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Sentenza

Sentenza del 12/01/2025 n. 757 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Per il periodo d’imposta 2011 l’Agenzia contestò alla C.I.G. Srl l’indeducibilità di costi per consulenze e intermediazioni, inclusi costi riferibili a un consulente domiciliato a Dubai, e di altri costi ritenuti non documentati. Emise un avviso IRES notificato sia alla consolidante BURNS Srl sia alla consolidata C.I.G. Srl, e un avviso IRAP a carico di C.I.G. Le società impugnarono gli atti: la CTP di Campobasso riunì i ricorsi e li accolse; la CTR del Molise riformò integralmente la decisione, ritenendo non provate l’esistenza e l’inerenza dei costi e, per le consulenze soggette alla disciplina dei Paesi a fiscalità privilegiata, non dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività. In Cassazione le società formularono dieci motivi: denunciarono, tra l’altro, motivazione apparente e violazioni in materia di deducibilità, prova e valutazione della consulenza tecnica; lamentarono inoltre l’omessa pronuncia sulle sanzioni e sulla maggiore addizionale IRES per il settore petrolifero ed energetico.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo, il nono e il decimo motivo e ha dichiarato assorbiti i motivi dal secondo all’ottavo, che riguardavano il merito della pretesa tributaria. Ha ritenuto apparente la motivazione della CTR sul nucleo essenziale delle contestazioni: la sentenza non spiegava perché la consulenza tecnica e i documenti relativi agli stessi fatti fossero inattendibili o insufficienti, limitandosi ad affermazioni apodittiche e al richiamo al giudice quale peritus peritorum. Ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia sulle questioni relative alle sanzioni e alla maggiore addizionale IRES. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise-Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza della deduzione dei costi né la fondatezza delle ulteriori questioni tributarie.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura articolata con il primo motivo di ricorso è fondata, con conseguente assorbimento dell'esame dei motivi dal secondo all'ottavo, tutti attinenti al merito della pretesa tributaria.

    La nullità per vizio della motivazione può essere denunciata in Cassazione quando ricorre un’anomalia motivazionale che rende la motivazione inesistente o solo apparente.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione È solo apparente, e la sentenza È nulla perché' affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché' recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche congetture.

    La motivazione è apparente se, pur materialmente presente, non consente di comprendere il ragionamento che sostiene la decisione; il giudice deve rendere percepibili le ragioni della pronuncia senza demandarne l’integrazione a congetture.

  • Art. 36, secondo comma, e art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel caso in esame, la motivazione resa dalla C.T.R. a supporto della decisione benché graficamente esistente e, per certi versi, anche prolissa si risolve, da una parte, in richiami alla giurisprudenza di questa Corte con la riproduzione di massime relative a questioni (iva per operazioni inesistenti) estranee e non pertinenti con quelle oggetto di giudizio; d'altra, e in particolare, sul nucleo essenziale delle contestazioni riguardanti i costi per le consulenze ammortizzate su diversi anni, in affermazioni apodittiche.

    La decisione tributaria d’appello deve esporre una motivazione che permetta di comprendere le ragioni della pronuncia; richiami non pertinenti e affermazioni apodittiche sul punto decisivo non soddisfano tale requisito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Tali ultime due censure sono fondate non risultando che la C.T.R. abbia pronunciato sulle questioni che, per essere state ritualmente introdotte sin dal ricorso introduttivo e riproposte con le controdeduzioni in appello dalle Società ricorrenti, erano state ritualmente devolute al suo esame.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente sottoposte al suo esame e riproposte in appello; l’omissione integra un vizio della decisione.

  • Art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112

    Con il decimo motivo di ricorso si censurava la C.T.R. per non avere pronunciato sulla questione introdotta in primo grado e ribadita in grado di appello avente ad oggetto l'illegittimità della pretesa erariale in relazione alla maggiore addizionale IRES per il settore petrolifero e dell'energia elettrica di cui all' art.81 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 , norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.10 del giorno 11.2.2015.

    La decisione menziona la norma come fondamento della maggiore addizionale IRES contestata e riferisce che la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’illegittimità; la Cassazione non ha deciso nel merito la questione, ma ha rilevato che la CTR aveva omesso di pronunciarsi.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è adeguata solo perché è lunga o contiene citazioni giurisprudenziali: deve spiegare in modo concreto il percorso logico seguito sul punto decisivo e rispondere alle questioni centrali delle parti.
  • Il giudice di merito può discostarsi da una consulenza tecnica, anche svolta in un altro giudizio, ma deve indicare perché la ritiene non attendibile o non pertinente; il richiamo al ruolo di peritus peritorum, da solo, non sostituisce tale spiegazione.
  • L’omessa pronuncia su questioni ritualmente introdotte e riproposte in appello, come quelle sulle sanzioni o su una componente dell’imposta, può determinare la cassazione della sentenza.
  • Quando la Cassazione accoglie censure processuali e assorbe quelle sul merito, non stabilisce se i costi siano effettivamente deducibili: il giudice di rinvio deve riesaminare i profili rimasti non decisi e pronunciarsi sulle questioni omesse.

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