Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto del datore di lavoro di remunerare alcuni spezzoni di tempo registrati dai cartellini presenza come eccedenza rispetto all’orario normale. I lavoratori sostenevano che quei tempi fossero stati effettivamente lavorati, anche in pausa o oltre il normale orario, e che il regolamento aziendale dichiarato illegittimo in altra causa non potesse giustificare la decurtazione e il mancato pagamento. Con il primo motivo denunciavano un travisamento dei cartellini presenza e la loro indebita svalutazione; con il secondo invocavano la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2709 c.c., sostenendo che i cartellini avessero valore assimilabile alle scritture contabili; con il terzo lamentavano la falsa applicazione della disciplina sul lavoro straordinario e sul necessario rilascio di autorizzazione, assumendo che essa fosse stata applicata a una fattispecie diversa; con il quarto deducevano omesso esame di un fatto decisivo, cioè il mancato adempimento della precedente sentenza n. 57/2017, e insistevano su una pretesa domanda "sanzionatoria" per l’inottemperanza al giudicato o alle statuizioni di illegittimità del regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una censura di merito sulla valutazione delle prove, non deducibile in cassazione, poiché i cartellini presenza attestano l’entrata e l’uscita del lavoratore ma non provano, con fede privilegiata, l’effettivo lavoro svolto nei periodi interni contestati. Ha inoltre escluso l’assimilabilità di tali documenti ai libri e alle scritture contabili ex art. 2709 c.c. Quanto al terzo motivo, ha rilevato la mancata specifica indicazione delle norme sostanziali o collettive asseritamente violate e, comunque, l’omessa confrontazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata prova dell’effettivo lavoro aggiuntivo. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché veicolava nuovamente contestazioni sulla valutazione delle prove e non un vero omesso esame di fatto storico; inoltre la pretesa domanda sanzionatoria per l’inottemperanza alla precedente sentenza non risultava adeguatamente allegata né specificamente discussa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La valutazione della concludenza delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione della norma quando la censura miri in realtà a rimettere in discussione il giudizio di fatto.
art. 2709 c.c.
I cartellini presenza non sono assimilabili ai libri e alle scritture contabili dell’imprenditore e non hanno, in sé, efficacia probatoria privilegiata sulla effettiva prestazione lavorativa nei periodi contestati.
art. 2214 c.c.
Richiamato per delimitare l’ambito dei libri e delle scritture contabili tipici dell’imprenditore, non estensibile ai sistemi di documentazione del tempo di lavoro.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle norme violate e argomentazioni puntuali e intellegibili sul contrasto tra decisione impugnata e regole di diritto.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il preteso travisamento del contenuto della prova può rilevare solo se integra un vizio processuale denunciabile nei limiti consentiti; altrimenti, se attiene alla valutazione della prova, non è censurabile come errore processuale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie già esaminata dal giudice di merito.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista materiale sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- I documenti di rilevazione presenze attestano l’accesso e l’uscita dal luogo di lavoro, ma non provano automaticamente l’effettivo svolgimento di attività lavorativa nei segmenti temporali interni contestati.
- La doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi un vero uso di prove legali in modo difforme dal loro regime.
- Il vizio di violazione di legge richiede una critica specifica e argomentata delle norme applicate dalla sentenza impugnata; è inammissibile una censura generica che non indichi con precisione la regola giuridica violata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il giudizio di attendibilità o di concludenza delle prove, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Se il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile anche quando richiami precedenti pronunce o pretese illegittimità pregresse del regolamento aziendale.
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