Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5848/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato il ricorso contro la decisione della CO.RE.DI. (11/10/2016) che aveva irrogato al notaio Pongelli: a) censura per mancata collaborazione con il Distretto (art.147, co.1, lett. b) Legge notarile in relazione all'art.21 del Codice Deontologico); b) avvertimento per mancata assistenza nei giorni di presenza in sede (art.25 Legge Notarile e art.25 Codice Deontologico); c) sospensione di due mesi per esecuzione sistematicamente tardiva degli adempimenti obbligatori (art.147, co.1, lett. a) e b) Legge Notarile). Gli addebiti derivavano da attività di monitoraggio (marzo-maggio 2016): reiterato diniego di consegna della documentazione, mancata comparizione alla convocazione, assenza nei giorni obbligatori di assistenza, mancanza di atti/repertori/sigilli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il notaio Pongelli è stato dispensato per rinuncia dall'esercizio delle funzioni (decreto del 31/03/2022, pubblicato il 19/04/2022) e, alla data della dispensa, aveva superato il limite di età di 65 anni (nato il 2/02/1955). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la dispensa per rinuncia non estingue normalmente il procedimento disciplinare, ma quando la rinuncia è irritrattabile per raggiungimento del limite d'età (65 anni) lo status di notaio non è più ripristinabile e la sanzione disciplinare non può più incidere su un rapporto esaurito. Perciò il ricorso di cassazione non è stato deciso sul merito e la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) - art. 147, co. 1, lett. a) e b)

    Norma invocata per la contestazione di omissioni e ritardi nell'esecuzione degli adempimenti notarili; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le violazioni in base agli accertamenti di fatto, mentre la Cassazione non è entrata nel merito a causa della cessazione della materia del contendere.

  • Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) - art. 25

    Invocata per la mancata assistenza obbligatoria in sede; ritenuta violata dalla CO.RE.DI. e confermata implicitamente dalla Corte d'Appello, ma non valutata nel merito dalla Cassazione dopo la cessazione della materia.

  • Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) - art. 26

    Norma richiamata dalla Corte d'Appello per irrogare una sanzione pecuniaria accessoria (euro 100) per la mancata produzione di giustificazioni in appello; citata nel percorso decisionale di merito.

  • Codice Deontologico - art. 21

    Richiamato in relazione alla censura per mancata collaborazione con il Distretto; utilizzato quale criterio deontologico per valutare l'obbligo di cooperazione del notaio.

  • Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) - art. 31

    Disciplina la dispensa per rinuncia dall'esercizio delle funzioni notarili; la Corte ha ritenuto che la dispensa sopravvenuta in pendenza del giudizio comporti la cessazione della materia del contendere se, al momento della dispensa, il notaio ha superato il limite di età (65 anni), rendendo la rinuncia irritrattabile.

  • Legge 18 febbraio 1983, n. 45 (articolo unico)

    Norma richiamata per spiegare che i notai dispensati per rinuncia possono essere riammessi all'esercizio solo se non abbiano compiuto 65 anni; tale disciplina è stata usata per motivare la rilevanza del raggiungimento del limite d'età rispetto alla irripristinabilità dello status notarile.

Massime di principio

  • La dispensa per rinuncia all'esercizio delle funzioni notarili non estingue automaticamente un procedimento disciplinare in corso, salvo che la rinuncia sia irrevocabile (ad esempio per raggiungimento del limite di età di 65 anni): in tal caso la materia del contendere cessa perché la sanzione non può più incidere su un rapporto esaurito.
  • Se il notaio rinuncia prima del passaggio in giudicato della sanzione ma è ancora potenzialmente riammissibile (non ha superato 65 anni), il procedimento disciplinare può rimanere oggetto di giudizio perché la sanzione può ancora incidere sul concreto esercizio della funzione.
  • Le omissioni consistenti nella mancata collaborazione con il Consiglio notarile, nella mancata produzione di documentazione richiesta, nella assenza nei giorni di assistenza obbligatoria e nella mancata custodia di repertori/sigilli sono tipiche basi fattuali che legittimano sanzioni disciplinari ai sensi della Legge Notarile e del Codice Deontologico.
  • La Corte di Cassazione, quando dichiara la cessazione della materia del contendere per sopraggiunta irrimediabile perdita dello status, può disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio; ciò tutela entrambe le parti dall'onere di decisioni di merito diventate prive di utilità.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data effettiva della dispensa/cessazione e il raggiungimento del limite d'età per comprendere se la rinuncia interrompe o meno l'interesse a proseguire il giudizio disciplinare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.