Cassazione Civile, Ordinanza n. 22047/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a Irpef, Iva, Irap e altre imposte per gli anni 2006 e 2007, fondato su movimentazioni bancarie ritenute dall'Ufficio riconducibili a redditi non dichiarati e a operazioni imponibili. Il contribuente ha contestato la pretesa deducendo, tra l'altro, che molti movimenti erano riferibili a operazioni della società Immobiliare Cesalpino s.r.l. e a specifiche operazioni documentate (assegno circolare, rogito, rate di mutuo, oneri di urbanizzazione), che l'Ufficio non aveva svolto adeguati riscontri sulle scritture contabili e che i giudici di merito avevano omesso di esaminare puntualmente le allegazioni e la documentazione prodotte. Nel primo ricorso per cassazione ha censurato la sentenza regionale per motivazione apparente/omessa pronuncia e per violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova in materia di accertamenti bancari. Nel secondo ricorso, avverso la sentenza resa in sede di revocazione, ha dedotto che la CTR aveva erroneamente negato la ricorrenza dell'errore revocatorio, pur avendo fondato la decisione su un presupposto fattuale erroneo relativo all'inesistenza della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato integralmente il ricorso proposto contro la sentenza resa in sede di revocazione, ritenendo che non vi fosse errore di fatto revocatorio, perché la questione della documentazione e della riferibilità dei movimenti era già stata oggetto di controversia e di valutazione del giudice. Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, ha accolto il quinto motivo, ritenendo la motivazione della CTR sostanzialmente apparente e priva di un esame analitico delle specifiche censure e della documentazione prodotta dal contribuente; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario la revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto è ammessa ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; la disciplina della revocazione ordinaria è sostanzialmente assimilata a quella del rito civile.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile, su un fatto non controverso e decisivo; non è configurabile quando il fatto sia stato oggetto di discussione o quando si tratti di errore di giudizio o valutazione.
La revocazione può concorrere con il ricorso per cassazione, essendo mezzi di impugnazione fondati su motivi diversi.
In tema di accertamenti bancari opera una presunzione legale a favore dell'erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica della riferibilità di ciascuna movimentazione a fatti non imponibili.
Anche ai fini IVA gli accertamenti bancari consentono l'utilizzo delle movimentazioni come base presuntiva, gravando sul contribuente l'onere di specifica giustificazione delle singole operazioni.
Il giudice deve pronunciarsi sui motivi di gravame ritualmente dedotti; l'omesso esame delle specifiche censure integra vizio denunciabile in cassazione.
La sentenza deve esporre i motivi in fatto e diritto della decisione; la carenza assoluta o apparente di motivazione è vizio di legittimità.
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non meramente assertiva o stereotipata.
L'onere probatorio segue la regola generale, ma in materia di accertamenti bancari il contribuente deve fornire prova specifica e analitica a confutazione della presunzione legale.
Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; tuttavia, negli accertamenti bancari, la disciplina speciale configura una presunzione legale che attenua tali requisiti.
Il giudice deve porre a base della decisione i fatti allegati e non contestati e il materiale probatorio ritualmente acquisito.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, ma deve essere resa in modo coerente e con esplicita considerazione del materiale probatorio rilevante.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 attribuiscono alle movimentazioni sui conti una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo mediante prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili.
- Il giudice tributario, quando il contribuente produca documentazione giustificativa delle movimentazioni contestate, deve valutarla con rigore e darne conto espressamente in sentenza, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o apodittiche.
- La motivazione è meramente apparente quando non affronta le specifiche censure di appello e non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito per la decisione.
- L'errore di fatto revocatorio ricorre solo se la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente smentito dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti; non basta un errore di valutazione o di interpretazione della documentazione.
- Nel processo tributario la revocazione ordinaria per errore di fatto può coesistere con il ricorso per cassazione, poiché i due rimedi hanno presupposti diversi e non si escludono reciprocamente.
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