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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28616/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso pari al 90% di quanto versato per IVA, IRPEF e ILOR in relazione al triennio 1990-1992, proposta in base all’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e poi incardinata nel meccanismo di cui all’art. 1, comma 665, L. 190/2014. L’istanza era stata presentata dapprima dalla coniuge, anche in qualità di erede del contribuente deceduto, e poi proseguita dall’odierno ricorrente quale erede. L’Ufficio aveva eccepito che la disciplina agevolativa non fosse applicabile alla parte riferibile al de cuius, esercente attività di lavoro autonomo. La CTP aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la rimborsabilità delle somme e la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato il rispetto del limite de minimis e insufficiente l’autocertificazione prodotta, perché riferita al ricorrente e non ai danti causa. In cassazione il contribuente ha articolato otto motivi, denunciando: violazione delle norme sul rimborso e sul regime de minimis; errata considerazione dell’autocertificazione come prova; violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per l’uso di prova formata fuori dal processo; violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione; violazione dell’art. 2220 c.c. e dell’art. 24 Cost. per l’onere di produrre documenti contabili non più conservabili o non riferibili all’erede; erronea lettura di alcune disposizioni del regolamento UE sugli aiuti de minimis; censura sulla motivazione e sulle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le censure e ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto ammissibile e tempestivo il controricorso dell’Avvocatura dello Stato. Quanto ai motivi, ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo, il quarto e il settimo, perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, confusi o non autosufficienti, e ha respinto nel merito il secondo, il quinto e il sesto, chiarendo che nel caso di rimborso agevolativo fondato sul regime de minimis la verifica deve riguardare il soggetto che ha effettivamente beneficiato dell’aiuto e che, se il contribuente agisce quale erede, la dichiarazione necessaria deve riferirsi al dante causa; ha inoltre escluso che l’obiter dictum sul superamento della soglia de minimis avesse inciso sulla decisione. È stato infondato anche l’ultimo motivo sulle spese, perché la questione del criterio di riparto non era stata specificamente devoluta in appello, ma solo quella di quantificazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    è richiamato come base normativa dell’istanza di rimborso oggetto della lite.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    è la norma invocata dal ricorrente in combinazione con la disciplina europea e con la precedente norma di agevolazione.

  • art. 6, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 1407/2013

    la Corte richiama la disciplina del regime de minimis e ribadisce che la verifica del rispetto della soglia deve riguardare l’ammontare totale degli aiuti nel triennio rilevante.

  • art. 3, paragrafo 7, Regolamento (UE) n. 1407/2013

    è evocato dal ricorrente, ma la censura è stata respinta perché riferita a un obiter dictum privo di incidenza sul decisum.

  • art. 5 Regolamento (UE) n. 1407/2013

    è richiamato dal ricorrente nella doglianza sul cumulo degli aiuti de minimis.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato per contestare la possibilità di utilizzare l’autocertificazione nel processo tributario; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su elementi non acquisiti, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2220 c.c.

    è invocato per contestare l’onere di conservazione e produzione della documentazione contabile, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 24 Cost.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere probatorio imposto renderebbe eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è invocato per lamentare motivazione apparente sulle spese, ma la Corte lo riqualifica e respinge il motivo.

  • art. 92 c.p.c.

    è richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. sulla regolazione delle spese, ma la censura è respinta per difetto di specifica devoluzione in appello.

  • art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali tributarie, ma senza accoglimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono i parametri di impugnazione evocati per i singoli motivi; la Corte ne delimita l’uso distinguendo tra violazione di legge, nullità e richiesta di rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e del convincimento del giudice di merito.
  • Quando il beneficio richiesto è subordinato al rispetto del regime de minimis, il giudice deve verificare non solo l’importo del singolo rimborso, ma il complesso degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante; la prova deve riguardare il soggetto sostanzialmente beneficiario dell’aiuto.
  • Se la domanda di rimborso è proposta dall’erede, gli accertamenti e le dichiarazioni richieste ai fini della verifica del regime agevolativo devono riferirsi al dante causa che ha effettivamente beneficiato dell’agevolazione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o non acquisite, non quando si contesta la mera valutazione o attendibilità delle prove già in atti.
  • Le censure sul regime probatorio e sulla documentazione richiesta sono inammissibili se mirano, sotto l’apparente veste della violazione di legge, a ottenere un nuovo esame del merito o non sono autosufficienti.
  • Le questioni sulle spese di lite devono essere specificamente devolute al giudice di appello; in cassazione non possono essere riproposte come vizi di motivazione apparente se non sono state oggetto di puntuale impugnazione sul criterio di riparto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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