Cassazione Civile, Ordinanza n. 05857/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo all'anno 2014 emesso nei confronti di una società proprietaria di un immobile classificato in categoria speciale D/6, destinato a campeggio. La società aveva impugnato l'atto e ottenuto in primo grado l'annullamento per carenza di motivazione; la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la rendita dovesse essere coerente con il reddito effettivo del bene e che l'Ufficio avesse valorizzato automaticamente dati del 2009 senza confrontarsi con le mutate condizioni di fatto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della motivazione della decisione tributaria e dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto immotivato l'avviso di accertamento; 3) violazione della disciplina sulla determinazione della rendita catastale per gli immobili delle categorie speciali, censurando la valutazione della CTR sulle metodologie di stima e chiedendo in sostanza una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e quindi superava il minimo costituzionale richiesto. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva prodotto l'avviso di accertamento né la documentazione richiamata, impedendo il controllo delle doglianze. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle modalità di determinazione della rendita catastale, operazione preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura pubblica dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che nel caso vi sia stata violazione, perché la motivazione, seppur sintetica, era intellegibile.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 111 Cost.
La Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo quando è apparente e non supera il minimo costituzionale di intelligibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità usato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi formulati sotto tale rubrica sono stati ritenuti inammissibili o perché difettosi in autosufficienza o perché mirati a una rivalutazione del merito.
art. 7 L. 212/1990
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993
Richiamato nel quadro normativo relativo all'accertamento e alla determinazione catastale.
Richiamato come fonte regolamentare concernente la procedura catastale e la determinazione della rendita.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla determinazione della rendita catastale per gli immobili speciali.
Circolare 6/T del 2012 dell'Agenzia del Territorio
Richiamata come atto interpretativo sulle metodologie di stima catastale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve essere autosufficiente: il ricorrente deve produrre o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa; le censure che mirano al riesame del merito sono inammissibili.
- Quando si contesta la determinazione della rendita catastale, la censura deve confrontarsi con la motivazione concreta della decisione impugnata e non limitarsi a opporre in astratto criteri di stima diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
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