DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100
Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riforma l’esame di abilitazione forense dalla prima sessione successiva alla sua entrata in vigore; modifica le misure cautelari in materia di proprietà industriale e diritto d’autore e i pagamenti per intercettazioni; proroga termini e introduce interventi organizzativi, finanziari e di responsabilità notarile. Adegua inoltre la disciplina dell’accoglienza e delle procedure di frontiera per i richiedenti protezione internazionale, con trattenimento di frontiera entro un massimo di dodici settimane. Il testo fornito si interrompe durante la disciplina delle misure alternative al trattenimento.
Riforma dell’esame di avvocato e misure urgenti in materia di giustizia e asilo
Riforma dell’esame di Stato per avvocato
Il decreto introduce una nuova disciplina dell’esame di abilitazione forense, applicabile dalla prima sessione successiva alla sua entrata in vigore. L’esame si svolge in un’unica sessione annuale e comprende due prove scritte e una prova orale.
Struttura e svolgimento delle prove
Le prove scritte, su temi formulati dal Ministro della giustizia, si svolgono in presenza. È consentito utilizzare soltanto codici annotati con la giurisprudenza; è vietato portare testi, scritti, strumenti elettronici o di telecomunicazione. La violazione comporta l’esclusione immediata, disposta dal presidente della sottocommissione sentiti almeno due commissari. È escluso anche il candidato che riceva appunti o scritti introdotti in aula e non ne dia immediata denuncia alla commissione.
Le prove scritte consistono in:
- un parere motivato su una questione di diritto privato, penale o amministrativo, a scelta del candidato;
- un atto giudiziario su un caso pratico, con profili di diritto sostanziale e processuale, in una delle medesime materie, scelta dal candidato.
La prova orale si tiene nella stessa sede della prova scritta e comprende la soluzione di un caso pratico in una materia scelta tra diritto privato, penale e amministrativo; tre quesiti — uno di diritto processuale civile o penale, uno di diritto sostanziale civile, penale o amministrativo e uno di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell’Unione europea o tributario — oltre a un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forense.
Valutazione e commissioni
La valutazione considera chiarezza, logicità e rigore metodologico, capacità di risolvere problemi giuridici, conoscenza dei fondamenti teorici, capacità di cogliere profili interdisciplinari e conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Per ciascuna prova scritta ogni componente dispone di dieci punti. Accedono all’orale i candidati che conseguono almeno 18 punti in ciascuno dei due scritti. Per l’orale sono attribuiti dieci punti per ciascuna delle prove e per ciascun quesito. È idoneo chi ottiene almeno 90 punti complessivi e almeno 18 punti in ciascuna prova e in ciascun quesito.
La commissione d’esame, nominata con decreto ministeriale, è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti: tre avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali presiede; un magistrato, di regola in pensione e, in seconda istanza, in servizio; un professore universitario o ricercatore in materie giuridiche, anche in pensione. Per ogni corte d’appello è nominata una sottocommissione di tre effettivi e tre supplenti, con due avvocati e un componente appartenente alle categorie di magistrati o docenti/ricercatori. Ogni sottocommissione opera con tre membri rappresentativi di almeno due categorie ed è presieduta da un avvocato. Se necessario, sono istituibili ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a 300 candidati.
Non possono essere designati gli avvocati che ricoprono incarichi nel consiglio dell’ordine, nel consiglio distrettuale di disciplina, nel consiglio di amministrazione o nel comitato dei delegati della Cassa forense o nel CNF. Gli avvocati commissari non possono essere eletti in tali organi nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell’incarico. I segretari sono individuati dal presidente della corte d’appello tra il personale amministrativo di pubbliche amministrazioni in servizio nel distretto, con qualifica per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.
Il Ministro determina mediante sorteggio gli abbinamenti per la correzione degli scritti tra candidati e sedi di corte d’appello. Può nominare ispettori, anche su richiesta del CNF, che possono assistere in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni dei distretti indicati e prendere visione degli atti. Il decreto che indice la sessione disciplina le modalità delle prove, la comunicazione delle materie scelte, la pubblicità dell’avvio delle procedure e gli strumenti compensativi e gli eventuali tempi aggiuntivi per candidati con disturbi specifici di apprendimento.
