Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Questura aveva chiesto la convalida del trattenimento di un cittadino marocchino presso un CPR, disposto in vista dell'esecuzione di un'espulsione già adottata l'anno precedente, assumendo la necessità di svolgere accertamenti su identità e nazionalità, acquisire documenti di viaggio e attendere la disponibilità di vettori. Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento ritenendo efficace il decreto di espulsione presupposto, la mancanza di un titolo di soggiorno e l'assenza di passaporto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) motivazione apparente e violazione delle norme sul trattenimento per omessa verifica dei presupposti sostanziali, della stretta necessità e della congruenza tra ragioni del trattenimento e finalità di rimpatrio; (2) violazione degli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione per non aver valutato l'attualità e la persistenza dei presupposti del decreto di espulsione del 2025; (3) violazione della disciplina sul trattenimento e della direttiva rimpatri per mancata verifica dell'assenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il nuovo regime processuale introdotto dal d.l. n. 100 del 2026 ai provvedimenti emessi dal 12 giugno 2026 e ha osservato che, nel nuovo sistema, il ricorso per cassazione deve essere depositato entro cinque giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità. Nel caso concreto, il ricorso era stato depositato ma non risultava prodotta né la prova della notificazione né quella dell'iscrizione a ruolo; perciò non era possibile verificare la tempestività del deposito e il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate per la novità della disciplina.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma che impone la verifica dei presupposti sostanziali del trattenimento e della sua durata strettamente necessaria
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento
richiamato dal ricorrente come parametro sulla motivazione
richiamato per la verifica dell'espulsione e dei suoi presupposti attuali
disciplina del trattenimento amministrativo e dei presupposti della convalida
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato per il controllo sulla ragionevole prospettiva di rimpatrio
art. 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE
richiamato come parametro europeo sulla ragionevole prospettiva di allontanamento
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
richiamato per qualificare i vizi dedotti, ma il ricorso è stato poi esaminato come impugnazione civile
nuovo parametro del ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di trattenimento
art. 369, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla nuova disciplina sul deposito del ricorso
richiamato per il deposito di documenti in sede di legittimità
il ricorso deve essere depositato entro cinque giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità
ha previsto l'entrata in vigore immediata del decreto il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
art. 12, comma 2, lett. f) e g), d.l. 100/2026
ha abrogato la precedente disciplina e introdotto il nuovo art. 14.1 sul ricorso per cassazione
art. 18-bis, comma 1, lett. b), d.l. 145/2024 conv. in l. 187/2024
previgente disciplina del ricorso per cassazione, poi abrogata
richiamato solo in via di qualificazione dei motivi, senza applicazione del previgente regime
Massime di principio
- Nei procedimenti di convalida o proroga del trattenimento amministrativo occorre applicare il regime processuale vigente alla data del provvedimento giurisdizionale impugnato, se la novella disciplina espressamente il modello impugnatorio.
- Nel nuovo rito sul trattenimento, il deposito del ricorso per cassazione entro il termine previsto e la produzione della prova della notificazione sono condizioni imprescindibili per consentire il controllo sulla tempestività e sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- L'omessa produzione della prova della notificazione del ricorso impedisce di verificare il rispetto del termine di deposito e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La novità della disciplina processuale può giustificare la compensazione delle spese di lite.
- In tema di trattenimento amministrativo, il giudice è chiamato a verificare la permanenza dei presupposti di legge e la funzionalità della misura rispetto alla concreta eseguibilità del rimpatrio; tuttavia, nel caso deciso, tali censure non sono state esaminate nel merito per la definizione in rito.
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