Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22160/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2013 a una dipendente addetta al servizio scolastico, licenziamento giustificato dalla società con la soppressione del posto per esigenze di riorganizzazione e contenimento dei costi conseguenti all'appalto del servizio. In primo grado il licenziamento era stato dichiarato illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, con reintegrazione e tutela risarcitoria. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha confermato l'illegittimità ritenendo non provate le ragioni organizzative addotte e, comunque, non dimostrato il nesso causale tra la riduzione del personale e il licenziamento di quella specifica lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del giudicato; violazione della disciplina del giustificato motivo oggettivo e dei doveri di correttezza e buona fede; omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 18, comma 5, anziché comma 4, dello Statuto dei lavoratori; errata interpretazione della lettera di licenziamento; insussistenza del giustificato motivo oggettivo; erronea condanna alle spese del precedente giudizio di cassazione, in cui la lavoratrice era rimasta contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al principio di diritto della precedente decisione rescindente e che l'accertamento svolto restasse nei confini tracciati dalla cassazione, senza indebita rivalutazione di scelte imprenditoriali non sindacabili. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che si risolvevano in una diversa valutazione del merito o in un mero dissenso interpretativo. È stato invece accolto il settimo motivo: la condanna della società al pagamento delle spese del precedente giudizio di cassazione è stata cassata perché la controparte era rimasta intimata in quel giudizio, e tali spese sono state dichiarate non dovute. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del giudizio rescindente, con regolazione delle spese del presente giudizio in parte a carico della ricorrente e in parte compensate.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Definisce il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è delimitato dalla sentenza rescindente e dalle questioni ad essa rimaste aperte.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre le questioni definitivamente decise e impedisce nuove decisioni su punti già coperti da giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale impedisce di rimettere in discussione i capi definitivi della decisione.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede la sussistenza di ragioni organizzative/produttive e il nesso causale con il recesso.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato in relazione ai doveri di correttezza nella gestione del recesso e nella selezione del lavoratore da licenziare.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato in relazione all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella scelta del lavoratore da licenziare.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per ribadire che il giudice non può sindacare le insindacabili scelte imprenditoriali, salvo verificarne veridicità e non pretestuosità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte di rinvio ha comunque esaminato la questione rilevante nei limiti del devolutum.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio motivazionale, ma la censura è stata reputata inammissibile o non fondata nei limiti consentiti.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    È la disciplina reintegratoria richiamata come parametro sanzionatorio in caso di illegittimità del licenziamento.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    La società ne invocava l'applicabilità in alternativa alla reintegrazione.

  • art. 18, comma 7, L. n. 300/1970

    In caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per GMO, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria, secondo l'interpretazione risultante anche dagli interventi della Corte costituzionale.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sull'interpretazione degli atti unilaterali per contestare la lettura della lettera di licenziamento.

  • art. 1362 c.c.

    Usato per censurare l'interpretazione della comunicazione di licenziamento.

  • art. 1363 c.c.

    Usato per censurare l'interpretazione della comunicazione di licenziamento secondo il complesso dell'atto.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese, erroneamente posta a carico della ricorrente nel precedente giudizio di cassazione, dove la controparte era rimasta contumace.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione sindacabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni coperte dal giudicato rescindente o estranee ai confini tracciati dalla sentenza di annullamento.
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo giudiziale riguarda la veridicità e non pretestuosità delle ragioni organizzative addotte, non la convenienza o opportunità delle scelte imprenditoriali, che restano insindacabili ex art. 41 Cost.
  • È legittimo il licenziamento per GMO se la riorganizzazione è effettiva e incide causalmente sulla posizione lavorativa soppressa; è invece illegittimo se le ragioni addotte risultano non provate o meramente pretestuose.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: il rigetto anche di una sola ragione rende il motivo o il ricorso non idoneo a conseguire la cassazione del capo impugnato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, se la motivazione del giudice di merito supera il controllo del minimo costituzionale.
  • In caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, accertata l'insussistenza del fatto posto a base del recesso, la tutela reintegratoria opera senza discrezionalità tra reintegra e sola tutela economica secondo il regime dell'art. 18, comma 7, come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale.
  • La condanna alle spese di un giudizio di cassazione non può essere posta a carico di una parte rimasta intimata o non costituita in quel grado, se difetta il relativo presupposto processuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.