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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02367/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2004, concernente IRAP dichiarata ma non versata e ritenute d'acconto operate quale sostituto d'imposta e non versate. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sanata la notificazione della cartella per effetto della sua costituzione in giudizio, nonostante l'eccezione riguardasse l'omessa notifica presso un indirizzo diverso da quello indicato. Con il secondo motivo lamentava la nullità della cartella per mancata previa comunicazione dell'avviso bonario, assumendo che il mancato contraddittorio endoprocedimentale rendesse invalida la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile oltre che infondato perché la ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica e non aveva fornito gli elementi necessari a consentire il controllo della decisività delle doglianze; inoltre è stato ribadito che la nullità della notifica della cartella è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso ex art. 156 c.p.c., in quanto la disciplina della notifica della cartella rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la cartella è legittima anche senza avviso bonario quando non vi siano irregolarità o incertezze rilevanti nella dichiarazione; nel caso concreto non erano state prospettate specifiche irregolarità, ma solo la mancata comunicazione dell'avviso bonario. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché le controparti sono rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure sulla ritualità della notificazione devono essere specifiche e autosufficienti: chi le propone deve trascrivere o comunque indicare compiutamente gli atti e le relate rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La nullità della notificazione della cartella di pagamento è sanata ex tunc dalla proposizione del ricorso, poiché la disciplina tributaria rinvia alle norme processuali sulle notificazioni e opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • In materia di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la previa comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria: l'avviso bonario è richiesto solo quando emergano incertezze o irregolarità rilevanti, non per la mera liquidazione di dati già dichiarati.
  • La contestazione della cartella non può limitarsi a denunciare l'omessa comunicazione dell'avviso bonario, ma deve indicare specifiche irregolarità o profili di non conformità della pretesa erariale, anche sul piano probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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