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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25003/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per IRPEF e IVA 2005 nei confronti di un imprenditore edile. L'accertamento era fondato su verifica fiscale, PVC e successive indagini bancarie sui conti del contribuente, dei figli e di imprese collegate, con contestazione di movimenti bancari per circa euro 2.549.452 qualificati come ricavi non dichiarati. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse svalutato il valore presuntivo delle movimentazioni bancarie e che l'atto si fondasse su meri indizi senza considerare gli ulteriori elementi acquisiti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, oltre agli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., censurando l'affermazione del giudice di merito secondo cui i prelevamenti sarebbero stati tutti giustificati e la spiegazione del contribuente circa la disponibilità finanziaria derivante dalla vendita di immobili non sarebbe stata adeguatamente verificata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i rilievi della CTR e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che le movimentazioni bancarie costituiscono presunzioni legali rilevanti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA e che, per superarle, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione, non essendo sufficiente una giustificazione generica o riferita in modo non puntuale a fonti di provvista o causali alternative. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti bancari del contribuente costituiscono base presuntiva per l'accertamento; versamenti e prelevamenti si presumono riferiti all'attività d'impresa o professionale, salvo prova contraria analitica del contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento può essere fondato su un compendio di elementi e non è escluso dall'utilizzo delle indagini bancarie, che operano come mezzo istruttorio nell'ambito dell'accertamento.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA, i movimenti bancari del contribuente si presumono riferiti all'attività economica; i relativi importi sono considerati imponibili salvo prova contraria specifica.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'estraneità delle singole movimentazioni all'attività imponibile grava sul contribuente che intenda superare la presunzione fiscale.

  • art. 2727 c.c.

    Le movimentazioni bancarie possono essere valorizzate come fatti noti da cui desumere, secondo presunzione, ricavi o operazioni imponibili.

  • art. 2728 c.c.

    La presunzione legale opera a favore dell'Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa fiscale, imponendo al contribuente la prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva non può essere vinta con spiegazioni generiche, ma richiede una confutazione puntuale dei singoli elementi indiziari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Richiamato nel fatto come fase di interlocuzione successiva al PVC.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente sono presuntivamente riferibili all'attività esercitata e possono legittimare l'accertamento di maggiori ricavi o di operazioni imponibili.
  • Per vincere la presunzione derivante dalle indagini bancarie non basta una giustificazione generica o indeterminata della provvista: è necessaria una prova analitica e riferita a ciascuna singola movimentazione.
  • Le indagini bancarie non costituiscono un autonomo tipo di accertamento, ma un mezzo istruttorio utilizzabile nell'ambito di un accertamento fondato su ulteriori elementi di riscontro.
  • Il giudice di merito che ritenga superata la presunzione bancaria deve confrontarsi in modo puntuale con la prova contraria offerta dal contribuente e con la specificità delle singole operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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