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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20503/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La lite nasce dalla notifica di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza di scioglimento della comunione ereditaria. L'Agenzia aveva applicato l'aliquota prevista per la divisione sulla massa divisoria, ritenendo irrilevante il valore catastale invocato dalle contribuenti e valorizzando, invece, la base imponibile ricavata dalla stima indicata nell'atto. Le contribuenti avevano contestato l'atto davanti al giudice tributario, sostenendo: che la base imponibile dovesse essere determinata sul valore catastale dell'immobile e non sulla stima richiamata dall'Ufficio o dal consulente tecnico; che l'avviso fosse carente di motivazione perché non indicava i criteri di determinazione del valore; che la CTR avesse errato nel ritenere tardiva la doglianza sulla base imponibile, poiché essa sarebbe stata dedotta già nel ricorso introduttivo; che fosse stata erroneamente negata la trattazione orale richiesta nel giudizio di appello in epoca emergenziale Covid; e che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente e da travisamento dei fatti/prova. La Cassazione ha esaminato i tre motivi: ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo chiaro il percorso argomentativo della CTR; ha ritenuto infondata la censura sulla mancata discussione orale, osservando che non era stato indicato il concreto contenuto del provvedimento di rigetto e richiamando la disciplina emergenziale e la relativa giurisprudenza; ha qualificato come inammissibile, perché nuova e non dedotta nel ricorso originario, la censura sulla base imponibile fondata sulla stima del consulente tecnico d'ufficio del giudizio divisionale, rilevando che nel processo tributario non sono ammesse nuove domande o motivi estranei alla causa petendi iniziale. Ha inoltre ribadito che, in assenza di conguagli nella divisione, l'atto ha natura dichiarativa e non traslativa, sicché non si applica il criterio del valore catastale ex art. 52 d.P.R. 131/1986, ma la tassazione propria della divisione sulla massa divisoria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR delle Marche che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione e corretto il trattamento fiscale della divisione ereditaria senza conguagli, con applicazione dell'aliquota propria degli atti divisionali sulla massa divisoria. Ha anche condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.500, oltre spese prenotate a debito. Dal testo emerge inoltre il richiamo al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 548

    richiamato dalle ricorrenti per contestare il diniego della trattazione orale; la Corte non ne trae un diverso principio decisivo nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalle ricorrenti in relazione al diritto di difesa nella trattazione orale in appello.

  • art. 8 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    applicato dalla CTR e confermato dalla Cassazione per la tassazione della divisione ereditaria senza conguagli sulla massa divisoria.

  • art. 3 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato dalle ricorrenti nel contestare la motivazione e la corretta individuazione del tributo; la Corte lo considera nel quadro della disciplina dell'imposta di registro.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    ritenuto non applicabile perché il criterio del valore catastale riguarda fattispecie di cessione/trasferimento e non la divisione senza conguagli.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    invocato in tema di motivazione dell'avviso, ma la Corte ritiene l'avviso sufficientemente motivato.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalle ricorrenti per la motivazione dell'atto impositivo; la Corte esclude la carenza motivazionale.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per delimitare l'ammissibilità dei motivi aggiunti nel processo tributario; la Corte afferma che nuovi motivi sono ammessi solo nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per affermare il divieto di nuove domande e nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per definire il vizio di motivazione apparente; la Corte lo esclude nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza; la Corte esclude la sua violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per inquadrare il dedotto vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza; escluso dalla Corte.

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato nel discorso sul travisamento della prova e sulla deducibilità del relativo vizio in cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per distinguere l'errore di fatto revocatorio dal mero errore di giudizio.

  • art. 27, comma 2, d.l. n. 137 del 2020

    richiamato per legittimare, in periodo emergenziale Covid, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta anche a fronte della richiesta di udienza orale o da remoto.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    interpretato nel senso che sono soggetti a imposta anche gli atti giudiziari che definiscono il giudizio, pure se impugnati o ancora impugnabili.

  • art. 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato per distinguere la divisione con conguagli, che può assumere rilevanza traslativa e un diverso trattamento fiscale, dalla divisione senza conguagli.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato come criterio di tassazione secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.

  • art. 53 Cost.

    richiamato in via generale a sostegno della coerenza tra qualificazione tributaria della divisione e capacità contributiva.

  • art. 757 c.c.

    richiamato per la retroattività della divisione e la continuità tra posizione del defunto e posizione dell'erede attributario.

  • art. 1, comma 497, legge n. 266/2005

    richiamato indirettamente nel combinato con l'art. 52 d.P.R. 131/1986, per delimitare l'ambito del valore automatico.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente deve specificare sin dal ricorso introduttivo i fatti e i profili di illegittimità che sorreggono l'impugnazione: una censura fondata su una diversa base fattuale o su una diversa causa petendi non può essere introdotta per la prima volta con memorie o in appello.
  • I motivi aggiunti sono ammessi solo nei limiti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992; fuori da tali ipotesi la nuova deduzione integra un motivo nuovo o una nuova domanda, vietata in appello dall'art. 57 dello stesso decreto.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione; se il percorso argomentativo è intellegibile, il vizio di nullità non sussiste anche quando la parte non condivida la soluzione adottata.
  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione del contenuto oggettivo di un fatto o di un documento non controverso; quando il giudice ha invece esaminato il punto e lo ha deciso, si è nell'ambito dell'errore di giudizio, non deducibile come travisamento della prova in cassazione.
  • Nella divisione ereditaria senza conguagli l'atto ha natura dichiarativa e non traslativa; di conseguenza, quando le porzioni assegnate corrispondono alle quote di diritto, la tassazione segue la disciplina propria della divisione e non quella del trasferimento immobiliare o della cessione di beni.
  • Il criterio del valore catastale ex art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 opera nei casi di cessione/trasferimento previsti dalla norma e non si estende automaticamente alla divisione senza conguagli.
  • Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, rileva l'esistenza del titolo soggetto a registrazione anche se la sentenza è impugnata o ancora impugnabile, restando salvo l'eventuale conguaglio o rimborso successivo in base alla decisione passata in giudicato.
  • Nel processo tributario emergenziale, la scelta del giudice di definire la controversia con trattazione scritta può essere legittima anche se la parte chiede la discussione orale o da remoto, purché siano salvaguardate le essenziali prerogative difensive e ricorrano le condizioni organizzative previste dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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