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato per la decisione del Tribunale con sentenza resa all'udienza.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    norma invocata per la decurtazione tariffaria delle prestazioni sanitarie; la Corte d'appello l'aveva ritenuta temporalmente limitata al triennio, ma in cassazione tale questione è rimasta assorbita.

  • D.Lgs. n. 231/2002

    richiamato come base per la domanda di interessi sulle somme richieste.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    base per il riconoscimento degli interessi legali dalla domanda al saldo disposto dal Tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato dalla Corte d'appello per l'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    disposizione ritenuta dalla Cassazione regolatrice della legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con soggetti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con la Regione; il soggetto incaricato del pagamento è la Regione, quale finanziatrice delle Aziende sanitarie.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel motivo sulla legittimazione passiva, in relazione all'interesse/legittimazione ad agire e a contraddire.

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione, ritenuta però questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 12 preleggi

    invocato per denunciare un'erronea interpretazione letterale e sistematica della disciplina sullo sconto tariffario, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato in relazione alla pretesa novità dei conteggi prodotti in appello, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'allocazione dell'onere della prova in tema di superamento del budget, ma la censura è rimasta assorbita.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della valutazione delle prove, ma la censura è rimasta assorbita.

  • D.Lgs. n. 502/1992

    richiamato per il sistema di accreditamento/convenzionamento e per il ruolo degli accordi contrattuali nel sistema sanitario regionalizzato.

  • art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992

    richiamato dal ricorrente come norma che attribuisce alla Regione il rilascio dell'accreditamento istituzionale e la quantificazione dei tetti di remunerazione.

  • L.R. Lazio n. 18/1994

    richiamata dalla Cassazione per evidenziare che la Regione finanzia le A.S.L. e le Aziende ospedaliere e determina i criteri di finanziamento.

  • art. 2, lett. c), L.R. Lazio n. 18/1994

    richiamato per affermare che la Giunta regionale determina i criteri di finanziamento ed eroga le risorse finanziarie alle aziende sanitarie.

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel quadro della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia sanitaria.

Massime di principio

  • Nei rapporti di pagamento relativi a prestazioni sanitarie erogate da strutture private convenzionate, la legittimazione passiva spetta alla Regione quando essa sia l'ente finanziatore e incaricato del pagamento secondo il sistema normativo statale e regionale applicabile, anche se l'azienda sanitaria abbia materialmente stipulato gli accordi o provveda alla liquidazione.
  • La mera circostanza che la ASL stipuli gli accordi contrattuali o effettui il pagamento in concreto non è sufficiente, di per sé, a radicare in capo ad essa la legittimazione passiva, occorrendo verificare se la disciplina regionale o atti amministrativi regionali abbiano derogato al modello legale di finanziamento e pagamento.
  • L'autorizzazione o l'accreditamento della prestazione sanitaria non costituisce, di regola, la fonte dell'obbligazione di pagamento dell'ente che autorizza, ma solo il presupposto del diritto al pagamento da parte dell'ente obbligato per legge.
  • Quando un motivo di ricorso risulta fondato e assorbente rispetto agli altri, la Corte di cassazione può limitarsi ad accoglierlo e dichiarare assorbite le ulteriori censure, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.
  • La verifica della legittimazione passiva in materia sanitaria richiede la considerazione coordinata della legislazione statale e regionale che ha "regionalizzato" il servizio sanitario, individuando nell'ente regionale il centro di finanziamento delle aziende sanitarie, salvo diversa disciplina specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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