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Sentenza

Sentenza del 20/06/2025 n. 16605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 29 novembre 2010 per IVA relativa ai periodi d’imposta 2004-2008, per complessivi 274.664,38 euro tra imposta, sanzioni e interessi. L’Ufficio ha ritenuto che la società sammarinese N. S.A., acquirente di beni dalla N. Srl, fosse esterovestita: benché costituita a San Marino, sarebbe stata amministrata in Italia e avrebbe svolto qui la propria attività principale. Ha quindi considerato imponibili in Italia le operazioni, anziché non imponibili come esportazioni. In Cassazione la contribuente ha dedotto: omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso e sulla carenza di prova; violazione delle regole sulla motivazione e sull’onere probatorio; e inapplicabilità all’IVA dei criteri di residenza fiscale societaria dell’art. 73 TUIR, sostenendo che N. S.A. fosse soggetto IVA a San Marino e che i beni fossero stati esportati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la questione sulla motivazione dell’avviso è stata implicitamente superata dalla decisione di merito e la censura non indicava in modo specifico quale pregiudizio difensivo fosse derivato. Il secondo motivo è in parte inammissibile, per difetto di specificità e per cumulo di censure, e in parte infondato: non è stata dimostrata una diversa attribuzione dell’onere della prova e la valutazione degli elementi probatori svolta dal giudice di merito non era riesaminabile nei termini proposti. Il terzo motivo è infondato: l’accertamento di merito aveva rilevato che N. S.A. era effettivamente amministrata in Italia e vi svolgeva la propria attività principale; la sede effettiva italiana comporta che la società sia stabilita in Italia ai fini IVA. Confermata quindi la debenza dell’IVA italiana e la decisione di merito che aveva respinto il ricorso della contribuente. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia 5.800 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza;

    L’omessa pronuncia non ricorre se la questione, pur non esaminata espressamente, è stata implicitamente respinta perché incompatibile con la soluzione adottata su un’altra questione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell' art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,

    Il vizio processuale richiede la totale mancanza di una decisione, anche implicita, sulla domanda o sull’eccezione; una decisione implicita esclude l’omessa pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili

    Il vizio motivazionale è circoscritto alla totale omissione di un fatto storico decisivo o a un’anomalia motivazionale radicale; non consente di contestare una mera valutazione probatoria sfavorevole.

  • Art. 2697 c.c.

    Sulla questione del riparto dell'onere della prova, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all' art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.,

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile quando il giudice abbia assegnato l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta soltanto come siano state valutate le prove.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non vi è, pertanto, alcuna violazione dell' articolo 115 c.p.c. e dell'onere della prova, emergendo dalla motivazione il percorso logico-argomentativo seguito dalla Commissione tributaria regionale alla luce degli elementi di prova forniti dalle parti e dalla loro valutazione, non censurabile in questa sede nei termini prospettati.

    La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere trasformata in una censura di violazione delle regole probatorie solo perché la parte ne contesta l’esito; in Cassazione rilevano i limiti propri dei motivi ammessi.

  • Art. 73, comma 3, TUIR

    Questa Corte ha precisato che la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", deve ritenersi coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente

    La sede effettiva si individua guardando al luogo in cui si svolgono concretamente direzione e amministrazione, non soltanto alla sede legale dichiarata. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto provata la gestione sostanziale in Italia.

  • Art. 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972

    Pertanto è da ritenersi stabilita nel territorio dello Stato anche la società avente la sede "effettiva" nello "Stato, come nel caso di specie.

    Ai fini IVA, per una società la sede effettiva situata in Italia è sufficiente a considerarla stabilita nel territorio dello Stato, anche se la sede legale è all’estero.

  • Art. 4 D.P.R. 633/1972

    L' art. 4 D.P.R. 633/1972 prevede inoltre che tutte le attività imprenditoriali svolte in Italia sono ivi assoggettate ad imposizione. Il pagamento dell'IVA in Italia è dunque conseguenza diretta dell'accertamento della "esterovestizione".

    Una volta accertato che la società è effettivamente stabilita in Italia e vi svolge l’attività imprenditoriale, le operazioni rilevanti sono assoggettate all’IVA italiana.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell' art. 13 , comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando dovuto, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per stabilire se una società estera sia effettivamente residente o stabilita in Italia non basta verificare il luogo di costituzione o la sede legale: occorre individuare dove si assumono le decisioni essenziali e si svolgono concretamente direzione e amministrazione.
  • L’esterovestizione può essere provata tramite presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati complessivamente e risultare gravi, precisi e concordanti; non vanno considerati isolatamente.
  • Ai fini IVA, una società con sede effettiva in Italia può essere considerata stabilita nel territorio dello Stato anche se formalmente costituita all’estero e assoggettata a IVA nel Paese di costituzione. L’effettiva esportazione e la soggettività IVA estera non superano, da sole, l’accertamento della gestione e dell’attività sostanziali in Italia.
  • In Cassazione, contestare la valutazione delle prove non equivale a denunciare la violazione dell’onere probatorio: quest’ultima ricorre quando il giudice attribuisce l’onere alla parte diversa da quella cui spettava.
  • Una questione non affrontata espressamente non determina omessa pronuncia se la soluzione adottata la respinge implicitamente; per denunciare il vizio occorre inoltre indicare con precisione la questione e il pregiudizio concretamente derivato.

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