Cassazione Penale, Sentenza n. 30340/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'applicazione della disciplina della continuazione tra diversi reati in materia di stupefacenti già definiti con più sentenze irrevocabili. In concreto, il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto insussistente il medesimo disegno criminoso, evidenziando: a) l'assenza di adeguata prova dello stato di tossicodipendenza dedotto come elemento unificante; b) la non decisività di un singolo episodio di consumo di cocaina richiamato dalla difesa; c) la rilevante distanza temporale tra i fatti, commessi in un arco di circa tre anni. Il ricorso ha denunciato erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice avesse valorizzato solo il dato temporale, trascurando indici sintomatici quali l'omogeneità dei reati, il medesimo contesto territoriale, analoghe modalità esecutive e il perdurante stato di tossicodipendenza. La difesa ha inoltre lamentato l'omessa considerazione di un'ulteriore condanna per analoghe violazioni e la mancata valutazione di una possibile continuazione parziale tra alcuni gruppi di reati più ravvicinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che la dedotta tossicodipendenza non risultava adeguatamente documentata, poiché la documentazione richiamata attestava al più un episodio di consumo di cocaina, per di più successivo di almeno un anno all'ultimo reato. Ha ritenuto altresì non censurabile la valorizzazione della significativa distanza cronologica tra i reati e ha confermato che l'omogeneità tipologica, da sola, non basta a fondare la continuazione in mancanza di concreti elementi di un originario programma criminoso. Quanto alla continuazione parziale, la Corte ha rilevato che tale prospettazione richiede una specifica deduzione nell'istanza originaria, con individuazione dei gruppi di reati e degli indici rivelatori, requisito non soddisfatto. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione sostanziale relativa ai reati stupefacenti oggetto di alcune delle sentenze irrevocabili poste a base dell'istanza di continuazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione sostanziale relativa a un reato stupefacenti di minore gravità tra quelli già giudicati irrevocabilmente.
Norma invocata per il riconoscimento della continuazione tra più reati riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
Norma processuale che disciplina la possibilità, in sede esecutiva, di applicare la continuazione tra reati oggetto di giudicati diversi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Parametri di ricorso per dedurre erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Richiamato solo come riferimento al provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato una misura alternativa.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma menzionata dal ricorrente come oggetto di una ulteriore condanna, prospettata ai fini della continuazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non basta la mera omogeneità dei reati: occorre la verifica di concreti indici sintomatici del medesimo disegno criminoso e della programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi sin dal primo fatto.
- La deduzione di uno stato di tossicodipendenza come elemento unificante delle condotte richiede un adeguato supporto documentale; un singolo episodio di consumo, per di più non contestuale ai fatti, non è sufficiente a dimostrare una dipendenza patologica idonea a fondare la continuazione.
- La distanza temporale significativa tra più reati può costituire un indice ragionevole di autonoma determinazione criminosa e deporre contro l'esistenza di un unico programma originario.
- La richiesta di continuazione parziale tra soli alcuni reati deve essere specificamente allegata nell'istanza originaria, con individuazione dei gruppi di fatti e degli indici rivelatori; non può essere introdotta in modo generico per la prima volta in cassazione.
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito mediante la contrapposizione di una diversa lettura degli indizi, quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sia congrua e coerente con i criteri legali della continuazione.
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