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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34369/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile di una società e recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per tre annualità. La commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi del contribuente/fallimento, ritenendo illegittimo l'accertamento analitico-induttivo perché fondato essenzialmente sugli studi di settore e non preceduto dal contraddittorio preventivo previsto dall'art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146/1998; aveva inoltre ritenuto che l'avviso fosse carente di motivazione perché non spiegava perché fossero state disattese le contestazioni del contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi in presenza di contabilità irregolare e gestione antieconomica; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 10 L. n. 146/1998, assumendo che il contraddittorio preventivo non fosse necessario quando l'accertamento si fondi anche su ulteriori elementi, come l'antieconomicità della gestione; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita omessa considerazione, da parte del giudice di merito, degli indici di antieconomicità e degli elementi istruttori posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza della CTR della Puglia limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, quando l'accertamento non è fondato esclusivamente sugli studi di settore ma anche su elementi ulteriori, come l'antieconomicità della gestione e le irregolarità contabili, non opera l'obbligo di preventivo contraddittorio invocato dal giudice regionale. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fatto leva sulla ritenuta necessità del contraddittorio preventivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente sussiste nell'accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore; non sussiste invece quando l'atto impositivo si fondi anche su ulteriori elementi presuntivi o indiziari, come irregolarità contabili o antieconomicità della gestione.
  • L'antieconomicità della gestione può costituire elemento idoneo a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo e a legittimare la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e contesta una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
  • Quando l'accertamento tributario è sorretto da una pluralità di elementi, il giudice di merito deve valutarli complessivamente, non potendo limitarsi a isolare il riferimento agli studi di settore per far derivare da esso l'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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