Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
La persona offesa aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari la completa discovery del fascicolo relativo a un procedimento iscritto al c.d. modello 45, cioè relativo a fatti ritenuti non costituenti notizia di reato. Il G.i.p. aveva rigettato l’istanza richiamando una precedente ordinanza, sostenendo che l’art. 415-ter c.p.p. non fosse applicabile a quel tipo di iscrizione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte, in sintesi, l’abnormità del provvedimento e la creazione di una stasi processuale irreversibile; l’erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 415-ter c.p.p. anche al procedimento in modello 45; la violazione delle regole sull’iscrizione e sulla riapertura delle indagini; il difetto di motivazione; la violazione del principio del ne bis in idem procedimentale; e la lesione della ragionevole durata del procedimento e della sfera privata della ricorrente, il cui nominativo restava iscritto negli elenchi delle persone scomparse. Con memoria si insisteva inoltre sugli effetti del precedente decreto del 10 dicembre 2024, con cui lo stesso G.i.p. aveva ordinato al pubblico ministero di assumere le determinazioni ex art. 415-ter c.p.p., rimaste però ineseguite, e sulla sopravvenuta decisione del Consiglio di Stato che escludeva la persistente scomparsa della persona offesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il precedente della stessa Sezione (sentenza n. 7744/2025), che aveva escluso l’abnormità del rigetto dell’istanza ex art. 415-ter c.p.p. nel caso di fascicolo iscritto al modello 45, ma ha valorizzato il fatto sopravvenuto decisivo: il pubblico ministero, nonostante l’ordine del G.i.p. del 10 dicembre 2024 di assumere le determinazioni entro venti giorni, era rimasto del tutto inerte per oltre tre anni, senza adottare alcuna decisione né trasmettere il fascicolo. Secondo la Corte, tale inerzia protratta ha determinato una stasi processuale ormai non più emendabile se non mediante l’eliminazione dell’ordinanza impugnata. Ha inoltre osservato che eventuali rimedi esterni al rapporto processuale, come l’avocazione o la segnalazione disciplinare, non valgono a rimuovere la stasi creata dal provvedimento del giudice. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare la questione tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti, cioè la violazione dell’ordine giudiziale e la sentenza del Consiglio di Stato che attestava l’inesistenza del fatto-scomparsa.
Norme richiamate
art. 415-ter cod. proc. pen.
viene evocato come strumento di controllo giurisdizionale sull’inerzia del pubblico ministero e come norma la cui applicabilità era stata negata dal G.i.p. nel caso di fascicolo iscritto al modello 45; la Corte richiama il precedente secondo cui il solo rigetto dell’istanza non è di per sé abnorme, ma nel caso concreto rileva la successiva inerzia del P.M. dopo l’ordine del giudice.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge in relazione all’asserita erronea applicazione delle norme processuali richiamate.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
base normativa dei motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione.
art. 335 cod. proc. pen.
richiamato per contestare la compatibilità del protrarsi del modello 45 con le regole sull’iscrizione dei procedimenti.
art. 408 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa nel quadro delle doglianze sulla disciplina del procedimento e sui poteri di sollecitazione/controllo.
art. 414 cod. proc. pen.
evocato sia in relazione alla riapertura delle indagini sia per sostenere l’elusione della relativa disciplina.
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare la violazione della ragionevole durata del processo e della motivazione dei provvedimenti.
art. 8 CEDU
richiamato per sostenere che la protrazione indefinita del procedimento e l’iscrizione del nominativo nelle banche dati pubbliche interferissero indebitamente nella vita privata e familiare.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in memoria per censurare la motivazione del provvedimento come apparente.
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato in memoria nel contesto della dedotta definitività del precedente provvedimento del G.i.p.
art. 2909 cod. civ.
richiamato in memoria per sostenere la vincolatività del precedente decreto non impugnato.
art. 649 cod. proc. pen.
richiamato in memoria a sostegno dell’eccezione di ne bis in idem procedimentale.
art. 413 cod. proc. pen.
menzionato come possibile rimedio di sollecitazione al Procuratore Generale per l’avocazione delle indagini.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo nella formula finale di omissis dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rigetto dell’istanza ex art. 415-ter c.p.p. da parte del G.i.p. nel caso di fascicolo iscritto al modello 45 non è automaticamente abnorme; occorre verificare se il provvedimento determini o meno una stasi processuale effettiva e non altrimenti rimediabile.
- Quando il pubblico ministero, dopo un ordine giudiziale di assumere le determinazioni, permane del tutto inerte per un tempo apprezzabile e non trasmette il fascicolo, si può determinare una stasi processuale che giustifica l’annullamento dell’ordinanza di rigetto.
- I rimedi esterni al rapporto processuale, come l’avocazione delle indagini o eventuali profili disciplinari, non eliminano la stasi già prodotta dal provvedimento impugnato e non sostituiscono il controllo giurisdizionale richiesto dalla persona offesa.
- Nel riesame del provvedimento il giudice deve considerare anche gli elementi sopravvenuti rilevanti, specie se incidono sulla permanenza della notizia di reato o sulla stessa base fattuale del procedimento.
- Laddove il procedimento resti indebitamente aperto in assenza di una determinazione dell’ufficio requirente, la tutela della persona offesa può richiedere un controllo giurisdizionale effettivo sulla persistenza o infondatezza della notizia di reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30255/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →