Cassazione Civile, Ordinanza n. 17313/2021 del 17/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al 2007, con il quale, nei confronti della ditta individuale della ricorrente, erano stati accertati maggiori redditi d’impresa non dichiarati per Euro 34.165,00, un maggior valore della produzione di pari importo ai fini IRAP e maggiore IVA per Euro 12.823,00, oltre a sanzioni e interessi. L’accertamento traeva origine da un controllo presso una società destinataria, che aveva annotato fatture emesse dalla ditta della contribuente per complessivi Euro 64.115,00. Una parte delle fatture, per Euro 29.950,00, era stata ritenuta riferibile a cessioni parzialmente fittizie di merci incoerenti con l’attività commerciale della ditta; le fatture non risultavano inoltre registrate dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 509 del 4 giugno 2013, depositata il 2 luglio 2013, aveva rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5562/45/14 del 22 maggio 2014, depositata il 5 giugno 2014, aveva rigettato l’appello. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’avviso fosse nullo perché non vi era stata allegata l’informativa della Polizia giudiziaria richiamata; 2) violazione dell’art. 2696 c.c. e dei principi sull’onere della prova, assumendo che il giudice avesse preteso la prova contraria della contribuente senza prima verificare l’assolvimento dell’onere probatorio dell’Amministrazione; 3) violazione dell’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 e dei principi in materia di responsabilità tributaria, colpevolezza e buona fede, sostenendo che le fatture sarebbero state emesse da terzi, in particolare dal coniuge deceduto, all’insaputa della ricorrente e che non le potessero essere imputati gli illeciti altrui.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo, ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem perché, insieme all’avviso, era stata notificata la segnalazione dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Campania del 4 gennaio 2010, contenente gli elementi essenziali per individuare i fatti contestati e consentire la difesa, anche se non era stato allegato il rapporto originario della Polizia giudiziaria. Sul secondo, ha confermato che, una volta fornita dall’Amministrazione la prova, anche indiziaria, dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, spettava alla contribuente dimostrarne l’effettività; la mera fattura non bastava e la ricorrente non aveva documentato gli acquisti né la commercializzazione abituale dei prodotti contestati. Sul terzo, ha rilevato che l’imposta indicata in fattura è dovuta dall’emittente in forza del principio di cartolarità e che la prova della consapevolezza, o del fatto che il soggetto avrebbe dovuto sapere, può essere fornita anche per presunzioni. La ricorrente non aveva dimostrato di aver adottato accorgimenti preventivi idonei a evitare le violazioni né aveva disconosciuto in modo formale, specifico e inequivoco le proprie firme sui documenti fiscali; l’asserita estraneità alle emissioni era rimasta priva di riscontri. La Corte ha quindi confermato la debenza dei tributi accertati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia era rimasta intimata. È stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
dunque, l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purchè, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare le circostanze specifiche dell’atto richiamato
La motivazione dell’atto tributario può richiamare altri atti senza allegarli, purché l’atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale in misura sufficiente a individuare i fatti e le ragioni della pretesa e a consentire l’esercizio della difesa.
art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
dunque, l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purchè, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare le circostanze specifiche dell’atto richiamato
L’obbligo di allegazione degli atti non conosciuti dal contribuente è soddisfatto quando l’avviso riproduce il contenuto essenziale dell’atto richiamato, permettendo di comprendere la pretesa e di contestarla.
una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l’effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l’esibizione della fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia
Dopo che l’Amministrazione ha provato anche indiziariamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe sul contribuente la prova della loro effettiva esistenza; la sola fattura non assolve tale onere.
art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invero, l’emittente la fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l’imposta ivi liquidata
Chi figura come emittente è tenuto a versare l’IVA indicata in fattura, anche a prescindere dalla sua annotazione nei registri contabili.
art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
deve, però, rilevarsi che, in linea generale, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14), può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni – come espressamente prevede il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – valorizzando, nel quadro indiziario, gli elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante
La consapevolezza, effettiva o esigibile, del collegamento dell’operazione con un’evasione IVA può essere provata dall’Amministrazione mediante presunzioni, valorizzando gli elementi indiziari relativi alla mancata esecuzione della prestazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima anche senza allegare l’atto richiamato quando l’avviso notificato riproduce il contenuto essenziale di quest’ultimo, consentendo al contribuente di individuare i fatti contestati e di esercitare pienamente la difesa.
- Quando l’Amministrazione fornisce elementi, anche indiziari, idonei a provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrarne l’effettività; la mera esibizione delle fatture non è sufficiente.
- L’IVA indicata in fattura è dovuta da chi ne risulta emittente in forza del principio di cartolarità, anche se la fattura non è stata annotata nei registri contabili.
- La prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA può essere fornita dall’Amministrazione anche per presunzioni, sulla base degli elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione.
- Il disconoscimento della sottoscrizione di un documento deve essere formale, specifico e inequivoco, con riferimento al documento e al profilo contestato; non è sufficiente una generica allegazione di falsità inserita in una diversa ricostruzione dei fatti.
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