Cassazione Civile, Ordinanza n. 13290/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una domanda di pagamento di ulteriori interessi su un credito IVA maturato da una società poi cancellata dal registro delle imprese. La società aveva ottenuto in passato il riconoscimento del rimborso del credito IVA relativo all’anno d’imposta 1989; il pagamento del credito era stato effettuato solo parzialmente e in più tranche negli anni successivi. Dopo l’estinzione della società, le ex socie hanno chiesto il versamento del residuo, quantificandolo in euro 26.874,60 e sostenendo che l’Amministrazione non avesse integralmente soddisfatto il credito, con errata imputazione dei pagamenti e con contestazione delle compensazioni operate dall’Ufficio. La CTR ha però ritenuto che il credito fosse integralmente soddisfatto, valorizzando i versamenti documentati dall’Agenzia e le compensazioni con cartelle esattoriali intestate alla società. Con il ricorso per cassazione le socie hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d’appello considerato non contestati fatti invece contestati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere ritenuto provato un pagamento anche mediante somme e compensazioni asseritamente non risultanti o contestate; 3) violazione dell’art. 1194 c.c., per avere imputato i pagamenti al capitale anziché agli interessi; 4) violazione del giusto processo, del principio di solidarietà e della buona fede oggettiva, senza però articolare una specifica censura avverso la sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d’appello era motivata in modo puntuale, con indicazione analitica dei versamenti e delle compensazioni, e le censure delle ricorrenti si risolvevano in contestazioni generiche e non specifiche; inoltre, se si fosse voluto denunciare un errore percettivo nella valutazione della prova, la doglianza avrebbe dovuto essere proposta nei limiti del rimedio revocatorio e non come violazione dell’art. 115 c.p.c. o vizio motivazionale. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per mancanza di una censura specifica. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si fondava su una questione di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., ma sul rilievo che il credito era stato integralmente soddisfatto, sicché la censura era priva di riscontro nella motivazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere evocata in modo generico per contestare l’apprezzamento della prova; se si deduce un errore percettivo o di travisamento della prova occorre allegare con specificità il vizio e, nei casi indicati dalla Corte, il rimedio appropriato può essere quello revocatorio.
La censura relativa alla valutazione delle prove è inammissibile se non individua specificamente il supposto errore di valutazione o di percezione compiuto dal giudice di merito.
Richiamato in combinazione con l’art. 115 c.p.c. come parametro processuale del giudizio tributario, senza che ciò consenta di superare il difetto di specificità delle censure.
La denuncia come nullità processuale di un errore percettivo del giudice è scrutinabile solo se la divergenza decisoria sia assolutamente certa; altrimenti la censura non è ammissibile.
Nel perimetro attuale del vizio motivazionale non è consentito proporre mere contestazioni generiche della ricostruzione dei fatti quando la sentenza abbia esaminato e motivato sui punti decisivi.
La regola di imputazione dei pagamenti non rileva se la decisione di merito si fonda sull’avvenuto integrale soddisfacimento del credito mediante versamenti e compensazioni documentalmente accertati.
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Cenno incidentale al criterio di calcolo degli interessi, non decisivo ai fini della statuizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l’apprezzamento delle prove deve essere specifica e puntualmente ancorata ai passaggi della sentenza e degli atti processuali; contestazioni generiche sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla prova: se si assume un errore percettivo o di travisamento, occorre individuare il relativo paradigma impugnatorio e dimostrare che l’errore abbia inciso con assoluta certezza sulla decisione.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riproporre una mera lettura alternativa delle risultanze istruttorie quando la sentenza di merito abbia esaminato in modo puntuale i fatti decisivi.
- La regola sull’imputazione dei pagamenti è irrilevante quando la sentenza di merito abbia accertato, in fatto, l’integrale estinzione del credito per effetto di versamenti e compensazioni documentati.
- La deduzione di violazione di principi generali, come giusto processo, solidarietà o buona fede, è inammissibile se non è accompagnata da una specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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