Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5849/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vertenza per il pagamento di una fattura (euro 47.197,44) per lavori di ristrutturazione eseguiti da Cruceli. Cruceli aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Giuseppe Giacoppo e di Bruna Gallo, questa anche nella qualità di titolare dell'impresa individuale Juelì 2. Solo Juelì 2 ha proposto opposizione. In primo grado e in appello la controversia verteva sulla titolarità passiva dell'obbligazione (se gravasse sulla sola persona fisica Gallo o anche sulla ditta individuale Juelì 2), sulla integrità del contraddittorio (necessità di integrare il giudizio con Giacoppo e/o con la persona fisica Gallo), e sull'ammissione di documenti prodotti tardivamente o ritenuti già disponibili; la ricorrente ha sollevato sette motivi di cassazione volti a censurare tali aspetti procedurali e di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) nessuna integrazione del contraddittorio necessaria riguardo a Giacoppo perché il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo nei suoi confronti per mancata opposizione; (ii) i documenti ritenuti nuovi in appello sono ammissibili solo se rientrano nelle eccezioni previste (ma nel caso i documenti prodotti tardivamente in primo grado non erano stati autorizzati e, dopo la riforma, vanno valutati con il regime dell'art.345 c.p.c.); (iii) la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione sulla partecipazione della Gallo al rapporto d'appalto sulla base delle prove testimoniali; (iv) la ditta individuale non ha autonoma soggettività rispetto al titolare, quindi la responsabilità è imputabile a Bruna Gallo come titolare; (v) censure processuali qualificabili come vizi di procedimento o di valutazione dei fatti non sono idonee per la cassazione sul punto; (vi) l'asserita modifica della sentenza dopo la sottoscrizione non integra inesistenza della sentenza se la sottoscrizione è presente (eventuale contestazione richiede querela di falso). Non essendovi difese introdotte dall'intimata nel giudizio di cassazione non è stata disposta condanna alle spese; la Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Regime della produzione di documenti in appello; dopo la riforma 2012 l'ammissione di nuovi documenti in grado d'appello è limitata salvo dimostrazione di causa non imputabile alla parte; applicata per escludere l'ammissione di documenti prodotti tardivamente

  • art. 102 c.p.c.

    Norme sul contraddittorio e sulla sua integrità; valutata alla luce della giurisprudenza sul litisconsorzio necessario e sull'eccezione di mancata integrazione

  • art. 638 c.p.c., comma 3

    Documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte possono essere considerati nel giudizio di opposizione senza nuova produzione (principio di non dispersione della prova)

  • art. 115 c.p.c.

    Valutazione dei mezzi di prova da parte del giudice; usata per giustificare la decisione basata su depositi e testimoniali

  • art. 112 c.p.c.

    Principi generali del processo orale e scritto, richiamato in relazione alla valutazione del contraddittorio e degli atti processuali

  • art. 116 c.p.c.

    Onere della prova e valutazione libera delle prove; richiamato rispetto alla motivazione sulla titolarità dell'obbligazione

  • art. 81, 99, 100, 113 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente in ordine alla chiamata in giudizio, integrazione del contraddittorio e nullità, considerate in relazione alle eccezioni mosse

  • art. 10 delle preleggi

    Richiamata in relazione all'applicabilità temporale delle norme processuali (ratione temporis) nel giudizio instaurato anteriormente a modifiche normative

  • art. 54 del d.l. n. 15/2012

    Norma richiamata in ordine alla disciplina transitoria delle modifiche processuali (contestata dalla ricorrente ma ritenuta applicabile)

  • art. 183 c.p.c.

    Termini per il deposito dei documenti e per il comportamento processuale in primo grado; richiamato per valutare tardività e inosservanza di termini

  • art. 348-ter c.p.c.

    Limitazioni alla cassazione per motivi che riproducono le stesse ragioni di fatto già decise in primo grado; usato per dichiarare inammissibile il motivo n.4

  • art. 360 c.p.c., n.5

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; il vizio invocato è stato ritenuto improprio perché attiene al procedimento o è sovrapponibile a valutazione di fatto

  • art. 161 c.p.c.

    Regole sull'esistenza della sentenza (soprattutto sottoscrizione); la Corte osserva che l'inesistenza per mancanza di sottoscrizione è diversa dalla contestazione di modificazione del testo

  • art. 132 c.p.c.

    Riferito in relazione alla validità formale del provvedimento e al contenuto della sentenza impugnata

  • art. 119 disp. att. c.p.c.

    Efficacia della sottoscrizione del giudice (anche digitale) a conferma dell'autenticità della sentenza; richiamato in relazione alla contestazione della modifica della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002

    Riferimenti sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo

Massime di principio

  • Se un decreto ingiuntivo è stato richiesto nei confronti di più coobbligati e uno o più di essi non oppongono, il decreto può passare in giudicato contro quei coobbligati e l'opposizione promossa solo da uno degli obbligati non impone automaticamente l'integrazione del contraddittorio con i coobbligati già decaduti.
  • La ditta individuale non ha personalità giuridica distinta dal titolare: la responsabilità contrattuale e patrimoniale ricade sul titolare; pertanto azioni dirette contro la ditta individuale si traducono in responsabilità del titolare.
  • In appello i documenti considerati nuovi sono generalmente inammissibili dopo la riforma del 2012 salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile: la tardiva produzione in primo grado senza autorizzazione non ottiene di regola admittance in appello.
  • Documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte devono essere valutati nel giudizio di opposizione (principio di non dispersione della prova) e possono essere richiamati anche se non riprodotti formalmente in opposizione.
  • In cassazione le censure che si limitano a criticare la valutazione di fatto fondata su prove testimoniali difficilmente ottengono accoglimento: è necessario dimostrare violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.
  • Le eccezioni di mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario vanno valutate con attenzione al caso concreto e alla posizione processuale dei coobbligati: l'esistenza di una condanna passata in giudicato contro un coobbligato può escludere la necessità di integrazione.
  • La contestazione della regolarità formale della sentenza (es. modifiche dopo la firma) richiede prove precise; l'autenticità della sottoscrizione (anche digitale) del giudice non si supera facilmente senza azione di querela di falso per materiale contraffazione.
  • Per ottenere l'ammissione di documenti nuovi in grado d'appello o in cassazione è importante dimostrare non solo la loro esistenza, ma che essi siano decisivi rispetto alle conclusioni della causa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.