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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento comunali TARSU relativi agli anni 2008 e 2009. Il ricorrente deduceva: (i) violazioni del procedimento precontenzioso/convocazione ex D.Lgs. n. 218/1997 e art.115 c.p.c.; (ii) decadenza del potere di accertamento quinquennale in relazione alla donazione e alla data di inizio occupazione; (iii) che l'unità immobiliare era abitazione e non studio professionale (prove documentali di residenza); (iv) estinzione dell'obbligazione per pagamento effettuato dal genitore (produzione di cartelle e bollettini); (v) violazione della disciplina della comunicazione della variazione di superficie ai sensi della L. n. 311/2004, art.1, comma 340; (vi) richiesta di esclusione o riduzione delle sanzioni mediante applicazione del cumulo giuridico (D.Lgs. n. 472/1997, art.12).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.G. (decisione resa in camera di consiglio il 27/04/2022, depositata il 09/09/2022), confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. In motivazione la Corte ha: dichiarato inammissibili molte censure per carenza di indicazione del fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n.5); rilevato che le presunte violazioni del procedimento precontenzioso non invalidero' l'atto impositivo quando il contribuente può far valere i vizi in sede giurisdizionale; confermato la tempestività della notifica degli avvisi (termine quinquennale applicato correttamente con riferimento all'omesso versamento per 2008/2009); ritenuto inammissibile il riesame dei fatti (doppia conforme) sulle questioni probatorie riguardanti la destinazione d'uso e i pagamenti; esclusa l'applicabilità, nel caso concreto, della comunicazione prevista dall'art.1, comma 340 L.311/2004 (che riguarda adeguamento di superficie per immobili già denunciati). Conseguenza pratica: resta valida la parte della decisione di merito che ha annullato le sanzioni per omessa applicazione del cumulo giuridico, mentre gli altri rilievi del ricorrente sono stati respinti; il ricorrente è condannato al pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    Disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni; la CTR ha ritenuto illegittime le sanzioni per omessa applicazione del cumulo giuridico. La Cassazione non ha annullato tale valutazione e ha confermato la decisione di merito nella sua complessità.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    Norme sul contraddittorio preventivo (procedimento di accertamento con adesione). La Corte ha osservato che la violazione delle norme procedurali precontenzioso non incide automaticamente sulla validità dell'atto impositivo quando il contribuente può far valere i vizi in sede giurisdizionale.

  • Art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla procedura di convocazione e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini di invalidità automatica dell'atto, il ritardo/mezze irregolarità nella convocazione se non emerge un pregiudizio concreto.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni.

    Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per gli accertamenti comunali; la Corte ha confermato che il dies a quo è collegato all'anno in cui la dichiarazione o il versamento sarebbero dovuti essere effettuati (o all'inizio dell'occupazione secondo le regole del D.Lgs. 507/1993), e che per gli anni 2008/2009 la notifica del 7/10/2013 era tempestiva.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71, 72

    Regole sulla denuncia di occupazione/detenzione ai fini della TARSU e sul dies a quo della denuncia; la Corte ha richiamato la distinzione tra occupazione in corso dall'inizio del periodo di imposta (decorrenza diversa) e occupazione sopravvenuta (decorrenza dal 20 gennaio dell'anno successivo).

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340

    Prevede la comunicazione dell'ente ai fini dell'adeguamento della superficie utile quando la superficie denunciata risulti inferiore all'80% di quella catastale per immobili già denunciati. La Corte ha osservato che la disposizione presuppone un immobile già denunciato e non si applicava al caso di (eventuale) omessa denuncia dell'occupazione; dunque non impediva la notifica degli avvisi nel caso concreto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    Richiamato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione dei limiti di censura (doppia conforme, art. 348-ter c.p.c.).

Massime di principio

  • La mancata osservanza formale del procedimento precontenzioso (convocazione/contraddittorio) non invalida automaticamente l'atto impositivo: il contribuente può far valere i vizi in sede giurisdizionale e l'assenza di pregiudizio concreto rende la nullità o annullabilità non automatica.
  • Il termine di decadenza quinquennale per gli accertamenti comunali (L. 296/2006, co.161) decorre dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento sarebbero dovuti essere effettuati o, per la denuncia di occupazione, dall'inizio dell'occupazione o, se sopravvenuta, dal 20 gennaio dell'anno successivo; le notifiche entro tale termine sono tempestive.
  • Le questioni di fatto e la valutazione della prova (es. destinazione d'uso dell'immobile, coesistenza abitazione/studio, effettivo versamento da parte di terzi) sono sindacabili con difficoltà in Cassazione, specialmente se vi sono decisioni conforme dei giudici di merito (divieto di riesame del fatto/doppia conforme).
  • La comunicazione prevista dall'art.1, comma 340 L.311/2004 riguarda l'adeguamento di superficie per immobili già denunciati e non sostituisce l'obbligo di denuncia per immobili non dichiarati; non sempre impedisce la successiva emissione di avvisi di accertamento quando l'occupazione non era stata denunciata.
  • L'omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni può portare all'illegittimità delle sanzioni stesse: gli enti devono valutare e applicare correttamente il cumulo ove previsto.
  • Per contestare un avviso tributario è essenziale indicare chiaramente i fatti decisivi (fatto materiale rilevante) nella motivazione d'impugnazione; censure generiche o accorpate rischiano l'inammissibilità per carenza di specificità ex art. 360 c.p.c., n.5.

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