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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20187/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condominio conveniva il comune, gestore diretto del servizio idrico, chiedendo: l'installazione e manutenzione a spese dell'ente di contatori idrometrici per ogni unità immobiliare; l'applicazione della fornitura con sistema a deflusso libero; l'accertamento negativo del credito per canone acqua e canone di depurazione; la ripetizione delle somme pagate, sostenendo che il comune avesse fatturato i consumi con metodi induttivi, a forfait o a consumo presunto, in contrasto con il regolamento del servizio e con la necessità di una tariffazione basata sui consumi effettivi. La corte d'appello aveva accolto solo in parte, riconoscendo il diritto all'installazione del misuratore e la restituzione del canone di depurazione in assenza di prova del servizio, ma aveva respinto la censura sulla tariffa forfettaria e sul rimborso delle somme non dovute, ritenendo che, trattandosi di domanda di ripetizione e non di pretesa creditoria del comune, gravasse sul condominio provare l'erroneità della tariffa; aveva inoltre valorizzato il fatto che per anni il condominio avesse pagato le bollette senza contestazioni e che non risultassero contratto scritto o delibere comunali che imponessero la tariffazione a consumo. Con il ricorso per cassazione il condominio ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sulla somministrazione e sul sinallagma contrattuale; nullità di eventuali clausole che consentissero al somministrante di determinare il consumo in modo insindacabile; violazione del regolamento comunale che imponeva la misura dei consumi con contatore e la fatturazione sui consumi effettivi; erroneo ricorso a presunzioni per desumere l'accettazione di una tariffa forfettaria; violazione della forma scritta per i contratti con la PA; rilevanza della disciplina regolatoria ARERA; errata ripartizione dell'onere della prova in caso di accertamento negativo e di eccezione di inadempimento; errata applicazione della prescrizione breve al rimborso del canone di depurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto, il settimo e l'ottavo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha censurato la corte territoriale perché, in presenza di una domanda diretta anche alla ripetizione di somme indebitamente riscosse dal gestore, aveva invertito l'onere della prova ponendo a carico del condominio la dimostrazione della non correttezza della tariffa, mentre spettava al preteso creditore dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e l'effettivo adempimento del servizio. Ha inoltre affermato che, in presenza di un contratto che richiede la forma scritta, non può presumersi l'accettazione di un meccanismo tariffario fondato su consumi presunti per il solo fatto dei pagamenti reiterati, né può negarsi la ripetizione dell'indebito per la sola volontarietà del pagamento. Infine ha ribadito che per la ripetizione di somme indebitamente pagate opera il termine ordinario decennale, non quello breve delle prestazioni periodiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 1559 e ss. c.c.

    richiamati per censurare la tariffazione del servizio di somministrazione e il rispetto del sinallagma contrattuale

  • art. 1562 c.c.

    evocato come parametro del sinallagma nei contratti con prestazioni corrispettive

  • art. 13 L. n. 36/1994

    invocato a sostegno della necessità di una tariffazione conforme alla disciplina del servizio idrico

  • art. 31, comma 28, L. n. 448/1998

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tariffazione

  • artt. 33 ss. d.lgs. n. 206/2005

    invocati per sostenere la nullità di eventuali clausole vessatorie che attribuissero al somministrante un potere insindacabile

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per censurare clausole predisposte unilateralmente e non specificamente approvate

  • artt. 3, 27, 33, 36-38, 40 Regolamento comunale del 2003

    ritenuti rilevanti perché il regolamento prevedeva deflusso libero, misurazione con contatore e fatturazione sui consumi effettivi; la Corte di cassazione ne valorizza il contenuto per escludere la presunzione di accettazione della tariffa forfettaria

  • art. 2729 c.c.

    la Corte esclude che dal mero pagamento delle bollette si possa inferire, in via presuntiva, l'accettazione di una tariffa forfettaria in violazione della disciplina scritta

  • art. 2721 c.c.

    richiamato nel motivo come parametro della prova testimoniale, senza specifica decisione autonoma

  • art. 11, comma 2, L. n. 241/1990

    invocato per la forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione ai contratti della PA e alla necessità di legalità/forma scritta

  • art. 1339 c.c.

    richiamato in relazione all'incidenza delle determinazioni regolatorie sul contenuto del rapporto di utenza

  • art. 2 L. n. 481/1995

    richiamato per il potere dell'ARERA di incidere sulle obbligazioni di utenza con effetti conformativi del contratto

  • delibera ARERA 296/2021/S/IDR del 06.07.2021

    richiamata dal ricorrente come sanzione al comune per tariffazione forfettaria e misuratori non funzionanti

  • delibera ARERA 218/2016/IDR

    richiamata dal ricorrente in tema di disciplina regolatoria del servizio idrico

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che, anche in caso di accertamento negativo del credito, restano a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto; inoltre il somministrante deve provare il proprio esatto adempimento

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte esclude che una circostanza controversa o la mera mancata contestazione nei termini prospettati consentano di porre a carico dell'utente la prova dell'inadempimento altrui

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per affermare che, nella ripetizione dell'indebito oggettivo, il solvens non deve provare l'involontarietà del pagamento e che la buona o mala fede dell'accipiens rileva solo per gli interessi

  • art. 2934 c.c. e ss.

    richiamati in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    la Corte esclude la sua applicazione alla ripetizione dell'indebito, affermando il termine ordinario decennale per il recupero di somme indebitamente pagate

Massime di principio

  • In una domanda di accertamento negativo del credito cumulata con richiesta di ripetizione di somme indebitamente percepite, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito resta a carico di chi si afferma creditore, anche se formalmente convenuto nel giudizio.
  • Quando il rapporto di utenza richiede la forma scritta e il regolamento impone la misurazione dei consumi, non può presumersi l'accettazione di una tariffazione forfettaria o basata su consumi presunti dal solo fatto del pagamento reiterato delle bollette.
  • In tema di somministrazione, se l'utente allega l'inesatto adempimento o un disservizio, grava sul somministrante la prova dell'esatto adempimento e della prestazione resa, compresa l'effettiva erogazione secondo le modalità dovute.
  • La ripetizione dell'indebito oggettivo non richiede la prova dell'involontarietà del pagamento; la buona o mala fede dell'accipiens rileva soltanto ai fini della decorrenza degli interessi.
  • Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente pagate è soggetto al termine ordinario decennale e non al termine breve previsto per le prestazioni periodiche, salvo che la pretesa abbia realmente natura di credito periodico autonomo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSomministrazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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