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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, per violenza sessuale continuata in danno di due minori, con contestazione di fatti commessi fino al marzo 2020 nei confronti di una minore e fino all'estate 2020 nei confronti dell'altra. La Corte d'assise d'appello aveva confermato la responsabilità, rideterminando solo in parte le spese di costituzione e difesa delle parti civili, e condannando l'imputato anche alla rifusione delle spese del grado. Il ricorso dell'imputato articolava sei motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 597 c.p.p., perché, pur avendo la Corte territoriale limitato l'estensione temporale dei fatti ritenuti sussistenti, non aveva ridotto la pena né gli aumenti per continuazione interna ed esterna; 2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 85, 88 e 89 c.p. per mancato riconoscimento di un vizio di mente, totale o parziale, nonostante una consulenza che avrebbe descritto una patologia/incidenza sulla capacità di autodeterminazione; 3) diniego dell'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., ritenuto ingiustificato perché le condotte sarebbero state oggettivamente di trascurabile gravità; 4) erronea retrodatazione della responsabilità penale a epoca anteriore al 3 agosto 2018, data di acquisto di una console Playstation, elemento che secondo la difesa sarebbe collegato alla gran parte degli episodi; 5) doglianze sulle statuizioni civili, sia quanto alla mancata considerazione dell'avvenuto risarcimento, sia quanto alla condanna generica iure proprio dei genitori; 6) doglianze sulla liquidazione delle spese legali delle parti civili, lamentando la mancata applicazione della riduzione prevista per prestazioni cumulative con identità di posizione processuale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo, rilevando che, a fronte dell'appello del solo imputato, la riduzione del perimetro temporale dei fatti avrebbe dovuto comportare anche una rimodulazione in melius degli aumenti per continuazione, mentre non poteva essere mantenuta invariata la pena base e gli aumenti già applicati. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo e il quarto perché sostanzialmente orientati a ottenere una rivalutazione del merito e non a denunciare un vero travisamento decisivo; il terzo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la minore gravità sulla base della durata pluriennale, della reiterazione settimanale e della concreta compressione della libertà sessuale delle minori; il quinto per carenza di interesse, poiché la condanna generica al risarcimento rinvia alla liquidazione del danno in sede civile; il sesto perché la Corte d'appello aveva motivato l'inapplicabilità della riduzione tariffaria, in ragione delle diverse e specifiche posizioni delle varie parti civili. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte, con prevalente soccombenza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna per rideterminare la pena in senso favorevole all'imputato, tenendo conto della parziale esclusione di fatti dal perimetro temporale contestato e del conseguente divieto di reformatio in peius. Nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la responsabilità per violenza sessuale continuata in danno delle due minori, la negazione della diminuzione per minore gravità, nonché le statuizioni civili e la liquidazione delle spese delle parti civili. È stata inoltre posta a carico dell'imputato la rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per il vincolo della continuazione e per l'esigenza di rimodulare gli aumenti di pena quando viene ristretto il perimetro dei fatti

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la commisurazione della pena e per la rimodulazione degli aumenti in continuazione

  • art. 609-bis c.p.

    norma incriminatrice della violenza sessuale e base del giudizio sulla minore gravità

  • art. 609-bis, ultimo comma, c.p.

    prevede l'attenuante speciale della minore gravità, applicabile solo quando la compressione della libertà sessuale sia minima

  • art. 609-ter, comma 2, c.p.

    aggravante contestata nella sentenza impugnata

  • art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.

    richiamato per il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    parametro formale dei motivi di ricorso dedotti dalla difesa

  • art. 85 c.p.

    richiamato in relazione all'imputabilità

  • art. 88 c.p.

    richiamato in relazione al vizio totale di mente

  • art. 89 c.p.

    richiamato in relazione al vizio parziale di mente

  • art. 185 c.p.

    richiamato per le conseguenze civili del reato e la condanna al risarcimento

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno

  • art. 12, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    "quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento"

    ritenuto non applicabile perché le diverse persone offese e i rispettivi genitori avevano posizioni processuali e danni specifici e distinti

  • d.m. n. 147 del 2022

    menzionato nel motivo sul regolamento delle spese, senza specifica applicazione decisoria

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius opera non solo sulla pena complessiva, ma su tutti gli elementi autonomi che la compongono, compresi gli aumenti per continuazione: se viene esclusa una parte dei fatti o si restringe il perimetro temporale del reato continuato, la pena deve essere rivalutata in senso favorevole.
  • Ai fini del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rilevare solo se hanno consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e se sussiste un nesso causale con la specifica condotta criminosa; mere anomalie caratteriali, stati emotivi, devianze sessuali o parafilie non bastano, se non accompagnati da un vero quadro di infermità.
  • L'attenuante della minore gravità nei delitti di violenza sessuale richiede una valutazione globale del fatto, centrata sulla concreta lesione della libertà sessuale della vittima; non assumono rilievo decisivo i soli criteri soggettivi relativi alla persona dell'autore. La reiterazione delle condotte, soprattutto se protratta nel tempo e ai danni della stessa minore, è normalmente incompatibile con la minore gravità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o proporre una lettura alternativa delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non affetta da travisamenti decisivi.
  • La condanna generica al risarcimento del danno presuppone la potenziale lesività del fatto e il nesso causale con il pregiudizio, ma non richiede la prova della concreta entità del danno; la quantificazione resta rimessa al giudice civile.
  • La disciplina delle spese legali delle parti civili può essere derogata alla riduzione tariffaria per attività cumulativa quando le posizioni processuali sono effettivamente diverse e l'attività difensiva richiede l'esame di specifiche situazioni di fatto o di diritto per ciascuna parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza sessuale
RamiProcesso penaleReati sessuali
IstitutiNe bis in idem

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