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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18721/2021 del 01/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Il ricorrente aveva citato l’ex compagna davanti al Tribunale di Udine per ottenere 92.042,01 euro, o la diversa somma corrispondente agli esborsi sostenuti per lavori e opere nell’immobile di proprietà della convenuta. Il Tribunale, con sentenza del 26 ottobre 2017, aveva accolto la domanda e condannato la convenuta a pagare 82.583,83 euro, ritenendo che le spese non fossero riconducibili alla solidarietà propria della convivenza, durata circa quattro anni, anche per l’entità dell’importo rispetto al reddito e al patrimonio dell’attore e per il vantaggio esclusivo della proprietaria. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 217/2019 depositata il 4 aprile 2019, aveva accolto l’impugnazione della convenuta e qualificato le prestazioni come adempimento di obbligazioni naturali: il ricorrente aveva partecipato attivamente alla ristrutturazione, scelto impianti e arredi e contribuito volontariamente alle spese per rendere la casa adatta alla vita familiare della coppia e della figlia. La Corte territoriale aveva ritenuto le prestazioni proporzionate alle condizioni patrimoniali del ricorrente e adeguate ai doveri morali e sociali di solidarietà e assistenza propri della convivenza. In Cassazione l’ex convivente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., ha sostenuto che la cessazione della convivenza dopo quattro anni giustificasse l’azione di arricchimento senza causa e che la spontaneità delle prestazioni non fosse sufficiente a escluderla quando queste avessero arrecato un vantaggio al partner proprietario e superato i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Con il secondo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2034 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, ha dedotto che le opere non avessero avvantaggiato la prole, ma soltanto incrementato il valore dell’immobile della convenuta, senza essere strumentali alle esigenze quotidiane. L’intimata non ha svolto attività difensiva in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello aveva compiuto un accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, secondo cui le prestazioni erano adempimento di un dovere morale e sociale, proporzionate e adeguate alle circostanze e quindi irripetibili ai sensi dell’art. 2034 c.c.; la contestazione del ricorrente tendeva invece a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva ricondotto le prestazioni ai doveri di solidarietà e reciproca assistenza verso la partner e i figli, considerando il progetto di vita familiare e l’intento di rendere l’immobile adeguato alle esigenze della coppia e della figlia. Anche tale censura sollecitava una rivalutazione degli accertamenti di merito. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimata non ha svolto difese. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale.

    L’azione di arricchimento senza causa è esclusa quando il vantaggio patrimoniale deriva dall’adempimento di un’obbligazione naturale; può invece configurarsi tra conviventi se le prestazioni a favore di uno esulano dai doveri propri della convivenza e superano i limiti di proporzionalità e adeguatezza.

  • art. 2034 c.c.

    La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate dovesse essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto non esorbitante dalle esigenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui alla medesima disposizione.

    Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi costituiscono adempimento di obbligazioni naturali e sono irripetibili quando, considerate le condizioni sociali e patrimoniali del solvens e le esigenze familiari, risultino proporzionate e adeguate.

  • art. 360 c.p.c.

    Quella proposta dall’odierno ricorrente è, dunque, una doglianza di merito tendente alla rivalutazione dei dati processuali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui è, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ora consentito denunciare vizi di motivazione, che nel caso specifico non ricorrono, avendo i giudici di merito correttamente giustificato il loro convincimento, circa la configurabilità della prestazione di G.S. come adempimento di un’obbligazione naturale, allorchè hanno rilevato che sussisteva un rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e l’adempimento dei doveri morali e sociali da lui assunti nell’ambito della convivenza di fatto connotata dalla presenza di prole.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; il sindacato sui vizi motivazionali è circoscritto ai limiti previsti dall’art. 360 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fis azione dell’adunanza della Corte.

    La causa è stata trattata secondo il procedimento camerale previsto dall’art. 380-bis c.p.c.; la sentenza non enuncia ulteriori criteri interpretativi della disposizione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L’azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile quando l’arricchimento consegua all’adempimento di un’obbligazione naturale; tra conviventi può configurarsi un arricchimento ingiustificato solo per prestazioni che esulino dai doveri inerenti alla convivenza e travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza.
  • Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi possono integrare adempimento di obbligazioni naturali quando siano giustificate da doveri morali e sociali di solidarietà e assistenza e risultino adeguate alle circostanze, proporzionate al patrimonio e alle condizioni sociali di chi le esegue e alle esigenze familiari da soddisfare.
  • La verifica della proporzionalità e adeguatezza delle prestazioni tra conviventi, nonché della loro riconducibilità ai doveri morali e sociali, costituisce accertamento di fatto; in cassazione non è consentito sostituirvi una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causa

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