Sentenza del 14/09/2016 n. 259 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ASD ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2007/2008 e 2009/2010. L'Ufficio aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo inattendibile la gestione dell'ente per irregolarità nelle convocazioni e nelle delibere assembleari, superamento dei limiti per il regime forfettario e svolgimento prevalente di attività commerciale. Erano inoltre stati contestati costi dedotti per locazioni, compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, ritenuti non inerenti, non certi, non documentati o pagati senza adeguata tracciabilità, nonché ipotizzate sovrafatturazioni a favore degli sponsor. L'associazione aveva chiesto l'annullamento degli accertamenti o, in subordine, la riduzione dei ricavi corrispondenti ai costi eventualmente ritenuti inesistenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva accolto integralmente i ricorsi dell'ASD. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che la contribuente non avesse provato l'inerenza delle locazioni e degli altri costi e che i pagamenti non tracciati, le irregolarità delle quietanze e le dichiarazioni di alcuni percipienti dimostrassero l'inesistenza o la sovrafatturazione delle spese. La Commissione Tributaria Regionale, riuniti i procedimenti, ha respinto entrambi gli appelli. Ha ritenuto provata o ragionevolmente desumibile l'inerenza delle locazioni per gli atleti non residenti e ha affermato che il pagamento non tracciato, da solo, non dimostra l'inesistenza, l'inesistenza o la non inerenza del costo. L'Ufficio non aveva fornito prove concrete della falsità delle quietanze o della sovrafatturazione. Le spese di lite di entrambi i gradi sono state compensate, anche considerando le carenze documentali ammesse dalla contribuente e l'acquiescenza ad alcune riprese.
Norme richiamate
Art. 10 dello Statuto dell'associazione
Obbligo di invio delle convocazioni assembleari
La violazione delle regole statutarie sulla convocazione e sulla verbalizzazione delle assemblee è stata utilizzata dall'Ufficio per mettere in dubbio l'attendibilità della gestione dell'ente, ma la sentenza non la considera sufficiente, da sola, a dimostrare l'inesistenza dei costi contestati.
Art. 145 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Determinazione forfettaria del reddito degli enti non commerciali
L'Ufficio ne aveva contestato l'applicabilità all'ASD, ritenendo prevalente l'attività commerciale e superati i limiti previsti; la decisione esaminata si concentra tuttavia sulla prova dei costi dedotti e non sviluppa una specifica decisione definitiva su tale profilo.
Art. 18 del D.P.R. n. 600/1973
Limite di 250.000 euro di proventi commerciali nel periodo d'imposta precedente
Il superamento del limite può impedire l'accesso o la permanenza nel regime contabile e fiscale agevolato previsto per determinati enti, secondo la ricostruzione dell'Ufficio.
Art. 109, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Requisiti di certezza, determinabilità, competenza e inerenza dei componenti negativi; deducibilità dei costi inerenti all'attività
La sentenza conferma che i costi possono essere dedotti quando la loro esistenza, riferibilità all'attività e determinabilità risultano da documentazione o da elementi logici e presuntivi; l'Amministrazione deve fornire elementi concreti contrari per negare tali requisiti.
La contribuente deve dimostrare i presupposti della deduzione, ma, quando offre documentazione e una ricostruzione logica plausibile, spetta all'Ufficio fornire una prova contraria concreta e non basata soltanto su irregolarità formali o modalità di pagamento.
Regime fiscale e contabile agevolato per associazioni sportive dilettantistiche
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità può comportare la decadenza dalle agevolazioni del regime, ma non determina automaticamente l'indeducibilità dei costi né prova, da sola, che i pagamenti siano inesistenti o non inerenti.
Obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati da associazioni sportive dilettantistiche
La violazione dell'obbligo di tracciabilità ha conseguenze sul regime agevolato, ma non costituisce automaticamente prova dell'inesistenza, della falsità o della non inerenza del costo.
Presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti
Un pagamento non tracciato, considerato isolatamente, non integra una presunzione sufficientemente grave, precisa e concordante dell'inesistenza o della non inerenza della spesa.
Artt. 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 471/1997
Sanzioni amministrative tributarie
Sono stati richiamati dall'Ufficio per l'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni fiscali contestate; il rigetto degli appelli ha impedito la conferma delle riprese oggetto della controversia.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo richiede prova della sua effettiva esistenza, inerenza, competenza e determinabilità; tale prova può derivare da fatture, contratti, quietanze, documentazione contabile e anche da elementi logici o presuntivi coerenti.
- La sola irregolarità formale nella gestione associativa o nella documentazione non consente automaticamente di disconoscere tutti i costi o le agevolazioni: occorre dimostrare il collegamento concreto tra irregolarità e inattendibilità delle singole operazioni.
- Il pagamento non tracciato può produrre conseguenze sul mantenimento di un regime fiscale agevolato quando la legge lo prevede, ma non dimostra da solo che il costo sia inesistente, falso o non inerente.
- Per contestare rimborsi, compensi o indennità, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti, come quietanze false, dichiarazioni attendibili dei percipienti, incongruenze documentali significative o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
- La contestazione di sovrafatturazioni o costi fittizi richiede una prova specifica; non è sufficiente affermare che gli importi siano elevati o che la contabilità presenti irregolarità generiche.
- Le associazioni sportive devono comunque conservare documentazione completa e coerente, rispettare le regole statutarie, tracciare i pagamenti quando previsto e dimostrare il collegamento delle spese con l'attività sportiva, perché carenze documentali possono giustificare singole riprese e la compensazione delle spese processuali.
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