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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di tutti gli imputati, ma, per quanto qui rileva, aveva mantenuto ferma la condanna di uno degli imputati per falsità ideologica in atto pubblico, riqualificando il fatto originariamente contestato come falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico. La condotta ascritta consisteva nell'aver attestato falsamente, nella qualità di responsabile per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di un Comune, che le opere oggetto di autorizzazione e della richiesta di permesso di costruire fossero urbanisticamente conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, nonché alle norme sugli accessi al mare. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare e confutare le specifiche argomentazioni difensive già svolte in appello e nella memoria sostitutiva della discussione, che avrebbero imposto un proscioglimento nel merito per evidente insussistenza del fatto; dall'altro, denunciava l'omesso esame dei motivi di appello e il mancato corretto governo della regola di prevalenza del proscioglimento nel merito sulla causa estintiva, sostenendo che dagli atti emergerebbero elementi incompatibili con la falsità contestata, tra cui il tenore dell'art. 69 delle NTA comunali, la successiva rimozione e rinaturalizzazione del sito e il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente escluso la possibilità di pronunciare assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché dagli atti non emergeva in modo assolutamente non contestabile la prova dell'innocenza o l'evidente insussistenza del fatto; al contrario, la responsabilità era sorretta dalle acquisizioni probatorie valutate in primo grado e dalla motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto più attendibili le conclusioni del consulente del pubblico ministero rispetto a quelle dei consulenti della difesa. La Corte ha ribadito che il proscioglimento nel merito prima della declaratoria di estinzione è consentito solo in presenza di una evidenza immediata e non opinabile dell'innocenza, non essendo sufficiente la mera contraddittorietà o insufficienza del materiale probatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.

    La fattispecie originariamente contestata è stata riqualificata come falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni, con mantenimento della responsabilità penale per il fatto così riqualificato.

  • art. 479 c.p.

    Costituisce la fattispecie originaria contestata al capo B), poi riqualificata in sede di merito.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva solo quando dagli atti risulti in modo assolutamente non contestabile l'innocenza o l'evidente insussistenza del fatto; non basta una diversa lettura delle prove o la mera insufficienza probatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È invocato come vizio per omesso esame dei motivi di appello e della memoria, ma la Corte reputa che la doglianza tenda in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato quale vizio di motivazione per asserita mancata confutazione delle difese; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata non è apparente e si fonda su un rinvio motivato alle argomentazioni del primo giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    È la base procedurale della requisitoria scritta del pubblico ministero in cassazione.

Massime di principio

  • Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può pronunciare assoluzione nel merito solo se dagli atti emerge una prova immediata, ictu oculi e assolutamente non contestabile dell'innocenza o dell'insussistenza del fatto; in mancanza, deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • La regola di prevalenza del proscioglimento nel merito sulla causa estintiva non si applica in presenza di sola contraddittorietà o insufficienza della prova, poiché ciò richiede un apprezzamento critico incompatibile con l'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Chi invoca l'art. 129, comma 2, c.p.p. non può limitarsi a riprodurre censure già svolte in appello, ma deve indicare specificamente quali dati probatori rendano evidente e non opinabile la causa di proscioglimento.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare la dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio già compiuta dal giudice di appello e dal giudice di primo grado.
  • La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando richiama, condividendole, le valutazioni del primo giudice e non omette di confrontarsi con il nucleo decisivo delle deduzioni difensive; il mero dissenso difensivo sulla lettura delle prove non integra vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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