Cassazione Civile, Ordinanza n. 09765/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo relativi a varie cartelle di pagamento, deducendo in sostanza che le cartelle non le erano mai state notificate e che essa ne era venuta a conoscenza solo tramite gli estratti di ruolo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria e aveva ritenuto fondato il ricorso della contribuente solo per le cartelle non prodotte in giudizio dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione/procedura per asserita carenza di specificità dell’appello, sostenendo di aver legittimamente riproposto in appello le stesse questioni già svolte in primo grado; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e sull’onere della prova, assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso, per provare la notifica, il deposito della copia della cartella e non solo dell’avviso di ricevimento; 3) violazione delle norme processuali sulla giurisdizione, per avere la CTR annullato anche cartelle riferite a debiti non tributari senza prima dichiarare il difetto di giurisdizione; 4) violazione delle norme sul processo tributario, per non avere dichiarato inammissibile il ricorso originario avverso l’estratto di ruolo, nonostante la pretesa regolare notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato lo ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha inserito nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifiche ipotesi di concreto pregiudizio (partecipazione a gare d’appalto, blocco di pagamenti da parte della PA, perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha ritenuto che l’impugnazione dell’estratto di ruolo, proposta per contestare la mancata notifica delle cartelle, difettasse di interesse ad agire perché non ricadeva in alcuna delle eccezioni previste dalla norma. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio in ragione dello ius superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono state le norme processuali invocate per dedurre i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza nei diversi motivi di ricorso
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione della cartella di pagamento e prova della notificazione
richiamati dalla ricorrente quali norme sulla notificazione degli atti per contestare la motivazione della CTR
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea distribuzione dell’onere della prova sulla notifica
richiamato con riferimento alla giurisdizione del giudice tributario sui debiti non aventi natura tributaria
richiamato sia per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia prospettato nel terzo motivo, sia per il limite al potere del giudice di porre a base della decisione fatti non allegati
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla decisione sulla giurisdizione e alla struttura della pronuncia
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo in tema di impugnabilità degli atti del processo tributario
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo in tema di termini e regime dell’impugnazione
richiamato per il principio iura novit curia, che consente al giudice di dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti allegati
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la norma è interpretata come specificazione e concretizzazione dell’interesse ad agire; l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo i casi tassativi di pregiudizio previsti dalla legge
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021
ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973; la Corte ne applica lo jus superveniens ai giudizi pendenti
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato come una delle ipotesi di concreto pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella non validamente notificata
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come una delle ipotesi di blocco dei pagamenti da parte della PA che consente la diretta impugnazione
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare le amministrazioni coinvolte nelle verifiche di pagamento rilevanti ai fini dell’impugnabilità
art. 3 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità indicato dalla Corte come manifestamente infondato
art. 24 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità indicato dalla Corte come manifestamente infondato
art. 101 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità indicato dalla Corte come manifestamente infondato
art. 104 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità indicato dalla Corte come manifestamente infondato
art. 113 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità indicato dalla Corte come manifestamente infondato
art. 117 Cost.
richiamato con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ritenuti non violati
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato come parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- Nel processo tributario l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è proponibile come azione autonoma di mero accertamento negativo, perché il sistema è strutturato sull’impugnazione di un atto impositivo o della riscossione realmente lesivo; l’interesse ad agire sussiste solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
- La previsione dell’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo, introdotta dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, si applica anche ai giudizi pendenti e delimita concretamente l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
- In assenza del pregiudizio specifico richiesto dalla norma, il ricorso avverso l’estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, restando eventualmente esperibile la tutela contro l’atto successivo che concretizzi la lesione.
- Il giudice, in forza del principio iura novit curia, può riqualificare giuridicamente fatti e rapporti dedotti, ma non può fondare la decisione su fatti non allegati o non contestati dalle parti.
- La prova della notificazione della cartella e la relativa disciplina possono essere valutate solo nei limiti delle allegazioni e delle contestazioni effettivamente svolte nel giudizio, ma nel caso deciso tale questione è stata superata dall’applicazione della nuova regola sull’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo.
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