Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, relativo a quattro immobili, emesso per omesso o parziale versamento dell'imposta. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che i fabbricati fossero rurali e quindi esenti, valorizzando la loro concreta destinazione agricola e l'intervenuta annotazione catastale della ruralità. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo decisivo il classamento catastale e osservando che la variazione in categoria rurale era intervenuta solo nel 2017-2018. La CTR, invece, aveva riformato la decisione di primo grado, dando prevalenza alla destinazione di fatto degli immobili e ritenendo che il contribuente potesse beneficiare dell'esenzione, anche in ragione della qualifica soggettiva agricola e del regolamento comunale. Il Comune ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione delle norme sulla ruralità e sull'esenzione IMU/ICI, violazione delle norme sul classamento catastale, violazione della disciplina che limita l'efficacia retroattiva delle istanze di variazione catastale, nonché omesso esame dell'eccezione di tardività delle domande presentate nel 2017-2018 rispetto all'anno d'imposta 2012; il quinto motivo, relativo a profili costituzionali, è stato indicato come conseguente ai primi quattro.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. In sostanza, ha escluso che le domande di annotazione catastale presentate nel 2017 e nel 2018 potessero produrre effetti retroattivi fino all'anno 2012, poiché la retroattività prevista dalla normativa speciale opera solo per le istanze presentate entro il 30 settembre 2012. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei primi tre motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la tardività delle domande di accatastamento
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, commi 3-bis e 3-ter
definisce il carattere di ruralità delle costruzioni strumentali all'attività agricola e la loro censibilità catastale, ma la ruralità ai fini fiscali opera secondo la disciplina speciale e non per sola destinazione di fatto
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 8 e 9
istituisce il regime IMU di favore per i fabbricati rurali, ma nei limiti e secondo i presupposti fissati dalla normativa speciale
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis
consente la domanda di variazione catastale per attribuire le categorie rurali A/6 o D/10 entro il termine previsto; la retroattività è collegata al rispetto di tale termine
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis
stabilisce che le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, ma secondo il quadro ricostruito dalla Corte ciò presuppone il rispetto del termine di presentazione
d.m. 26 luglio 2012, art. 1
prevede l'annotazione in catasto della ruralità per i fabbricati non censibili in D/10 e conferma il rilievo del procedimento di variazione/annotazione
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter
interpreta la disciplina nel senso che le domande di variazione e l'annotazione producono effetti dal quinto anno antecedente solo se presentate nei termini, fissando un limite temporale al meccanismo retroattivo
d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis
è richiamato quale base dell'esenzione per i fabbricati rurali iscritti come tali
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
è richiamato nella definizione dei presupposti dell'imposizione e della nozione di fabbricato rilevante ai fini Ici/Imu
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
richiamato dalla CTR in modo ritenuto non corretto dalla Corte, perché non pertinente alla fattispecie trattata
individua l'attività agricola cui devono essere strumentali le costruzioni per essere considerate rurali
art. 3 Cost.
dedotto nel quinto motivo, rimasto assorbito
art. 53 Cost.
dedotto nel quinto motivo, rimasto assorbito
legge di conversione del d.l. 557/1993, nel cui alveo si colloca la disciplina della ruralità
legge di conversione del d.l. 70/2011, richiamata ai fini del termine per la domanda di variazione catastale
legge di conversione del d.l. 201/2011, richiamata per la disciplina IMU
legge di conversione del d.l. 102/2013, richiamata per l'interpretazione autentica della decorrenza degli effetti delle domande
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
richiamato nel testo dell'interpretazione autentica sulla decorrenza degli effetti delle domande di variazione catastale
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per i fabbricati rurali non è sufficiente la sola destinazione di fatto del bene all'attività agricola: occorre il riconoscimento catastale della ruralità secondo la procedura prevista dalla legge.
- L'efficacia retroattiva dell'annotazione catastale di ruralità opera solo nei limiti temporali espressamente stabiliti dalla disciplina speciale; se l'istanza di variazione è presentata oltre il termine previsto, l'annotazione produce effetti solo dalla data della domanda.
- Quando il contribuente contesta un avviso IMU sostenendo la ruralità dell'immobile, il rilievo della categoria catastale e della tempestività della domanda di variazione è decisivo; in difetto, l'agevolazione non può essere riconosciuta per annualità anteriori.
- La mera autocertificazione o la mera strumentalità agricola del bene non determinano automaticamente il beneficio fiscale se il procedimento catastale non si è concluso con l'annotazione nei modi e nei tempi stabiliti.
- In presenza di un accertamento di fatto sulla data di presentazione della domanda catastale non specificamente censurato in appello, il giudice di legittimità può applicare direttamente la disciplina e, se necessario, decidere nel merito senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00095/2025 del 04/01/2025
- ordinanza_civile · 4 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00096/2025 del 04/01/2025
- ordinanza_civile · 4 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00097/2025 del 04/01/2025
- ordinanza_civile · 4 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2025 del 04/01/2025
- ordinanza_civile · 4 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00099/2025 del 04/01/2025
- ordinanza_civile · 4 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2025 del 04/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →