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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12019/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avvocato ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello e accolto quello dell'Ufficio, confermando avvisi di accertamento per il 2008 e il 2009. Gli atti avevano recuperato a tassazione costi ritenuti inesistenti o non inerenti e contestato indebite detrazioni IVA: per il 2008 costi per prestazioni pubblicitarie rese da una società qualificata come cartiera e IVA sugli acquisti; per il 2009 costi non riconosciuti, IVA su acquisti e spese ritenute estranee all'attività professionale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato documenti che proverebbero le inserzioni pubblicitarie, l'inerenza della locazione di un immobile in Fiumicino e la congruità di costi per software e assistenza, oltre a omettere pronuncia su difetto di firma del funzionario delegato e su difetto di contraddittorio preventivo; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., per non avere chiarito la tipologia di accertamento applicata e per asserita errata valutazione presuntiva; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2729 e 2697 c.c. sul concetto di inerenza, che il ricorrente voleva interpretato in chiave strategica e non di utilità immediata; 4) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la CTR respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per asserita carenza di specificità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto, perché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori, e perché alcune doglianze non risultavano neppure prospettate nei gradi di merito o erano comunque genericamente formulate. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato la censura infondata: ha ricostruito il concetto di inerenza come rapporto tra costo e attività d'impresa/professionale, ribadendo che incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la riferibilità, la coerenza economica e la giustificazione delle spese; ha osservato che, nel caso concreto, parte dei costi erano stati recuperati perché ritenuti inesistenti e che, per gli altri, il ricorrente non aveva spiegato in modo credibile la funzione strumentale di spese così rilevanti rispetto alla propria attività di avvocato. Le spese del giudizio di legittimità non sono state liquidate per la mancata rituale costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente in cassazione solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né il mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rileva solo quando si traduce in nullità della sentenza per mancanza del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia si configura vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata come base dell'accertamento; la Corte non entra nel merito della specifica tipologia di accertamento perché la censura è inammissibile e comunque volta a rivalutare i fatti.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il principio di inerenza dei costi è riferito al rapporto tra costo e attività d'impresa/professionale; la deducibilità richiede che la spesa sia estranea solo se non riferibile all'attività esercitata.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio e valorizzate dai giudici di merito non possono essere ridiscusse in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'inerenza e la giustificazione economica dei costi dedotti incombe sul contribuente.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato per la specificità dell'atto di appello; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non riproduceva nemmeno in parte il contenuto dell'appello contestato.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere ragioni specifiche di impugnazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza del ricorrente per genericità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come rito di trattazione in Cassazione della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione delle prove o di correzione dell'apprezzamento di merito.
  • Il mancato esame di un documento o di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Le questioni nuove o non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito non possono essere utilmente introdotte in cassazione.
  • L'inerenza dei costi va riferita alla loro connessione con l'attività esercitata; il contribuente deve provare la riferibilità, la coerenza economica e la funzione strumentale della spesa rispetto all'attività professionale o d'impresa.
  • L'antieconomicità, l'incongruità e la sproporzione della spesa possono costituire indici della mancanza di inerenza, pur senza coincidere automaticamente con essa.
  • In presenza di costi di rilevante entità, il contribuente deve fornire una spiegazione concreta e persuasiva della loro finalità rispetto all'attività svolta, non essendo sufficiente un richiamo astratto a scelte "strategiche".
  • La deduzione di costi asseritamente strumentali richiede una prova positiva della loro riferibilità all'attività e non può fondarsi solo sulla mera contabilizzazione o sulla generica compatibilità con l'oggetto professionale o sociale.
  • Le censure sulla specificità dell'appello sono inammissibili se non è riportato, almeno in parte, il contenuto dell'atto di impugnazione che si assume carente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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