Sentenza del 22/09/2021 n. 25791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della CTR che, applicando la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, aveva escluso la torre (palo) dell'aerogeneratore dalla determinazione della rendita catastale ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo; l'Agenzia sosteneva invece che la torre costituisce una "costruzione" immobile da includere nella stima catastale in quanto ne accresce l'utilità e potrebbe svolgere funzioni diverse dal solo supporto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'interpretazione della CTR secondo cui la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 esclude dalla rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo anche se stabilmente infissi al suolo. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico e pertanto va esclusa dal valore imponibile. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
Esclude dalla stima diretta per la rendita catastale "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"; la Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'esclusione opera indipendentemente dal fatto che gli elementi siano infissi al suolo, purché siano strumentali al processo produttivo.
Citato nell'atto di ricorso dall'Agenzia a fondamento della tesi sulla natura di costruzione; la Corte non ritiene decisiva la qualificazione formale ma la strumentalità rispetto al processo produttivo.
Norma di interpretazione autentica che in passato includeva nella rendita catastale anche elementi 'imbullonati' connessi alle centrali elettriche; richiamata per ricostruire il precedente quadro normativo superato dalla L. n. 208/2015.
Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Richiamava le istruzioni della circolare Agenzia del territorio n.6/2012 per la determinazione della rendita degli immobili speciali; evocata per il contesto normativo previgente.
Circolare Agenzia delle Entrate
n. 27/E del 13 giugno 2016 (e n. 2/E del 10 febbraio 2016)
L'Amministrazione, con tali circolari, aveva sostenuto che le torri eoliche devono essere considerate costruzioni da includere nella stima catastale sulla base delle loro caratteristiche strutturali; la Corte ritiene tale approccio non decisivo rispetto al criterio della funzionalità produttiva stabilito dalla legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato nella prospettazione di violazione normativa come fondamento del ricorso per cassazione; la Corte non ha ravvisato vizio di diritto nella motivazione della CTR relativo all'interpretazione della L. n. 208/2015.
Citato in relazione alla disciplina del contributo unificato per la parte soccombente pubblica; la Corte rileva che per la PA costituzionalmente difesa non si applica tale norma nel caso specifico.
Massime di principio
- La qualificazione di un elemento come "costruzione" o come "impianto/macchinario" ai fini catastali non dipende esclusivamente dalla sua consistenza fisica o dal fatto di essere infisso al suolo, ma dalla sua strumentalità e funzione nel processo produttivo: se l'elemento è funzionale ed essenziale alla produzione (strumento del processo produttivo), va escluso dalla rendita.
- Per decidere se un componente va escluso dalla stima catastale il criterio principale è la sua essenzialità per la funzione produttiva: se la rimozione o l'assenza del bene compromette la funzione produttiva, è probabile che si tratti di impianto/macchinario escluso.
- La prova della funzionalità spetta al giudice del merito e si fonda su accertamenti tecnici (CTU, pareri pro veritate, documentazione impiantistica, DOCFA, classificazione proposta dal contribuente ecc.). Le conclusioni del giudice del merito su fatti tecnici sono difficilmente censurabili in sede di legittimità.
- Le circolari e la prassi amministrativa (che puntano su caratteristiche strutturali) non vincolano il giudice quando la legge esclude dalla stima gli impianti funzionali al processo produttivo; la giurisprudenza di legittimità recente tende a privilegiare il criterio della strumentalità.
- Occorre valutare caso per caso: elementi che pur essendo strutturalmente stabili sono invece parte integrante dell'apparato produttivo (es. rotore, navicella, e in molti casi la torre eolica) dovrebbero essere esclusi dalla base imponibile; elementi che caratterizzano il fabbricato al di fuori del processo produttivo restano inclusi.
- Per difendersi in una situazione analoga, è utile produrre documentazione tecnica che dimostri l'integrazione funzionale dell'elemento con l'impianto produttivo (schemi funzionali, pareri tecnici, dichiarazioni di progettisti) e la classificazione catastale proposta nel DOCFA.
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