Tirocinio, certificazione e costi dell’esame
In deroga al regolamento ministeriale n. 17 del 2018, fino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati, non si svolgono le verifiche intermedie del corso di formazione. L’accesso alla verifica finale richiede la frequenza di almeno l’80% delle lezioni di ciascun semestre. La verifica finale consiste nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti del corso ed è svolta dai soggetti formatori tramite una commissione interna.
Dopo il superamento dell’esame, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione all’albo, che conserva efficacia ai fini dell’iscrizione. Sono abrogati gli articoli 46, 47 e 49 della legge n. 247 del 2012. Le spese della sessione sono a carico del candidato per un importo forfetario di 62 euro, da versare al momento della domanda; il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri, ferma la tassa erariale richiamata dal decreto.
Misure cautelari in proprietà industriale e diritto d’autore
Sono modificati l’articolo 132 del Codice della proprietà industriale e l’articolo 162-bis della legge sul diritto d’autore. Per i provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti cautelari anticipatori, quando il giudizio di merito non è iniziato nel termine previsto o si estingue, la parte destinataria può chiederne la declaratoria d’inefficacia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per iniziare il merito o dall’estinzione.
Per le misure già disposte all’entrata in vigore del decreto, se il destinatario propone, nelle forme dell’articolo 669-novies c.p.c., ricorso per revoca o inefficacia, il giudice può rimettere in termini la parte beneficiaria per iniziare il giudizio di merito, mantenendo efficaci le misure originarie. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a pena di decadenza.
Pagamento delle prestazioni per intercettazioni
Le modifiche all’articolo 168-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 riguardano il pagamento delle prestazioni di cui all’articolo 57 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e di quelle funzionali al loro utilizzo. Concluse le prestazioni, l’avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero, che, ricevuta la richiesta e verificata la rendicontazione, provvede entro 30 giorni. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario; dopo la loro conclusione è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione.
Il beneficiario emette fattura soltanto dopo l’esecutività del decreto; il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di ritardo spettano gli interessi legali di mora e un indennizzo percentuale sulla somma dovuta, graduato in base alla durata del ritardo: 1% fino a sei mesi; 1,5% oltre sei mesi e sotto un anno; 2% da un anno a meno di due anni; 2,5% oltre due anni. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, tenuto conto che la prestazione deriva da incarico dell’autorità giudiziaria. Il comma 5 dell’articolo 2 risulta abrogato dal decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, convertito dalla legge n. 174 del 5 ottobre 2026.
Proroghe e organizzazione degli uffici giudiziari
Per la disciplina del giudice per le indagini preliminari collegiale, il riferimento temporale previsto dalla legge n. 114 del 2024 è sostituito con la decorrenza dal 28 febbraio 2027. Il termine relativo alle sale server è prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027. Il periodo previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022 per il Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia è esteso da quattro a cinque anni.
Per i magistrati giudicanti il cui termine massimo di permanenza nello stesso ufficio, individuato dal CSM, scade prima del 31 dicembre 2026, la permanenza è prorogata fino a tale data, ferma la disciplina già prevista dal decreto-legge n. 178 del 2024. Se, a causa del superamento del termine, i magistrati da assegnare ad altra posizione tabellare o gruppo di lavoro superano un terzo dei componenti della sezione o del gruppo, le assegnazioni eccedenti possono essere differite di 12 mesi, a partire dai magistrati con minore anzianità nelle funzioni, nella posizione o nel gruppo. Il termine previsto dall’articolo 19, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 160 del 2006 è ridotto da sei a tre mesi.
