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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18195/2021 del 24/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La società gestrice otteneva dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 5804 del 2016 per il saldo di fatture relative a consumi idrici dell’immobile di proprietà dell’utente, intestataria di un contratto di somministrazione stipulato il 4 agosto 1998. L’utente si opponeva, contestando di avere effettuato i consumi fatturati, poiché l’immobile era disabitato, deducendo un’anomalia nei consumi e lamentando di non avere ricevuto le fatture e la violazione degli obblighi del gestore. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 17 novembre 2018, rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese. Riteneva provati la conclusione del contratto, il regolare funzionamento del contatore e l’invio di segnalazioni di consumo elevato, attribuendo rilievo anche alla mancata prova, da parte dell’utente, di una diligente vigilanza contro consumi causati da terzi o da perdite interne. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, l’utente denunciava: 1) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e erronea ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che il gestore non avesse dimostrato né la correttezza dei consumi né la corrispondenza tra letture del contatore e fatture, e contestando che le segnalazioni di anomalia fossero state effettivamente ricevute; invocava inoltre l’art. 67 del Codice del consumo; 2) nullità della sentenza per contrasto con una precedente ordinanza della Corte d’Appello del 9 giugno 2017, che aveva formulato una prognosi iniziale favorevole all’appello e sospeso l’esecutorietà della sentenza, senza che la decisione finale spiegasse il mutamento di valutazione, e per la mancata produzione delle cartoline di ritorno delle raccomandate richieste in primo grado; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 2 del Codice del consumo e dell’art. 33 del regolamento del servizio idrico, per mancato rispetto degli obblighi di buona fede, trasparenza e sospensione della fornitura in presenza di consumi anomali; 4) violazione degli artt. 1421, 1341 e 1342 c.c. per omessa rilevazione d’ufficio della nullità del tasso di interesse ultralegale, asseritamente non oggetto di specifica pattuizione scritta, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 373 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, trattando congiuntamente i quattro motivi perché connessi alla distribuzione dell’onere della prova sulla base dei fatti riportati nella sentenza impugnata. Ha richiamato il principio per cui, contestati i consumi rilevati dal contatore, il gestore deve provare la perfetta funzionalità del misuratore, mentre l’utente deve dimostrare che l’eccessività dipende da fattori esterni non controllabili né evitabili con diligente custodia, oppure di avere vigilato diligentemente contro intrusioni di terzi. Nel caso concreto, la descrizione testimoniale secondo cui, durante un sopralluogo dell’ottobre 2006, il contatore «girava a vuoto» era ambigua: poteva indicare il normale conteggio dell’acqua in movimento dopo l’apertura del rubinetto oppure una rotazione indipendente dal rubinetto, compatibile con un’anomalia o una perdita. La sentenza d’appello non aveva chiarito tale elemento, decisivo per stabilire se il gestore avesse provato il regolare funzionamento del contatore e se potesse operare la presunzione semplice di veridicità delle letture. In caso di perdita, poteva inoltre rilevare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la condotta dell’utente rispetto alla verifica della congruità dei consumi, anche considerando che l’indirizzo indicato per le comunicazioni coincideva con quello della fornitura. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, perché chiarisca il funzionamento del contatore, valuti le caratteristiche dell’immobile rispetto all’eventuale presenza di perdite non visibili e consideri la diligenza dell’utente nella custodia dell’impianto e nella verifica dei consumi. Ha rimesso al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    In questo secondo caso, poichè a pag. 5 della sentenza impugnata si legge che l’appellante “al momento della stipula del contratto, ebbe ad indicare, quale recapito per le fatture delle comunicazioni, lo stesso indirizzo della fornitura e che, in seguito, detto indirizzo è rimasto invariato”, tale aspetto potrebbe avere rilevanza ai fini di un concorso di responsabilità dell’utente riguardo alla mancata verifica di congruità dei consumi, ai sensi dell’art. 1227 c.c..

    L’eventuale omessa verifica della congruità dei consumi da parte dell’utente può rilevare ai fini di un concorso di responsabilità, da valutare in relazione alle circostanze concrete e alla diligenza esigibile nella custodia e nel controllo dell’impianto.

Massime di principio

  • Nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità; quando l’utente contesta i consumi, il somministrante deve provare la perfetta funzionalità del contatore.
  • Una volta provata la regolare funzionalità del contatore, l’utente che contesta consumi eccessivi deve fornire prova liberatoria, dimostrando che l’eccesso deriva da fattori esterni al proprio controllo e non evitabili con diligente custodia dell’impianto, oppure di avere vigilato diligentemente per prevenire intrusioni di terzi idonee ad alterare il misuratore o aumentare i consumi.
  • Se le risultanze istruttorie descrivono in modo ambiguo il comportamento del contatore, il giudice deve chiarire se il misuratore funzionasse regolarmente, perché tale accertamento è presupposto per applicare la presunzione di veridicità delle letture e per distribuire correttamente l’onere della prova.
  • Quando l’eccesso di consumo può dipendere da una perdita dell’impianto, la condotta dell’utente può essere valutata ai sensi dell’art. 1227 c.c., considerando la diligenza nella custodia dell’impianto e nella verifica della congruità dei consumi, alla luce delle caratteristiche dell’immobile e delle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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