Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un infortunio occorso all'interno del cimitero comunale di Riesi: una donna, mentre camminava guardando un loculo, cadeva in una buca non segnalata, riportando la frattura dell'ulna e del radio del braccio destro. All'imputato, indicato come responsabile della manutenzione del cimitero e responsabile con funzioni dirigenziali dell'area dei servizi urbanistici, era contestato di non avere eseguito i lavori di manutenzione ordinaria della strada interna né ripristinato lo stato dei luoghi, così cagionando per colpa le lesioni. In primo grado era stata affermata la responsabilità ex art. 590 c.p.; in appello, invece, l'imputato era stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo, sulla base dell'esistenza di un appalto per la manutenzione e della nomina di un R.U.P. a cui sarebbe stata attribuita la gestione delle attività manutentive. Il ricorso del Procuratore generale censurava tale decisione con tre motivi: (1) violazione di legge e travisamento della prova nell'interpretazione del contratto di appalto, sostenendo che esso non trasferiva integralmente all'appaltatore la manutenzione delle aree cimiteriali e che tale compito restava in capo al Comune e al responsabile tecnico; (2) violazione di legge e travisamento della prova nell'escludere la posizione di garanzia dell'imputato, poiché la nomina del R.U.P. sarebbe stata successiva al fatto (nomina del 1.10.2024, mentre l'evento era dell'8.4.2022); (3) violazione degli artt. 40, comma 2, e 590 c.p., per avere la sentenza negato la responsabilità colposa nonostante l'imputato fosse il responsabile dell'ufficio tecnico e avesse il dovere autonomo di vigilare e di attivarsi per prevenire i pericoli, non subordinato a segnalazioni dei cittadini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenuto diretto a sollecitare una rivalutazione di merito dell'interpretazione del contratto di appalto. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva fondato l'assoluzione su un dato fattuale travisato: la nomina del R.U.P. era successiva all'evento dannoso e non poteva incidere sulla ripartizione delle responsabilità al momento del sinistro. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'ente proprietario della strada e il responsabile dell'ufficio tecnico conservano una posizione di garanzia in ordine alla manutenzione e vigilanza delle strade o aree di transito aperte all'uso pubblico, anche quando vi sia un appalto, e che l'obbligo di intervento non è subordinato alla ricezione di segnalazioni. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    indica i vizi deducibili in cassazione per violazione di legge e mancanza/illogicità della motivazione; la Corte precisa che i profili di vizio motivazionale sono inammissibili nei limiti dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il sindacato di legittimità sui profili di motivazione, rendendo inammissibili le censure meramente fattuali o di rivalutazione del merito.

  • art. 590 c.p.

    reato colposo di lesioni personali contestato in relazione alla mancata manutenzione e vigilanza su una buca nel cimitero comunale.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    richiamato per fondare la responsabilità omissiva impropria del titolare della posizione di garanzia, tenuto a impedire l'evento mediante la dovuta manutenzione e vigilanza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'interpretazione di clausole contrattuali e sulla ripartizione concreta degli obblighi tra appaltante e appaltatore, salvo che la motivazione sia illogica o contraddittoria in modo manifesto.
  • L'esistenza di un appalto per la manutenzione non esclude automaticamente la posizione di garanzia dell'ente proprietario o del funzionario preposto, che può permanere in capo ai soggetti istituzionalmente tenuti alla vigilanza e all'intervento sui pericoli.
  • La posizione di garanzia del responsabile tecnico o dell'amministratore competente comporta un dovere autonomo di attivazione e controllo: non è sufficiente attendere segnalazioni dei cittadini, poiché l'obbligo cautelare include la verifica dello stato dei luoghi e l'adozione di misure preventive.
  • Se la decisione assolutoria si fonda su un fatto storico decisivo erroneamente ritenuto esistente o temporalmente collocato, la sentenza è affetta da travisamento della prova e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni stradali
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNesso di causalitàPosizione di garanziaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.