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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24326/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato la dichiarazione di fallimento e la reiezione della domanda di ammissione al concordato preventivo sostenendo, primo, che il sequestro penale preventivo disposto dopo la presentazione della domanda di concordato non poteva prevalere sul vincolo di segregazione patrimoniale derivante dalla pubblicazione della domanda stessa (art. 168 l.f.), e, secondo, che la proposta concordataria era giuridicamente fattibile perché la società si era impegnata al pagamento integrale dell'IVA oggetto del sequestro, per cui non avrebbe dovuto essere richiesto un accantonamento o una antergazione del credito erariale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la produzione, nel giudizio di legittimità, della sentenza penale sopravvenuta che assolveva gli amministratori, poiché essa attiene alla fondatezza del ricorso e non alla sua ammissibilità. Sul merito, la Corte ha affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto di reato è opponibile alla procedura concordataria e prevale sul vincolo derivante dalla domanda di concordato, in quanto perseguisce finalità pubblicistiche sanzionatorie e non può essere eluso dalla procedura concorsuale. Ha inoltre stabilito che la sola promessa unilaterale di pagamento dell'IVA non è sufficiente a impedire la confisca: occorre un impegno formalmente riconosciuto nei termini della normativa tributaria (accertamento con adesione, transazione, conciliazione giudiziale, procedure di rateizzazione ammesse). La società è stata condannata alle spese

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 161, 167, 168, 160, 184

    La pubblicazione della domanda di concordato imprime un vincolo e uno spossessamento attenuato, ma non attribuisce ai creditori diritti reali tali da impedire un sequestro penale finalizzato alla confisca; l'art. 168 non ostacola la potestà cautelare penale in interesse pubblico

  • Codice civile, artt. 2740 e 2741

    I principi generali sulla responsabilità patrimoniale non possono essere interpretati nel senso che la semplice proposizione del concordato crei diritti reali dei creditori opponibili alle misure penali di sequestro e confisca

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter e art. 12-bis

    L'art. 10-ter disciplina il reato contestato; l'art. 12-bis, così come interpretato dalla giurisprudenza, esclude la confisca per la parte per cui il contribuente assuma un impegno formale e riconosciuto dalla normativa tributaria a versare quanto dovuto, non invece per meri impegni unilaterali

  • Codice penale, art. 322-ter

    La confisca del profitto nei reati tributari può essere diretta anche quando il profitto sia costituito da denaro o sue trasformazioni; il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca colpisce somme fungibili nella disponibilità dell'ente e non è subordinato alla prova della diretta provenienza materiale

  • Codice di procedura penale, art. 321 comma 2

    Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; tale potere cautelare dello Stato è esercitato nell'interesse pubblico e non è escluso dalla sopravvenienza di una domanda di concordato

  • D.lgs. n. 231/2001, art. 19

    In analogia, il giudice penale è il competente a verificare la titolarità e la buona fede di diritti di terzi sui beni oggetto di confisca; i diritti di credito non rientrano nei diritti reali tutelati ai fini della esclusione dalla confisca

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Nel giudizio di cassazione possono essere prodotti solo documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso; documenti sopravvenuti che attengano alla fondatezza non sono ammissibili e non possono essere valutati

Massime di principio

  • Un sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevale sul vincolo derivante dalla proposizione della domanda di concordato e può rendere non fattibile giuridicamente un piano che preveda la liquidazione dei beni sottoposti a sequestro
  • I creditori che si insinuano in una procedura concorsuale vantano inizialmente solo pretese di credito e non diritti reali sui beni del debitore; tali pretese non sono idonee a far valere opponibilità ai sequestri penali e alle successive confische
  • La mera promessa unilaterale di pagamento del tributo non è sufficiente a impedire la confisca: occorre un impegno formalmente qualificato e previsto dalla normativa tributaria (accertamento con adesione, transazione, conciliazione giudiziale, forme di rateizzazione riconosciute)
  • Il giudice civile/fallimentare non ha il potere di disapplicare o revocare, in via incidentale, un provvedimento cautelare penale; ogni contestazione sulla misura cautelare o sulla buona fede di terzi va proposta davanti al giudice penale competente
  • Se si intende proporre un concordato che coinvolga beni sottoposti a sequestro penale, è necessario prima ottenere la cessazione del vincolo dal giudice penale o assicurare la tutela dello Stato mediante strumenti formali previsti dalla normativa tributaria

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