Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2026 del 10/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistente il reato ex art. 186 C.d.S. e aveva confermato la pena sostituita con lavoro di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente. I motivi erano sei: 1) omessa assunzione di prove e mancata rinnovazione istruttoria, con riferimento alla perizia sull'omologazione/funzionalità dell'etilometro, all'acquisizione di documentazione ministeriale e all'esame di un dirigente del centro tecnico; 2) erronea sussunzione del fatto nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza, sostenendo che il ricorrente era stato fermato solo quando camminava a distanza di tempo dal parcheggio e quindi senza prova di guida al momento dell'accertamento; 3) violazioni normative sull'omologazione e verificazione dell'etilometro, deducendo plurime irregolarità tecniche e amministrative dello strumento; 4) vizi motivazionali sul funzionamento dell'etilometro e sull'affidabilità degli scontrini, sulla necessità del risciacquo del boccale, sulla presunta manipolazione del software e sulla manutenzione periodica; 5) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la regolarità dell'apparecchio, la tempistica del controllo rispetto alla guida e l'incidenza dell'umidità elevata; 6) violazione di legge e dell'art. 27 Cost. per avere la sentenza, secondo il ricorrente, invertito l'onere della prova ponendo a carico dell'imputato la dimostrazione del malfunzionamento dell'etilometro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, perché riproducevano sostanzialmente le stesse doglianze già dedotte in appello e già confutate dalla Corte territoriale. In particolare ha osservato che la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata correttamente respinta poiché i dati già acquisiti rendevano non necessaria la perizia; che la Corte d'appello aveva logicamente ricostruito la guida dell'imputato sulla base dell'osservazione dei Carabinieri; che le contestazioni sull'etilometro integravano mere irregolarità non incidenti, in assenza di specifica incidenza sul caso concreto; che il tempo trascorso tra guida e controllo non aveva inficiato l'accertamento; e che correttamente era stato applicato il principio per cui l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dello strumento sorge solo se l'imputato alleghi elementi specifici idonei a contestarle. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma incriminatrice applicata alla condotta di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico corrispondente alla fascia contestata; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base dell'accertamento etilometrico e degli indici sintomatici.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Disposizione applicata per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e per gli effetti sulla sanzione accessoria della sospensione della patente.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove in appello è ammessa solo se il materiale probatorio precedente è incerto e la prova nuova è decisiva.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Utilizzato come parametro di ricorso per asserita violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Utilizzato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge processuale in relazione al mancato accoglimento delle richieste istruttorie.
art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
Utilizzato dal ricorrente per lamentare la mancata assunzione di prove decisive.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Parametro invocato per vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha escluso tali vizi rilevando la coerenza logica della motivazione d'appello.
Richiamato dal ricorrente per chiedere l'esame officioso di un dirigente del centro tecnico; la Corte non ha ritenuto necessaria tale acquisizione.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Richiamato in tema di verifiche periodiche e omologazione dell'etilometro; la Corte ribadisce che il P.M. deve provarne l'effettuazione solo se l'imputato contesti specificamente tali adempimenti.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere che l'onere probatorio non potesse gravare sull'imputato; la Corte ha escluso la violazione, riaffermando la regola sull'onere di allegazione difensiva.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove e alla attendibilità dell'accertamento etilometrico.
Richiamato nel sesto motivo in relazione alla regola di giudizio sulla responsabilità; la Corte non ne ravvisa violazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre, senza specifica critica argomentata, le medesime doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è legittimamente esclusa quando la prova già acquisita sia ritenuta sufficiente e non emerga una concreta decisività delle ulteriori acquisizioni richieste.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova della guida può essere desunta da elementi convergenti quali l'osservazione immediata del veicolo in marcia, il successivo controllo ravvicinato e gli indici sintomatici dello stato alcolemico.
- Le contestazioni tecniche sull'etilometro non incidono automaticamente sulla validità dell'accertamento: occorre indicare specifiche irregolarità concretamente idonee a inficiare l'esito della misurazione nel caso concreto.
- L'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro a carico dell'accusa sorge solo quando l'imputato abbia allegato elementi specifici e pertinenti che mettano seriamente in discussione tali adempimenti; non basta una generica richiesta esplorativa.
- Le condizioni atmosferiche, di per sé, non escludono la validità del test alcolemico se non è dimostrata una concreta incidenza sulle modalità di esecuzione o sull'attendibilità del risultato.
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