Giudici di pace e ufficio per il processo
Il presidente del tribunale, oltre a vigilare sull’attività degli uffici del giudice di pace e sui servizi di cancelleria e ausiliari, adotta i provvedimenti necessari al loro regolare funzionamento. Sentito il dirigente amministrativo, può disporre l’applicazione temporanea di personale amministrativo tra tribunale e ufficio del giudice di pace del medesimo circondario, nel rispetto delle dotazioni organiche e per assicurare buon andamento, funzionalità ed equilibrata distribuzione delle risorse. È prorogato dal 31 ottobre 2026 al 31 ottobre 2027 il termine previsto dall’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017.
La disciplina dell’ufficio per il processo è estesa ai tribunali per i minorenni. I progetti organizzativi devono essere coerenti con il programma annuale delle attività e le relative attività devono rispettare il decreto legislativo n. 240 del 2006. Tra le figure assegnabili agli uffici per il processo e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione è ricompreso il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021; è soppressa la precedente lettera g) dell’elenco delle figure professionali. Le attività dell’ufficio per il processo civile e penale sono estese, secondo la rispettiva disciplina, ai tribunali per i minorenni. Il personale proveniente dalle assunzioni indicate è ordinariamente impiegato nelle attività elencate per gli uffici civili e penali, salvo casi di urgente e comprovata necessità.
Indennizzi per irragionevole durata del processo
I creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89 del 2001 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, che non abbiano ancora provveduto, devono presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 5-sexies secondo le modalità stabilite dalla legge entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. È conseguentemente modificata la decorrenza indicata al comma 12-ter, sostituendo il 1° gennaio 2022 con il 1° gennaio 2023.
Digitalizzazione della giustizia e stanziamenti
Per proseguire e potenziare la digitalizzazione, garantire la continuità dei servizi di connettività e aumentare la sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi della giustizia, è autorizzata una spesa di 6,5 milioni di euro per il 2026 e 17,5 milioni annui per ciascun anno dal 2027 al 2034. Per manutenzione e assistenza specialistica sono inoltre autorizzati 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Gli oneri sono coperti mediante riduzione dei fondi speciali di conto capitale e di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Responsabilità professionale dei notai
Resta fermo il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla conoscibilità del danno, ma l’azione di responsabilità professionale contro il notaio non può essere esercitata oltre 15 anni dal compimento della prestazione. La disciplina si applica anche ai contratti d’opera stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, purché la prestazione sia stata compiuta successivamente.
Accoglienza e documenti dei richiedenti protezione internazionale
Il decreto modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015 per recepire disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 e adeguare l’ordinamento ai regolamenti europei richiamati. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l’ufficio di polizia di frontiera rilascia un documento nominativo con codice unico d’identità, fotografia e generalità dichiarate, valido fino al rilascio del documento successivo e attestante la registrazione della domanda. In caso di trattenimento o detenzione, al momento della formalizzazione è rilasciato un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente e riporta gli elementi prescritti dal regolamento (UE) 2024/1348. I relativi modelli sono definiti con decreti direttoriali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Al momento della formalizzazione è rilasciato un documento validato dalla prefettura territorialmente competente, con le informazioni previste dal regolamento europeo. Anche tale documento è definito con decreto direttoriale entro 60 giorni. La questura può rilasciare un documento di viaggio, ai sensi della legge n. 1185 del 1967, quando gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi rendano necessaria la presenza del richiedente in un altro Stato; validità e durata sono limitate alla finalità del rilascio.
Residenza in luogo specifico e rischio di fuga
Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, diverso dalle strutture di trattenimento, per ragioni di ordine pubblico o per prevenire il rischio di fuga. La disciplina considera in particolare chi deve essere presente in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351 o è stato trasferito in Italia dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Quando la domanda è esaminata nella procedura di frontiera prevista dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l’autorizzazione è obbligatoria, salvo che ricorrano le condizioni per il trattenimento o per una misura alternativa.
Per garantire il rispetto dell’autorizzazione, può essere imposto al richiedente di segnalare attivamente e volontariamente la propria presenza al prefetto, in una data determinata o a intervalli ragionevoli, anche con strumenti a distanza che consentano di comunicare la posizione. Se il richiedente è ammesso alle misure materiali di accoglienza, la loro erogazione è subordinata all’effettiva residenza nel luogo autorizzato. Può essere chiesta un’autorizzazione temporanea a risiedere altrove; la decisione deve essere obiettiva e imparziale, tener conto della situazione individuale e motivare l’eventuale rigetto. Per comparire davanti alle autorità o in giudizio quando sia richiesta la presenza, non occorre un permesso, ma il prefetto deve essere informato.
