Sentenza del 20/06/2025 n. 16580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento IVA relativo al periodo ottobre 2012-settembre 2013. I primi tre motivi riguardavano il rilievo Trading: l’Ufficio contestava la detrazione dell’IVA su acquisti di energia dalla controllante, sostenendo che C. fosse stata interposta fittiziamente per aggirare il limite alle importazioni di energia da fonti non rinnovabili senza acquistare certificati verdi. Deduceva la violazione delle norme sul diritto alla detrazione e sull’onere della prova, l’errata valutazione degli indizi e l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui il controllo totalitario, l’assenza di autonomia operativa, le transazioni circolari e la compensazione dei crediti. Il quarto motivo riguardava il rilievo Magnolia: l’Agenzia sosteneva che fosse stata detratta IVA su consulenze contabili e fiscali oggettivamente inesistenti, fatturate da una società cartiera priva di mezzi e personale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo sul rilievo Trading, ritenendo che la CTR avesse valutato la regolarità formale delle operazioni e l’esistenza di C., senza esaminare la questione decisiva dell’eventuale interposizione fittizia e simulazione delle cessioni. Ha inoltre censurato la valutazione atomistica degli indizi e l’omessa considerazione complessiva degli elementi dell’Ufficio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo sul rilievo Magnolia è stato rigettato come inammissibile: la CTR aveva esaminato i fatti decisivi e la censura mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione; inoltre, il giudizio di merito era conforme nei due gradi. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La notifica del ricorso presso la PEC di uno dei difensori è stata ritenuta valida, pur essendo indicato anche un domicilio digitale eletto.
Norme richiamate
Articoli 167, 168 e 63 della direttiva 2006/112/CE
Ne consegue che il diritto a detrazione è, in linea di principio, subordinato alla prova della realizzazione effettiva dell'operazione (si vedano, in tal senso, CGUE 26 maggio 2005, Antonio Jorge, C - 536/03, punti 24 e 25; CGUE 27 giugno 2018, SGI e Valériane, C - 459/17 e C - 460/17, punti 34 e 35; CGUE 29 settembre 2022, Raiffeisen Leasing, C - 235/21, punto 40). Pertanto, in mancanza di un'effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto a detrazione.
Il diritto alla detrazione presuppone che i beni o servizi siano effettivamente ceduti o resi da un altro soggetto passivo e siano destinati alle operazioni imponibili del contribuente. La fattura e la regolarità formale non bastano se l’operazione è simulata.
Articolo 19, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
ai fini dell'indetraibilità dell'IVA, ciò che rileva nel caso di specie non è tanto la formale regolarità delle cessioni di energia effettuate tra EUROPE ENERGY e C. e nemmeno la formale esistenza di tale ultimo soggetto, sicuramente non qualificabile come "cartiera", quanto l'esistenza di una sostanziale interposizione fittizia di C. nelle operazioni di acquisto e rivendita di energia effettuate da E. E., che, nella prospettiva dell'Amministrazione finanziaria, vanno qualificate come simulate.
La detrazione può essere negata anche se la società interposta esiste realmente e le operazioni sono formalmente documentate, quando il giudice accerti che essa è stata inserita fittiziamente in operazioni simulate.
Articoli 2697 e 2729 del codice civile
La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri.
Gli indizi devono essere prima valutati singolarmente per verificarne la rilevanza e poi considerati nel loro insieme, così da stabilire se siano concordanti e idonei a fondare la prova presuntiva; non è corretto isolare alcuni elementi favorevoli e trascurare quelli contrari.
Articolo 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile
il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l'oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (involgenti l'esistenza oggettiva della consulenza, spiegata dalla dott.ssa A.A. per conto di M. C. Srl) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado).
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non considerato dal giudice, non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di preferire una ricostruzione diversa.
Articolo 348-ter del codice di procedura civile
Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all' art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono alla valutazione compiuta dalla CTR.
Quando le circostanze decisive sono state esaminate nei giudizi di merito e le decisioni sono conformi, la parte non può superare i limiti dell’impugnazione invocando come omesso esame una mera divergenza sulla valutazione dei fatti.
Articolo 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all' art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , circa il vizio denunciabile ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 348 - ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
I limiti introdotti per il ricorso per cassazione, compresi quelli relativi al vizio motivazionale e alla doppia conforme, operano anche nel processo tributario.
Articolo 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell' art. 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non ha connotazioni di specialità.
Il ricorso per cassazione in materia tributaria è soggetto alle regole ordinarie di legittimità; la specialità del processo tributario riguarda il giudizio di merito nei limiti indicati dalla legge.
Massime di principio
- Per detrarre l’IVA non è sufficiente che esistano fatture regolari, che il fornitore sia formalmente operativo o che l’operazione sia registrata: occorre che la cessione o prestazione sia realmente avvenuta tra i soggetti indicati.
- L’interposizione fittizia può rilevare anche quando la società interposta non è una cartiera in senso proprio. La verifica deve concentrarsi sulla sostanza economica delle transazioni e sul ruolo effettivamente svolto dai soggetti coinvolti.
- Le presunzioni vanno valutate nel loro complesso. Il giudice deve confrontare tutti gli elementi indiziari, compresi quelli che, considerati isolatamente, hanno efficacia soltanto parziale, e motivare la loro concordanza o contraddittorietà.
- L’assenza di rilievi da parte dell’autorità di vigilanza di settore non determina di per sé la legittimità fiscale delle operazioni, poiché i controlli possono perseguire finalità diverse da quelle tributarie.
- In cassazione, il vizio di omesso esame non consente di chiedere una nuova ponderazione delle prove: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato. Se il fatto è stato considerato, la contestazione della valutazione è inammissibile.
- La notifica del ricorso presso la PEC di uno dei difensori può essere valida anche quando sia stato indicato un diverso domicilio digitale eletto: l’elezione di domicilio non attribuisce, da sola, il diritto a ricevere le notifiche esclusivamente presso tale domicilio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2025Sentenza del 20/06/2025 n. 16564 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 giu 2025Sentenza del 20/06/2025 n. 16567 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 giu 2025Sentenza del 20/06/2025 n. 16569 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 giu 2025Sentenza del 20/06/2025 n. 16571 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 giu 2025Sentenza del 20/06/2025 n. 16605 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 giu 2025Sentenza del 20/06/2025 n. 16606 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →