Cassazione Civile, Sentenza n. 5847/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Greccio impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato tardiva la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 c.c. e quindi rigettato la domanda di risarcimento nei confronti dei progettisti (Ricciotti, Castellana) e dell'impresa (Scappa). Il ricorso principale censurava la valutazione della Corte d'appello sulla decorrenza del termine annuale previsto per la denuncia dei gravi difetti, sostenendo che i vizi erano di natura occulta e che la piena conoscenza delle cause si è avuta solo con la perizia depositata il 19/02/2005; dunque la denuncia del 28/02/2005 sarebbe stata tempestiva. Si allegava altresì violazione dell'onere della prova in tema di tempestività della domanda (art. 2697 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune che il ricorso incidentale proposto da Ricciotti e Castellana. Ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui i vizi della pavimentazione eranodeterminabili sulla base di elementi non particolarmente complessi già dalla contestazione iniziale (lettera del 12/03/2003) e quindi che la denuncia del 28/02/2005 era tardiva rispetto al dies a quo del termine annuale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. Quanto alle questioni incidentali (pronuncia virtuale sulle spese e manleva assicurativa), la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente deciso in funzione dell'esito complessivo del gravame e che non sussistano violazioni di diritto tali da legittimare la cassazione. Le spese di questo giudizio di legittimità sono compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali; sono invece disposte specifiche condanne del Comune e di alcuni resistenti al rimborso delle spese processuali in favore delle parti indicate (importi liquidati e accessori come da dispositivo).
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
Norma che disciplina la responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera; richiamata come fondamento della pretesa risarcitoria del Comune. La Corte non ha mutato la portata della norma, ma ha valutato che, ai fini della tempestività della denuncia prevista dall'art. 1669 c.c., la conoscibilità dei vizi fosse possibile senza perizia specialistica in presenza di elementi manifesti.
art. 1669 c.c.
Stabilisce il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti nella costruzione dal momento in cui il committente ha la 'sicura conoscenza' dei difetti e delle loro cause. La Corte ha confermato che il dies a quo può decorrere anche prima del deposito di una perizia se i vizi e la loro eziologia sono individuabili concretamente; nel caso i giudici di merito hanno ritenuto che la gravità e l'eziologia fossero desumibili sin dalla prima contestazione, rendendo tardiva la denuncia del 2005.
art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova; evocata dal Comune per sostenere che spettava agli opponenti provare la tempestività. La Corte ha ritenuto che la valutazione della prova e della conoscibilità dei vizi spettasse al giudice di merito e che quest'ultimo avesse adeguatamente motivato la sua ricostruzione, dunque insindacabile in cassazione.
art. 1227 c.c.
Richiamato in primo grado per la valutazione del concorso di colpa del danneggiato; la sentenza di merito aveva riconosciuto concorso di colpa parziale in primo grado, ma la decisione di appello ha avuto effetti sulla pronuncia finale e sulle conseguenze risarcitorie.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle norme di diritto e la motivazione della valutazione di fatto resa dal giudice d'appello e ha rigettato i motivi per insussistenza di errore di diritto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al tema dell'omissione di pronuncia su domande assorbite; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente deciso le spese alla luce dell'esito complessivo e non vi sia stata omissione di pronuncia rilevante.
art. 91 c.p.c.
Norma sul regolamento delle spese tra più parti; utilizzata nella valutazione della corretta liquidazione/compensazione delle spese deciso dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione.
art. 1362 c.c.
Riferito dal ricorrente in relazione alla interpretazione del contratto assicurativo/condizioni di manleva; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché l'esito dell'appello ha rideterminato le spese e le ha compensate nei rapporti tra le parti, rendendo priva di rilievo la doglianza sulla manleva così come prospettata.
art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione ai mezzi istruttori e alle eccezioni di merito; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito sia corretta e non viziata da omissioni rilevanti.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato; la Corte dà atto dell'applicabilità del versamento aggiuntivo per il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali in relazione ai presupposti processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1669 c.c. il termine annuale per la denuncia dei vizi decorre dal momento in cui il committente ha 'sicura conoscenza' dei difetti e delle loro cause: non è necessario il deposito formale di una perizia se i vizi e la loro eziologia sono desumibili da fatti evidenti o da elementi conoscibili dal committente.
- La valutazione sulla tempestività della denuncia e sulla conoscibilità dei vizi è valutazione di merito: la Cassazione sindaca la correttezza giuridica e la motivazione, ma non rifa' i fatti se la motivazione è congrua e adeguata.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sulle parti in base alla loro tempestiva allegazione e alle eccezioni sollevate; tuttavia il giudice di merito decide quale prova sia necessaria per ritenere acquisita la conoscenza dei vizi.
- Se la domanda principale viene rigettata in appello per tardività, le questioni accessorie (es. manleva assicurativa, pronunce virtuali sulla soccombenza) possono perdere rilievo e il giudice d'appello è legittimato a rideterminare/compensare le spese in funzione dell'esito complessivo.
- La copertura assicurativa per la manleva dipende dal contenuto concreto della polizza: una censura sulla manleva richiede che la sentenza di merito abbia confermato la precedente condanna e che non vi sia stata una successiva riforma che ne alteri l'oggetto.
- Nelle cause plurime e complesse, la liquidazione delle spese segue l'esito complessivo e la Corte può compensare le spese tra parti che si sono in parte rimesse nell'esito del gravame.
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