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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38133/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni a una società per asserite operazioni elusive relative agli anni 2002 e 2003. Secondo l'Ufficio, la struttura negoziale posta in essere avrebbe mascherato il pagamento di compensi a un amministratore sotto forma di corrispettivi per la cessione di quote societarie, con conseguente omesso assoggettamento a ritenuta e indebita deduzione di svalutazioni di partecipazioni. La società aveva contestato la pretesa deducendo, tra l'altro, la validità economica dell'operazione, l'insussistenza dei presupposti dell'elusione, l'irrilevanza sanzionatoria, la nullità del processo verbale per eccessiva durata della verifica e il divieto di doppia imposizione. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva fondato la conferma dell'annullamento delle sanzioni sul fatto che gli avvisi di accertamento presupposti erano già stati annullati in altro giudizio, senza che tale decisione fosse passata in giudicato; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto la violazione dell'art. 295 c.p.c., lamentando che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del processo pregiudiziale sugli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato una causa sopravvenuta di estinzione del giudizio. La società resistente ha infatti depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con la documentazione attestante la regolarità della domanda; l'Agenzia delle Entrate ha poi verificato la legittimità della definizione e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restassero a carico delle parti che le avevano sopportate e precisando che non operava il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato come base della contestazione amministrativa di operazioni elusive, ma la Corte non ne affronta il merito per sopravvenuta definizione della lite

  • art. 24 d.P.R. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia per qualificare le somme come compensi soggetti a ritenuta

  • art. 1, comma 1, lettera b, d.l. 209/2002

    richiamato dall'Agenzia con riferimento al regime del capital gain applicato dalla contribuente

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel primo motivo per censurare il richiamo della CTR a una decisione non ancora passata in giudicato

  • art. 295 c.p.c.

    invocato in via subordinata per sostenere la necessità di sospensione del giudizio per pregiudizialità

  • art. 6, comma 6, d.l. 119/2018

    "la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019"

    la Corte lo utilizza per affermare che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento, presupposti poi ritenuti integrati nel caso concreto

  • art. 6, comma 10, d.l. 119/2018

    richiamato per individuare la domanda di condono/definizione agevolata presentata dalla contribuente

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    richiamato per porre le spese del giudizio a carico delle parti che le hanno sopportate

  • artt. 6 e 7, comma 2, d.l. 119/2018

    richiamati come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla contribuente come parametro del divieto di doppia imposizione

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla contribuente come ulteriore parametro sul divieto di doppia imposizione

Massime di principio

  • Quando sopravviene la definizione agevolata della controversia tributaria e la lite risulta validamente definita secondo la disciplina speciale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto dalla legge speciale; la verifica della regolarità della domanda da parte dell'Ufficio è elemento decisivo per l'estinzione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute secondo la disciplina speciale richiamata, e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • La sopravvenuta definizione della lite rende inutile scrutinare questioni di giudicato, pregiudizialità e sospensione del processo, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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