Cassazione Civile, Ordinanza n. 29426/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IRpef, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2001, deducendo vizi della notificazione della cartella e degli atti presupposti. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR, che aveva ritenuto tardivo il ricorso e regolare la notificazione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. per mancato rilievo dell’invalidità della notificazione della cartella, anche in relazione al disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte dall’ufficio, alla mancata prova della data di notificazione e dell’identità del consegnatario; 3) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancata produzione della raccomandata informativa C.A.N. La Corte ha esaminato nel merito solo il primo motivo, ritenendolo fondato perché la CTR aveva usato espressioni apodittiche e non verificabili, senza rendere comprensibili né le ragioni della tardività né le specifiche contestazioni sulla notifica; ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame. La cassazione ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, perché composta da affermazioni generiche e non ancorate ai motivi di gravame o ai fatti processuali rilevanti; per questo la decisione non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza tributaria, che deve rendere comprensibile il percorso decisionale
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare l’obbligo di motivazione della sentenza del giudice tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per i motivi di violazione di legge relativi alla notificazione della cartella
invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla notificazione
richiamato quanto al valore probatorio e al disconoscimento delle copie fotostatiche
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come disciplina della notificazione degli atti tributari
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come disciplina della notificazione della cartella di pagamento
Massime di principio
- La sentenza del giudice tributario è nulla quando la motivazione si riduce a formule apodittiche, prive di un effettivo collegamento con i motivi di impugnazione e con le questioni decise, perché in tal caso non è possibile controllare il ragionamento seguito dal giudice.
- In appello il giudice deve indicare con sufficiente chiarezza perché ritiene tardivo il ricorso o regolare la notificazione, specificando i fatti decisivi e i passaggi logici rilevanti; non basta affermare in modo generico che l’impugnazione è oltre i termini o che la notifica è irrilevante.
- Quando viene dedotto un vizio di notificazione di un atto impositivo, il giudice deve confrontarsi con le specifiche contestazioni sulla data, sulle modalità di consegna e sulla documentazione prodotta, non potendo liquidarle con una motivazione meramente assertiva.
- La carenza assoluta o solo apparente di motivazione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito della notificazione o della prova documentale, perché rende comunque invalido il decisum impugnato.
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