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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04390/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandata dal maggio 2009 presso la Prefettura di Avellino, ha agito per ottenere, oltre alle differenze di straordinario riconosciute in appello, anche l'indennità di amministrazione/presidenza prevista dal CCNL del comparto PCM. La Corte d'appello aveva negato tale emolumento ritenendolo trattamento accessorio: secondo la ricostruzione accolta, nel comando il trattamento fondamentale resta regolato dall'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento accessorio grava sull'amministrazione di destinazione; l'indennità in questione, pur avendo caratteri di continuità e generalità, è stata qualificata come accessoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione di norme sul comando e della contrattazione collettiva, sostenendo che l'indennità dovesse seguire il trattamento fondamentale e che fosse irragionevole una reformatio in peius; ha inoltre lamentato omesso esame di fatti e questioni relative alla struttura retributiva e alla rilevanza pensionistica dell'emolumento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come omesso esame di fatti decisivi, perché in realtà dirette a contestare questioni o argomentazioni e non un fatto storico decisivo; ha poi respinto nel merito le doglianze sulla spettanza dell'indennità di presidenza, affermando che nel comando il rapporto di servizio si modifica e che le voci di salario accessorio spettano solo se previste dall'ordinamento/contrattazione applicabile all'amministrazione di destinazione. Poiché l'indennità di presidenza del comparto PCM è stata qualificata come voce accessoria, non era dovuta alla dipendente comandata presso altra amministrazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di rilievi sulla base pensionabile e sulla computabilità ai fini previdenziali incidentali rispetto alla ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 d.P.R. n. 3 del 1957

    "L’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici"

    Il comando è istituto eccezionale e temporaneo; mantiene fermo il rapporto organico con l'amministrazione di appartenenza ma modifica il rapporto di servizio, inserendo il dipendente nell'amministrazione di destinazione.

  • comma 5-bis dell’art. 9 del d.lgs. n. 303 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che nel comando/assegnazione temporanea il trattamento fondamentale resti a carico dell'amministrazione di appartenenza.

  • artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sul comando e sulla conservazione del trattamento economico.

  • CCNL quadro 2006-2009

    Richiamato dalla ricorrente come fonte collettiva di riferimento per il trattamento del personale comandato.

  • art. 100 CCNL PCM 2002-2005

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme collettive invocate.

  • art. 85 del CCNL 2002-2005

    "Con decorrenza 1° gennaio 2002 è istituita l'indennità di Presidenza, corrisposta per dodici mensilità, con carattere di generalità e continuità. Essa assorbe l’indennità di amministrazione prevista dai CCNNLL del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001 di cui conserva le medesime caratteristiche"

    La Corte lo interpreta nel senso che l'indennità, pur avendo continuità e generalità, conserva natura accessoria.

  • art. 9, comma 5-ter, del d.lgs. n. 303 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente come norma che, per fattispecie inversa, confermerebbe la conservazione del trattamento fondamentale e dell'indennità di amministrazione per il personale ministeriale comandato presso la Presidenza del Consiglio.

  • art. 57 e 74, comma 9, del CCNL Comparto PCM 2002-2005

    Richiamati per sostenere che l'assegnazione temporanea non pregiudica anzianità, TFR e pensione e che la questione retributiva sarebbe stata omessa in appello.

  • art. 57, punto 11, CCNL PCM

    "L’amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea ove dotata di autonomia finanziaria rimborsa alla Presidenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. Negli altri casi detto trattamento rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza. Il trattamento accessorio è comunque a carico dell’amministrazione di destinazione"

    La Corte lo valorizza per affermare che, in assegnazione temporanea/comando, il trattamento accessorio è a carico dell'amministrazione di destinazione.

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Nel testo vigente post riforma consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è ammesso censurare la mera insufficienza della motivazione o l'omesso esame di questioni/argomentazioni.

  • legge 7 agosto 2012, n. 134

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    È richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992

    Invocato dalla ricorrente sul tema pensionistico; la Corte ne ha ritenuto le doglianze inammissibili per difetto di interesse.

  • legge n. 335 del 1995

    Invocata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza previdenziale dell'indennità.

  • art. 15 della legge n. 724 del 1994

    Invocato dalla ricorrente nel medesimo contesto pensionistico.

  • art. 12 legge n. 153 del 1969

    Richiamato dalla ricorrente per individuare le esclusioni dalla base contributiva dal 1° gennaio 1996.

Massime di principio

  • Nel comando del dipendente pubblico il rapporto organico con l'amministrazione di provenienza resta immutato, ma il rapporto di servizio si trasferisce funzionalmente all'amministrazione di destinazione, che assume i poteri di gestione e sopporta gli oneri economici collegati al servizio ivi svolto, salvo diversa previsione di legge o di contratto collettivo.
  • Per attribuire al personale comandato o distaccato voci di salario accessorio è necessario che tale attribuzione trovi fondamento nella disciplina legale o nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto; non è sufficiente il solo mantenimento del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza.
  • Una indennità qualificata dalla contrattazione collettiva come generalizzata e continuativa non perde natura accessoria solo perché corrisposta in modo fisso o perché rilevante ai fini pensionistici; la qualificazione dipende dalla funzione e dal regime contrattuale dell'emolumento.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo già discusso tra le parti, non anche l'omessa trattazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
  • Le censure dirette contro affermazioni della sentenza che non costituiscono la ratio decidendi sono inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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