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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12894/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio, applicando il metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, gli aveva attribuito un maggior reddito per l'anno d'imposta 2006 sulla base di elementi di capacità contributiva (autovettura, acquisto di immobile e spese connesse). In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del reddito sintetico; in appello la Commissione regionale aveva rigettato l'impugnazione del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio sulle sanzioni. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697, 2799 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe invertito l'onere della prova, pretendendo dal contribuente la dimostrazione dell'uso di fondi propri per l'acquisto immobiliare e ritenendo non provato un prestito di terzi che sarebbe emerso dagli atti; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato l'effettivo esborso di euro 695.000 per l'investimento immobiliare, né ulteriori fonti di provvista indicate dal ricorrente, cioè il reddito del coniuge e dividendi non imponibili percepiti dal contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, comunque, li ha ritenuti infondati nei passaggi in cui attingevano il merito dell'accertamento di fatto. Ha affermato che, in presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, mentre non è deducibile come violazione di legge la mera critica alla valutazione delle prove. Quanto all'art. 38 d.P.R. 600/1973, la Corte ha ricordato che l'Ufficio deve provare gli indici di capacità contributiva e l'incremento patrimoniale, mentre il contribuente deve fornire prova documentale idonea e tracciabile della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta e della loro riferibilità alle spese contestate; nel caso concreto la CTR aveva motivatamente ritenuto non attendibile la documentazione prodotta dal contribuente, per difetto di tracciabilità, data certa e congruenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e ai conseguenti oneri processuali previsti dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma e ss.; sesto comma

    Nel testo ratione temporis consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali, salvo prova contraria documentale del contribuente circa redditi esenti o soggetti a ritenuta e circa l'effettiva disponibilità delle risorse idonee a giustificare le spese.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella cui esso compete secondo la struttura della fattispecie; non è invece deducibile per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2799 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente nel motivo, ma non risulta oggetto di un'autonoma regula decidendi nel provvedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non se valuta diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma consente al giudice di attribuire differente forza persuasiva alle prove acquisite; la censura non può risolversi nella richiesta di una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro di legittimità per le denunciate violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo riformulato, è precluso dalla disciplina della doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme impedisce la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo l'onere di indicare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione del vizio motivazionale in presenza di conferma in appello della decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012

    Viene indicato come norma che rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012

    È richiamato quale fonte della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio dimostrando elementi certi di capacità contributiva e incrementi patrimoniali; spetta poi al contribuente fornire una prova contraria specifica, documentale e tracciabile, idonea a dimostrare la provenienza delle somme da redditi esenti o soggetti a ritenuta oppure l'insussistenza o minore entità del reddito presunto.
  • La prova contraria ex art. 38 d.P.R. 600/1973 non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche: occorre dimostrare, con documentazione affidabile, l'entità, la durata del possesso e la riferibilità concreta di tali risorse alle spese contestate.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito formalmente l'onere della prova; non quando il ricorrente contesti, in sostanza, l'apprezzamento delle prove compiuto nel merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, specie quando il giudice di merito abbia motivato in modo puntuale su tracciabilità, data certa e congruenza della documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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