Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere per delitti commessi ai danni dell'allora convivente, poi condannato in primo grado a quattro anni e quattro mesi di reclusione all'esito di giudizio abbreviato. Il G.i.p. aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 274, lett. c), c.p.p., lamentando che il pericolo di reiterazione fosse stato ricavato in modo astratto, ipotetico e privo di attualità, senza considerare che la persona offesa aveva intrapreso consapevolmente la relazione con l'indagato pur sapendolo agli arresti domiciliari in altro procedimento, e che l'eventuale occasione criminosa poteva essere neutralizzata con misure meno afflittive o con prescrizioni sull'uso di strumenti informatici; inoltre si denunciava l'omessa valutazione del lungo periodo di detenzione già sofferto. Dall'altro lato, si deduceva la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 275 c.p.p., contestando l'affermazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, ritenuta dal Tribunale sulla base del solo fatto che l'imputato aveva conosciuto la persona offesa mentre era già in misura cautelare, da cui sarebbe derivata in modo congetturale la possibilità di reiterare analoghe condotte con altre ragazze, in assenza di evasioni o trasgressioni della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale, osservando che per il delitto di violenza sessuale, in mancanza dell'ipotesi di minore gravità, opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, presunzione che prevale sulla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p. La Corte ha inoltre ribadito che la rivalutazione del quadro cautelare ex art. 299 c.p.p. presuppone nuove condizioni di fatto, sopravvenute o non conosciute/non valutate in precedenza, idonee a incidere sulle esigenze cautelari. Nel caso concreto, il ricorso si è limitato a criticare la valutazione cautelare senza indicare elementi nuovi effettivi, facendo leva sostanzialmente sul solo decorso del tempo, che non è di per sé sufficiente a giustificare la modifica della misura se non accompagnato da fatti sopravvenuti. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto contro l'ordinanza cautelare
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma invocata come parametro del vizio di motivazione dedotto contro l'ordinanza cautelare
richiamato dalla difesa come parametro per contestare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione
prevede, per il delitto di violenza sessuale non attenuata dalla minore gravità, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria, prevalente sulla regola generale
la modifica della misura cautelare richiede nuove risultanze o mutamenti di fatto idonei a incidere sulla permanenza e intensità delle esigenze cautelari
richiamato dalla difesa sul tema dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa quale presupposto ostativo alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In materia di violenza sessuale, quando non sia configurabile l'ipotesi attenuata della minore gravità, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, che prevale sulla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p.
- La rivalutazione di una misura cautelare personale ex art. 299 c.p.p. non può fondarsi sul solo decorso del tempo, ma richiede l'allegazione e la verifica di fatti nuovi, sopravvenuti o preesistenti non conosciuti o non valutati, capaci di incidere sul quadro cautelare.
- In sede di appello cautelare contro il rigetto della revoca o sostituzione della misura, il giudice non deve riesaminare integralmente i presupposti originari della custodia, ma verificare la correttezza giuridica e la congruità motivazionale del provvedimento impugnato rispetto ai soli elementi nuovi dedotti.
- Se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio cautelare senza indicare specifici elementi innovativi idonei a vincere la presunzione cautelare, esso è inammissibile.
- Il mero decorso del tempo di detenzione non è, di per sé, elemento sufficiente per ottenere la sostituzione o revoca della misura, salvo che si accompagni a mutamenti fattuali rilevanti o a una concreta revisione critica della condotta da parte dell'indagato/imputato.
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