Cassazione Civile, Ordinanza n. 10138/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, da parte del gruppo elettrico, delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica che erano state riconosciute in sede collettiva ai dipendenti e, in seguito, estese anche ai pensionati e ai superstiti. I ricorrenti, già dipendenti o loro aventi causa, avevano chiesto l’accertamento del diritto a continuare a fruire dello sconto tariffario, sostenendo che tale beneficio: fosse parte della retribuzione o comunque del trattamento economico maturato nel rapporto di lavoro; si fosse definitivamente incorporato nella posizione individuale dei lavoratori e quindi fosse un diritto quesito insensibile alla contrattazione collettiva successiva; non potesse essere eliminato con una disdetta unilaterale limitata alla sola clausola sulle agevolazioni; non potesse essere validamente inciso da una comunicazione rivolta alle organizzazioni sindacali, prive di mandato individuale dei singoli pensionati; fosse stato inoltre novato o stabilizzato da una nota aziendale consegnata al momento del pensionamento. I motivi del ricorso in cassazione sono cinque: 1) violazione delle norme costituzionali e codicistiche sulla retribuzione, per sostenere la natura retributiva dello sconto; 2) violazione delle norme su efficacia e successione dei contratti, per affermare che il beneficio fosse un diritto definitivamente acquisito; 3) violazione delle norme sulla risoluzione/recesso dei contratti, per sostenere la nullità del recesso parziale della sola clausola sulle agevolazioni; 4) violazione delle norme sulla rappresentanza, per contestare l’efficacia del recesso indirizzato ai sindacati e l’assenza di potere dispositivo in capo a questi ultimi; 5) violazione delle norme sulla novazione, per sostenere che la nota di pensionamento avesse incorporato definitivamente il beneficio nel trattamento individuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva, poiché non era correlata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa né al suo corrispettivo; che i ricorrenti vantassero solo una mera aspettativa al mantenimento di un trattamento più favorevole previsto dalla contrattazione collettiva e non un diritto quesito; che, in assenza di una clausola di salvaguardia, la successione dei contratti collettivi consentisse la sostituzione della disciplina previgente e, per i rapporti a tempo indeterminato, il recesso/detassazione della regolazione collettiva fosse ammissibile nel rispetto di buona fede e correttezza; che le note o certificazioni aziendali richiamate non fossero idonee a dimostrare una diversa volontà collettiva o una incorporazione del beneficio nel contratto individuale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando altresì atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, sotto cui sono stati articolati tutti i cinque motivi.
art. 36 Cost.
La Corte esclude che l’agevolazione tariffaria integri retribuzione o corrispettivo della prestazione, con conseguente inapplicabilità del canone di proporzionalità e sufficienza.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte ne esclude l’applicazione alla fattispecie.
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto retributivo; la Corte non ne riconosce rilevanza decisiva.
Invocato per la qualificazione fiscale del beneficio; la Corte afferma che la qualificazione tributaria non incide sulla natura del beneficio nel rapporto di lavoro.
Invocato per sostenere la rilevanza fiscale dell’agevolazione; la Corte la reputa irrilevante ai fini della qualificazione civilistica del trattamento.
Richiamato per contestare il recesso e la sua efficacia; la Corte lo considera compatibile con il recesso da un rapporto collettivo a tempo indeterminato, nei limiti di buona fede e correttezza.
Richiamato anche per sostenere che lo sconto sarebbe parte del trattamento economico; la Corte lo esclude.
art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989
Norma collettiva originaria richiamata dai ricorrenti come fonte del beneficio; la Corte ne ricostruisce l’evoluzione e ritiene superata la disciplina previgente.
Richiamato in relazione all’efficacia vincolante degli accordi collettivi e al recesso; la Corte afferma che la disciplina collettiva successiva può sostituire quella precedente.
art. 46 c.c.n.l. 21.2.1989
Richiamato dai ricorrenti quale fonte della regolamentazione collettiva; la Corte lo inserisce nella sequenza evolutiva della disciplina.
art. 55 c.c.c.n.l. 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010, 18.2.2013
Richiamati per contestare il recesso; la Corte ritiene legittima la disdetta e la successiva modifica dell’assetto collettivo.
artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.
Invocati per dedurre il difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali; la Corte non accoglie la censura, valorizzando l’efficacia della contrattazione collettiva e l’assenza di diritti individuali già entrati nel patrimonio dei lavoratori.
Richiamato per sostenere la novazione della fonte dell’obbligo a seguito della nota di pensionamento; la Corte non ritiene dimostrata una incorporazione definitiva del beneficio nel trattamento individuale.
Richiamato in relazione alla dichiarazione unilaterale/accettazione del beneficio al pensionamento; la Corte nega che la nota aziendale valga a stabilizzare il diritto in assenza di un espresso assetto negoziale conforme.
Richiamato per il valore del precedente e dell’interpretazione uniforme; la Corte rinvia ai propri precedenti sulla medesima vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
d.l. n. 333/1992, art. 15, conv. in L. n. 359/1992
Richiamato nel contesto storico per spiegare la trasformazione del datore di lavoro da ente pubblico economico a società per azioni.
Richiamato per la liberalizzazione del mercato elettrico, elemento del contesto che ha reso superato il beneficio tariffario.
direttiva 96/92/CE
Richiamata come base europea della liberalizzazione del mercato elettrico.
d.l. n. 73/2007, conv. in L. n. 125/2007
Richiamato per indicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.
Massime di principio
- Le agevolazioni tariffarie previste dalla contrattazione collettiva non hanno natura retributiva se non sono correlate alla quantità o qualità della prestazione lavorativa e non remunerano direttamente il lavoro svolto.
- Le clausole collettive che attribuiscono benefici ai lavoratori non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina nuova può sostituire la precedente, salvo espressa clausola di salvaguardia.
- I diritti quesiti sussistono solo quando il beneficio sia già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; altrimenti resta una mera aspettativa al mantenimento del trattamento più favorevole.
- Il recesso unilaterale da un rapporto collettivo a tempo indeterminato è ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza, per evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.
- La qualificazione fiscale di un emolumento o vantaggio non determina, di per sé, la sua qualificazione civilistica nel rapporto di lavoro.
- Atti o comunicazioni aziendali unilaterali rivolti ai sindacati non sono, da soli, idonei a dimostrare la stabilizzazione individuale di un beneficio o una novazione della sua fonte senza una chiara volontà negoziale collettiva.
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