Cassazione Civile, Ordinanza n. 35925/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento nei confronti della società per maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA, fondati sulla ricostruzione delle rimanenze finali, sulla rettifica dei ricavi dichiarati e sulla ripresa di costi relativi a somministrazione di pasti e bevande; con ulteriori atti aveva inoltre contestato al socio un maggior reddito IRPEF derivante dalla partecipazione sociale e alla società l'omessa effettuazione delle ritenute sugli utili ritenuti distribuiti in conseguenza dei maggiori ricavi. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società e del socio; la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio solo in parte, confermando il resto della decisione favorevole al contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 93, comma 6, TUIR e dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, assumendo l'erroneità del prospetto delle rimanenze; 2) e 3) omesso/insufficiente esame della pretesa difformità tra valori contabili, SAL e fatturazione; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse indebitamente negato la prova presuntiva dei maggiori ricavi; 5) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 21, comma 2, DPR 633/1972, per avere ritenuto deducibili e detraibili costi per vitto/alloggio e spese di rappresentanza in mancanza dell'indicazione dei soggetti fruitori nelle fatture o in documenti allegati.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulle rimanenze di opere e servizi di durata ultrannuale, insussistente il vizio motivazionale dedotto e non invertito l'onere della prova in tema di maggiori ricavi; ha invece accolto il quinto motivo, affermando che la deducibilità/detraibilità delle spese alberghiere e di ristorazione richiede la prova dell'inerenza e, quando il servizio è fruito da soggetti diversi dal committente, l'indicazione documentale dei beneficiari e delle ragioni della fruizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 93, comma 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale seguono il criterio dello stato di avanzamento lavori (SAL), con imputazione dei corrispettivi e dei costi ai singoli esercizi in funzione dell'avanzamento dell'attività.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente all'Amministrazione di contestare i dati contabili e determinare maggiori redditi con presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR ha escluso che gli elementi addotti dall'Ufficio fossero sufficienti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il nuovo vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato.
L'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione del costo/inerenza grava sul contribuente quando intende far valere la deducibilità e la detraibilità della spesa.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale solo se gravi, precise e concordanti; la CTR ha ritenuto che nel caso non vi fossero elementi presuntivi sufficienti per i maggiori ricavi.
La deducibilità del costo presuppone l'inerenza all'attività d'impresa e la prova della concreta destinazione della spesa alla produzione del reddito.
art. 21, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per la detrazione IVA su prestazioni alberghiere e di ristorazione è necessario che il documento contabile consenta di identificare i soggetti fruitori e la loro connessione con l'attività d'impresa.
Cass. sez. un. 7 aprile 2014 n. 8053
Richiamata per affermare l'applicabilità della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. anche al processo tributario.
Cass. n. 18904 del 17 luglio 2018
Richiamata a sostegno del principio per cui l'inerenza del costo e la sua concreta destinazione alla produzione del reddito devono essere provate dal contribuente.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali sulle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, il criterio applicabile è quello dello stato di avanzamento lavori, sicché la ripresa a tassazione non può fondarsi su mere contestazioni formali se il contribuente ha prodotto il prospetto obbligatorio e la contabilizzazione risulta coerente con i SAL.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non integra invece il vizio la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto decisivo sia stato comunque valutato.
- In tema di accertamento induttivo, l'Amministrazione deve fondare la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti; se il giudice di merito esclude la presenza di elementi presuntivi idonei, non vi è inversione dell'onere della prova.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA per spese alberghiere e di ristorazione richiedono la prova dell'inerenza all'attività d'impresa; quando la prestazione è fruita da soggetti diversi dal committente, il documento contabile deve indicare i beneficiari della spesa e le ragioni della fruizione.
- L'onere di dimostrare i fatti costitutivi della deduzione fiscale incombe sul contribuente, che deve provare esistenza, natura, giustificazione e destinazione della spesa alla produzione del reddito.
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