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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18555/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomina)

La controversia

La condomina aveva convenuto in giudizio i proprietari del cortile contiguo all’edificio, chiedendo di poter accedere al cortile per eseguire la manutenzione straordinaria del climatizzatore collocato in una nicchia della propria cantina. Il Tribunale di Sanremo, Sezione distaccata di Ventimiglia, con sentenza n. 93 del 2010, aveva accolto la domanda, anche considerando la delibera condominiale che aveva autorizzato l’installazione dell’apparecchio e il limitato disagio derivante dagli accessi. I proprietari avevano appellato la decisione limitatamente al diritto di accesso; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1119/2015, pubblicata il 30 settembre 2015, aveva rigettato l’appello. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 843 c.c., sostenendo che la necessità prevista dalla norma dovesse essere riferita ai lavori e non all’accesso o al passaggio; con il secondo hanno denunciato l’omesso esame della deposizione testimoniale secondo cui i lavori potevano essere eseguiti senza entrare nel cortile, sebbene con maggiore dispendio; con il terzo hanno dedotto la violazione delle norme sulla proprietà e sulle parti comuni, contestando che fosse stata valorizzata la mancata opposizione in assemblea all’autorizzazione per l’installazione del climatizzatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: la necessità richiesta dall’art. 843 c.c. riguarda l’ingresso e il transito nel fondo altrui e va valutata comparando gli interessi contrapposti e le alternative concretamente praticabili. Nel caso specifico non risultava una seria alternativa all’accesso, poiché raggiungere dall’interno la parte del climatizzatore affacciata sul cortile avrebbe richiesto di smontare ogni volta l’apparecchio; inoltre, gli interventi erano periodici, con intervalli stimati non inferiori a quindici mesi, e il disagio per i proprietari era sostanzialmente inesistente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza d’appello, fondata esclusivamente sull’applicazione dell’art. 843 c.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 843 c.c.

    In tema di accesso al fondo altrui per l’esecuzione di interventi edilizi (nella specie realizzazione di una canna fumaria), ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell’ingresso e del transito, nel senso che l’utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio

    La necessità rilevante ai fini dell’accesso coattivo concerne l’ingresso e il transito nel fondo altrui, non la necessità dell’opera in sé. L’accesso va negato se i lavori possono essere eseguiti sul fondo dell’interessato o su quello di un terzo con minor sacrificio; la verifica richiede una valutazione comparativa delle alternative concrete e dei disagi delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti processuali, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’importo aggiuntivo dovuto, se dovuto, in conseguenza della sussistenza dei presupposti processuali indicati dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 843 c.c., la necessità da accertare è quella dell’ingresso e del transito nel fondo altrui, non quella dell’opera o della manutenzione in astratto.
  • Il diritto di accesso al fondo vicino va valutato comparando gli interessi contrapposti e le alternative concretamente praticabili: l’accesso non è consentito se i lavori possono essere eseguiti sul fondo dell’interessato o su quello di un terzo con minore sacrificio.
  • La valutazione della necessità dell’accesso deve considerare anche le modalità concrete di esecuzione dei lavori e il disagio arrecato al proprietario del fondo; la periodicità non frequente degli interventi può concorrere a dimostrare la modestia del sacrificio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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