L’autorizzazione e l’eventuale obbligo di segnalazione sono disposti dal prefetto del luogo in cui si trova il richiedente, sulla base di una valutazione individuale e proporzionata. Il provvedimento, immediatamente comunicato ed esecutivo, deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare la durata — non superiore alla conclusione delle procedure applicabili — e precisare le modalità della segnalazione. Devono essere considerate le specifiche esigenze di accoglienza; per i minori non accompagnati il prefetto informa immediatamente l’interessato e il tutore o, in mancanza, il rappresentante previsto dal regolamento (UE) 2024/1356. La violazione può rilevare ai fini dell’adozione di misure alternative o del trattenimento, se persiste il rischio di fuga.
Il rischio di fuga è valutato caso per caso, considerando una o più circostanze, tra cui: mancanza di passaporto o documento equipollente valido; assenza di documentazione idonea sull’alloggio o di un indirizzo affidabile; dichiarazioni false sulle generalità; informazioni manifestamente dirette a rallentare controlli o procedure; inosservanza o violazione di provvedimenti e misure in materia di immigrazione e protezione; rifiuto del fotosegnalamento o mancata collaborazione all’identificazione; precedenti tentativi di eludere i controlli di frontiera; violazione di divieti d’ingresso o reingresso; comportamenti da cui emerga la volontà di sottrarsi alle autorità e raggiungere altri Stati membri. Si tiene conto anche della violazione dell’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.
Reclamo contro l’autorizzazione alla residenza vincolata
L’interessato può presentare reclamo tramite difensore munito di procura speciale al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso deve indicare, a pena d’inammissibilità, i motivi per cui si chiede la revoca o la modifica. Il giudice può dichiararlo inammissibile con decreto motivato; se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in tale ipotesi procede alla revoca del beneficio secondo la disciplina richiamata.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il giudice nomina, quando necessario, un interprete e fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorrente notifica il decreto al prefetto almeno dieci giorni prima; il prefetto può depositare note entro cinque giorni dalla notifica e stare in giudizio personalmente, anche tramite funzionari delegati. Il ricorrente che lo richiede è sentito. L’udienza può svolgersi in videocollegamento; se l’interessato partecipa da remoto, deve collegarsi dal luogo in cui si trova il difensore, che ne attesta l’identità. Se il difensore non compare, il ricorso è dichiarato improcedibile. Il giudice decide con ordinanza, depositata entro 20 giorni, nel rispetto del contraddittorio e della concentrazione processuale; contro l’ordinanza è ammesso ricorso per cassazione secondo la disposizione richiamata del testo unico sull’immigrazione.
Trattenimento e procedure di frontiera
Le modifiche alla disciplina del trattenimento collegano la procedura di frontiera all’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e prevedono il rilascio dell’attestato nominativo al richiedente formalizzato. Il trattenimento durante la procedura di frontiera è ammesso per decidere sul diritto di entrare nel territorio. Prima di disporlo devono essere considerate le misure alternative quando efficacemente applicabili; anche il richiedente sottoposto a tali misure resta soggetto alla procedura di frontiera e, in caso di ricorso, alla disciplina processuale richiamata.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per un massimo non prorogabile di 12 settimane dalla registrazione della domanda. Il trattenimento non può superare i termini dell’articolo 51 del regolamento europeo, salvo ulteriori motivi previsti dalla disciplina nazionale. Se entro le 12 settimane non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale, ferma la possibilità di proseguire il trattenimento se sussistono le condizioni previste dall’articolo 6. Se la domanda è respinta entro tale termine, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio.
Il testo fornito si interrompe all’inizio della disposizione che introduce le misure alternative al trattenimento; non consente quindi di ricostruirne il contenuto, le modalità o le condizioni specifiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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