Cassazione Civile, Ordinanza n. 34369/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile di una società e recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per tre annualità. La commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi del contribuente/fallimento, ritenendo illegittimo l'accertamento analitico-induttivo perché fondato essenzialmente sugli studi di settore e non preceduto dal contraddittorio preventivo previsto dall'art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146/1998; aveva inoltre ritenuto che l'avviso fosse carente di motivazione perché non spiegava perché fossero state disattese le contestazioni del contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi in presenza di contabilità irregolare e gestione antieconomica; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 10 L. n. 146/1998, assumendo che il contraddittorio preventivo non fosse necessario quando l'accertamento si fondi anche su ulteriori elementi, come l'antieconomicità della gestione; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita omessa considerazione, da parte del giudice di merito, degli indici di antieconomicità e degli elementi istruttori posti a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza della CTR della Puglia limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, quando l'accertamento non è fondato esclusivamente sugli studi di settore ma anche su elementi ulteriori, come l'antieconomicità della gestione e le irregolarità contabili, non opera l'obbligo di preventivo contraddittorio invocato dal giudice regionale. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fatto leva sulla ritenuta necessità del contraddittorio preventivo.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di elementi sintomatici di inattendibilità della contabilità, tra cui l'antieconomicità della gestione
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo in materia IVA quando l'impostazione dell'impresa risulti antieconomica
art. 10, comma 3-bis, L. 8 maggio 1998 n. 146
l'obbligo di contraddittorio preventivo opera solo nell'ipotesi di accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale che veicola la denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze del giudice tributario
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione
d.l. 31 agosto 2016 n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016 n. 197
citato per la disciplina del rito camerale in cassazione
Massime di principio
- L'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente sussiste nell'accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore; non sussiste invece quando l'atto impositivo si fondi anche su ulteriori elementi presuntivi o indiziari, come irregolarità contabili o antieconomicità della gestione.
- L'antieconomicità della gestione può costituire elemento idoneo a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo e a legittimare la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e contesta una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
- Quando l'accertamento tributario è sorretto da una pluralità di elementi, il giudice di merito deve valutarli complessivamente, non potendo limitarsi a isolare il riferimento agli studi di settore per far derivare da esso l'illegittimità dell'atto.
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