Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2025 n. 787 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. 250/2021 per omesso pagamento della TOSAP 2020, relativa all’occupazione del soprassuolo di strade comunali da parte dei viadotti dell’autostrada (OMISSIS). Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Avellino e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, A.I. Spa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia sulla mancanza del presupposto impositivo; violazione delle norme sulla TOSAP e sulla proprietà delle strade, sostenendo che gli spazi sarebbero passati al demanio statale; erroneo diniego dell’esenzione prevista per gli enti pubblici e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso, eccezioni preliminari respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché la decisione d’appello, negando l’esenzione, aveva implicitamente escluso la carenza del presupposto impositivo; ha respinto il secondo perché la costruzione del viadotto non trasferisce automaticamente allo Stato la proprietà della strada comunale sottostante, che resta dell’ente locale in assenza di un atto di trasferimento. Ha respinto il terzo: la concessionaria occupa e gestisce l’opera in autonomia economica, non agisce quale mero sostituto dello Stato e non beneficia dell’esenzione riservata agli enti pubblici; non occorre il rinvio pregiudiziale alla Corte UE. Sul quarto ha riconosciuto che la CTR aveva effettivamente omesso di pronunciarsi sulle sanzioni, ma ha deciso la questione nel merito, escludendo l’obiettiva incertezza normativa perché la giurisprudenza sulla TOSAP per occupazioni analoghe era costante. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 200 euro per esborsi e 7.600 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; spese distratte ai difensori antistatari. È stato inoltre dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38, 39 e 49, comma 1, lett. a

    È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.

    La TOSAP colpisce l’occupazione di suolo o soprassuolo comunale anche se funzionale a un’opera di interesse pubblico. La concessionaria che utilizza l’area è soggetto passivo; l’esenzione prevista per gli enti pubblici non si estende automaticamente a una società concessionaria che gestisce l’opera economicamente e in autonomia.

  • Codice civile, artt. 822 e 840

    Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale.

    La proprietà statale del viadotto non comporta di per sé il trasferimento allo Stato della strada comunale sottostante. L’acquisizione della strada richiede un titolo idoneo; non si presume un trasferimento per il solo fatto della costruzione dell’opera.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo.

    L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice abbia completamente tralasciato una questione indispensabile. Se la motivazione adottata è logicamente incompatibile con il motivo non espressamente esaminato, questo può considerarsi implicitamente rigettato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, comma 1

    La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

    La sanzione può essere esclusa quando vi sia un’incertezza normativa oggettiva sulla portata o sull’ambito della norma, non per la sola difficoltà soggettiva del contribuente. Nel caso deciso, l’orientamento giurisprudenziale costante escludeva tale incertezza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

    La non punibilità richiede condizioni oggettive che rendano incerta l’individuazione della regola applicabile, oppure l’indeterminatezza delle richieste o dei modelli. La mera contestazione del tributo o l’ignoranza della norma non bastano.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

    L’incertezza oggettiva o la violazione meramente formale senza debito d’imposta possono escludere le sanzioni. La semplice pendenza di una controversia sulla norma non dimostra, da sola, l’incertezza normativa.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    La Cassazione può decidere direttamente una questione non esaminata dal giudice d’appello quando si tratta di una questione di diritto e non servono ulteriori accertamenti fattuali; in tal caso non è necessario rinviare la causa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario, se dovuto.

Massime di principio

  • La società concessionaria che occupa o utilizza spazi comunali per costruire o gestire un’infrastruttura può essere soggetta alla TOSAP anche se l’opera è destinata a un servizio pubblico e il bene appartiene, in tutto o in parte, allo Stato.
  • La proprietà statale di un viadotto o cavalcavia non trasferisce automaticamente allo Stato la proprietà della strada comunale che vi passa sotto: occorre un atto o un titolo di trasferimento.
  • L’esenzione tributaria riconosciuta agli enti pubblici non si estende automaticamente ai concessionari privati: rilevano l’effettivo utilizzatore e il regime concreto di gestione dell’opera.
  • L’interesse pubblico dell’infrastruttura e la finalità di servizio non bastano, da soli, a escludere il presupposto impositivo o a rendere applicabile un’esenzione non prevista dalla legge.
  • Una pronuncia può rigettare implicitamente un motivo senza menzionarlo espressamente, se la decisione adottata è incompatibile con la tesi della parte; vi è omessa pronuncia solo se la questione è stata completamente pretermessa.
  • L’incertezza normativa che può escludere le sanzioni deve essere oggettiva e verificabile, ad esempio attraverso disposizioni difficili da individuare o interpretazioni giurisprudenziali realmente contrastanti. Una contestazione del contribuente o la mera pendenza di una causa non sono sufficienti.
  • Se il giudice d’appello omette di decidere una questione esclusivamente giuridica e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può risolverla direttamente nel merito senza rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.