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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03177/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

L'impresa, aggiudicataria di un appalto pubblico per la ristrutturazione di facciate e la sostituzione di infissi di una struttura sanitaria, ha convenuto le amministrazioni committenti chiedendo: in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di appalto per asserita violazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui richiamava atti di approvazione del progetto e l'elenco prezzi unitari; in subordine, il risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento delle riserve apposte sui SAL in relazione all'adeguamento prezzi e per il rifiuto di rinegoziare il contratto, ritenuto squilibrato per effetto del sopravvenuto aumento dei costi. La questione processuale portata in Cassazione riguarda il riparto di giurisdizione: la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che l'adeguamento prezzi previsto dall'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. 50/2022 operi automaticamente, in modo vincolato e senza discrezionalità della stazione appaltante, con conseguente situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Le amministrazioni hanno invece eccepito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l'art. 133 c.p.a. e la materia della revisione prezzi nei contratti pubblici. La Corte ha qualificato il ricorso come regolamento preventivo di giurisdizione e ha ritenuto che, nel caso concreto, la revisione/adeguamento prezzi discendesse direttamente dalla legge e dalle clausole contrattuali senza margini di discrezionalità pubblicistica, sicché la posizione dell'appaltatore era di diritto soggettivo e la controversia apparteneva al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento prezzi previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, applicabile al contratto in questione, sia automatico e vincolato, fondato su prezzari regionali aggiornati, senza esercizio di potere autoritativo o valutazioni comparative della pubblica amministrazione. La domanda dell'impresa, anche se formulata in termini risarcitori e di rifiuto di revisione prezzi, è stata letta come pretesa di adempimento contrattuale di un diritto soggettivo. Le spese del regolamento sono state demandate al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato come regolamento preventivo di giurisdizione, poiché il provvedimento del Tribunale era ordinatorio e non conteneva una statuizione sulla giurisdizione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla parte attrice come base della domanda di nullità del contratto per asserita invalidità della clausola di richiamo agli atti di approvazione del progetto e ai prezzi unitari.

  • art. 26, commi 6-bis e 6-ter, D.L. 17 maggio 2022, n. 50

    Norma ritenuta applicabile al contratto e interpretata come meccanismo straordinario, automatico e vincolato di adeguamento dei prezzi, operante anche in deroga alle clausole contrattuali, fondato sui prezzari regionali aggiornati.

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato nel contratto e nel capitolato come base della revisione prezzi; la Corte lo considera nel quadro della pattuizione contrattuale che recepisce il meccanismo legale di revisione.

  • art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione autentica sostenuta per la variante in corso d'opera e per l'adeguamento del prezzo.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non è stata ritenuta operante, perché la controversia non coinvolgeva esercizio di potere discrezionale o autoritativo della P.A., ma un adeguamento automatico e vincolato.

  • art. 29, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

    Richiamato nella clausola contrattuale come fonte della revisione prezzi pattuita tra le parti.

  • art. 23, comma 16, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato dall'art. 26 del D.L. 50/2022 per l'aggiornamento annuale dei prezzari regionali utilizzati per il calcolo dell'adeguamento.

  • art. 216, comma 27-ter, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    La norma è menzionata nel testo dell'art. 26 del D.L. 50/2022 quale disposizione superata o derogata dal meccanismo di adeguamento prezzi.

  • L. 15 luglio 2022, n. 91

    Richiamata come legge di conversione del D.L. 50/2022.

  • art. 7, comma 2-ter, D.L. 36/2022

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'adeguamento richiesto dovesse essere trattato come variante in corso d'opera e come interpretazione autentica dell'art. 106 del codice dei contratti.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, nelle controversie inerenti alla revisione prezzi di appalti pubblici occorre verificare in concreto se la stazione appaltante eserciti un potere amministrativo discrezionale oppure se operi un meccanismo legale o contrattuale vincolato; solo nel primo caso si radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Quando la revisione o l'adeguamento prezzi è predeterminato da una norma di legge o da una clausola contrattuale che lascia alla P.A. un'attività meramente applicativa e contabile, la posizione dell'appaltatore ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Il criterio del petitum sostanziale impone di guardare non alla sola domanda formalmente proposta, ma alla causa petendi e alla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio.
  • La previsione legale di aggiornamento dei prezzi mediante prezzari regionali, se formulata in termini vincolanti, esclude un apprezzamento comparativo di interessi pubblici e privati e trasforma l'intervento della P.A. in un'attività di mera esecuzione dell'obbligo di adeguamento.
  • La presenza di prezziari regionali incompleti non esclude di per sé l'operatività del meccanismo di revisione, potendo il calcolo essere integrato mediante accertamenti tecnici o di mercato; ciò non muta la natura vincolata dell'adeguamento.
  • La domanda formulata come risarcitoria o di mancato riconoscimento delle riserve non sposta automaticamente la giurisdizione, se in sostanza mira all'adempimento di un obbligo contrattuale o legale di adeguamento prezzi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAppalto
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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