Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5908/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che aveva rigettato l'appello di Randon avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano: oggetto l'avviso di accertamento n. T9D013C03359/2014 relativo alla ripresa a tassazione di redditi imputati a Randon per l'anno 2009 derivanti dalla partecipazione alla R-Consulting s.a.s.. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione tra cui: nullità per omissione dei litisconsorti necessari (società e soci), vizio di motivazione per richiamo per relationem ad altra sentenza, nullità per notifica del questionario dopo la cancellazione della società dal registro imprese, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, eccessivo ricarico di imposta, difetti della delega di firma dell'atto e incompetenza territoriale della Direzione che ha emanato l'avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. In sintesi: (1) il rilievo sul giudicato esterno è infondato per mancanza di prova della 'tendenziale permanenza' degli elementi oggettivi; (2) la questione del litisconsorzio necessario è inammissibile perché la vicenda processuale mostrava trattazione contestuale e decisioni coincidenti per società e soci, con conseguente sanatoria; (3) il richiamo per relationem non ha comportato nullità perché la sentenza richiamata era conosciuta e prodotta e la motivazione complessiva consente la verifica delle ragioni; (4) la notifica del questionario ex art. 32 DPR 600/1973 non è presupposto necessario dell'accertamento e la sua tardiva notifica non invalida l'atto; (5) le doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale e sulle produzioni tardive sono infondate per mancata allegazione delle ragioni concrete che sarebbero state svolte in contraddittorio; (6) l'uso di metodologie di recupero costi è stato confermato come legittimo quando mancano documenti giustificativi; (7) la delega di firma è concepita come delega interna e non invalida l'atto quando sottoscritto da funzionario delegato di carriera; (8) la competenza territoriale è stata adeguatamente motivata in relazione alla residenza del destinatario. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (compensi euro 2.200,00 oltre spese), attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedimento tributario)

    artt. 14, 19, 36, 58 comma 2, 59, 61

    Usato per i principi sul contraddittorio, sulle produzioni tardive, e sulle regole processuali del giudizio tributario; la Corte ha confermato che il questionario non è presupposto indispensabile dell'accertamento e ha richiamato l'onere di allegazione delle ragioni concrete per il contraddittorio endoprocedimentale.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.)

    art. 360 primo comma nn. 3 e 4; artt. 101 e 102; art. 132 n.4; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Gli articoli di cassazione sono stati applicati per valutare i vizi di motivazione e le nullità; la Corte ricorda i requisiti di specificità del ricorso per cassazione e la necessità che la sentenza sia autosufficiente quando richiama altri provvedimenti.

  • Costituzione

    Richiamati nei profili relativi al diritto di difesa e all'equità tributaria; la Corte ha ritenuto non violati tali principi alla luce delle circostanze del caso e delle obbligazioni probatorie del ricorrente.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi)

    art. 32 comma 4; art. 31; art. 42; art. 39 comma 2

    Il questionario ex art.32(4) è facoltativo e la sua mancata o tardiva notifica non determina nullità dell'accertamento; l'art.42 sulla delega di firma è interpretata come delega interna che non richiede allegazione all'atto impositivo; art.31 è stato utilizzato per valutare la competenza territoriale.

  • Codice civile

    Richiamati in relazione alla disciplina delle società di persone e delle responsabilità dei soci; la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini dell'imputazione del reddito i profili di 'classi di responsabilità' non contestati in modo specifico.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamata a sostegno delle garanzie di diritto di difesa; la Corte ha però rilevato che il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione delle ragioni concrete che avrebbe potuto far valere.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Invocato dal ricorrente in merito al contraddittorio procedimentale per imposte indirette; la Corte lo ha ritenuto non assistito dalle necessarie allegazioni concrete nel caso esaminato.

  • Legge n. 4 del 1929

    Richiamata dal ricorrente in tema di contraddittorio amministrativo originario; la Corte ha ritenuto la censura correlata alle stesse mancanze di allegazione e, quindi, infondata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha attestato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n. 4315/2020).

Massime di principio

  • In cause tributarie relative a redditi imputati da società di persone, l'accertamento è unitario: le questioni comuni a società e soci richiedono il coinvolgimento delle parti interessate, ma la mancata partecipazione può essere 'sanata' se i giudizi sono stati trattati contestualmente e le decisioni sono sostanzialmente coincidenti.
  • La mera notifica tardiva di un questionario ex art. 32 DPR 600/1973 non invalida l'accertamento: il questionario è uno strumento facoltativo dell'Amministrazione e non un presupposto indefettibile dell'atto impositivo.
  • Le impugnazioni di cassazione basate su vizi di motivazione devono dimostrare in modo specifico e autosufficiente l'insufficienza della motivazione; il richiamo per relationem ad altra sentenza non determina nullità se la decisione complessiva consente di capire le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
  • La delega di firma per gli atti tributari è considerata normalmente una delega interna; non è necessario che la delega sia motivata, numerata per singolo atto o allegata all'atto impositivo quando la sottoscrizione è di un funzionario delegato di carriera.
  • Per dedurre violazioni del contraddittorio endoprocedimentale o per ottenere l'ammissione di produzioni tardive è necessario indicare con precisione le ragioni concrete che sarebbero state svolte e in che modo avrebbero potuto incidere sull'atto impugnato.
  • Contestazioni sulla competenza territoriale richiedono il puntuale riferimento agli elementi di fatto sui quali si fonda la competenza (es. domicilio/residenza del destinatario).
  • Quando l'Amministrazione recupera a tassazione costi non documentati, il contribuente deve fornire documentazione giustificativa distinta e analitica; in assenza, il recupero dell'importo è legittimo e non sostituito automaticamente da una percentuale forfettaria a meno che si tratti di accertamento induttivo della base imponibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.