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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Normativa italiana22G00049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce il Portale unico del reclutamento e riforma concorsi e mobilità nelle pubbliche amministrazioni; aggiorna profili professionali, formazione etica e misure per la parità di genere. Prevede inoltre misure di personale, finanziamento e semplificazione a supporto del PNRR, alcune con termini specifici, tra cui incarichi ai pensionati fino al 31 dicembre 2026 e anticipazioni a FormezPA rimborsabili entro il 31 dicembre 2027.

Semplificazione del reclutamento e rafforzamento amministrativo per l’attuazione del PNRR

Semplificazione del reclutamento e rafforzamento amministrativo per il PNRR

Il decreto interviene sull’organizzazione e sul reclutamento del personale pubblico, introducendo strumenti digitali e nuove regole concorsuali e di mobilità. Reca inoltre misure di formazione, parità di genere, supporto amministrativo e attuazione degli investimenti del PNRR.

Profili professionali e programmazione del personale

La disciplina degli indirizzi per la pianificazione dei fabbisogni di personale è modificata affinché consideri i nuovi profili individuati dalla contrattazione collettiva e l’insieme di conoscenze, competenze e capacità richieste al personale da assumere. Particolare riguardo è rivolto alle competenze necessarie per la transizione digitale ed ecologica, alla progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei e alla gestione dei relativi finanziamenti. In prima applicazione, le linee di indirizzo devono essere emanate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in Conferenza unificata.

Portale unico del reclutamento

È istituito nel decreto legislativo n. 165/2001 il Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni a tempo determinato e indeterminato delle amministrazioni centrali e delle autorità amministrative indipendenti avvengono tramite concorsi pubblici ai quali si accede mediante registrazione al Portale.

La registrazione è gratuita e avviene esclusivamente con i sistemi di identificazione previsti dal Codice dell’amministrazione digitale. L’interessato inserisce il curriculum, le generalità richieste, un indirizzo PEC o domicilio digitale intestato a sé per le comunicazioni della procedura e un recapito telefonico. Il curriculum ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione; l’iscrizione comporta il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa applicabile. Non sono considerate le iscrizioni incomplete rispetto alle informazioni richieste per la registrazione o dal bando.

Il Portale acquisisce in formato aperto la documentazione delle procedure e rende i bandi accessibili e ricercabili secondo parametri utili ai candidati. Le amministrazioni pubblicano sul Portale i bandi di reclutamento e mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Dal 2023 la pubblicazione sui siti istituzionali e sul Portale esonera anche gli enti locali dall’obbligo di pubblicare le selezioni nella Gazzetta Ufficiale.

Il Portale è operativo dal 1° luglio 2022 e da tale data è utilizzabile dalle amministrazioni centrali e dalle autorità amministrative indipendenti; dal 1° novembre 2022 queste amministrazioni lo utilizzano per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Entro il 31 ottobre 2022 appositi protocolli definiscono modalità di accesso e utilizzo per le amministrazioni interessate; per Regioni ed enti locali, l’impiego è esteso con modalità definite entro la stessa data mediante decreto ministeriale previa intesa in Conferenza unificata.

Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale, gli obblighi di comunicazione connessi alle istanze di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato sono assolti dall’amministrazione destinataria mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale. Le nuove disposizioni sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

Svolgimento dei concorsi e commissioni esaminatrici

Per i concorsi destinati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, esclusi quelli relativi al personale disciplinato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001, sono previste almeno una prova scritta, anche teorico-pratica, e una prova orale, che accerta anche la conoscenza di almeno una lingua straniera. Il bando specifica le competenze da verificare, comprendenti conoscenze, capacità logico-tecniche e comportamentali e, per i profili che lo richiedono, capacità manageriali. Per i profili iniziali non specializzati è attribuito particolare rilievo alle capacità comportamentali e relazionali e alle attitudini; per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento sono rispettate le misure compensative previste.

Le procedure possono comprendere preselezioni, anche predisposte da soggetti specializzati, e utilizzare strumenti informatici e digitali. La prova orale può svolgersi in videoconferenza, purché siano garantite pubblicità, identificazione dei partecipanti, sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni e tutela dei dati personali. Le amministrazioni scelgono la tipologia selettiva più coerente con i posti banditi; per i profili specializzati possono valutare le esperienze lavorative pertinenti, anche maturate presso la stessa amministrazione. Per i profili qualificati nel bando come ad elevata specializzazione tecnica è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati, ai fini dell’ammissione alle successive fasi. Titoli ed eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere al punteggio finale per una quota non superiore a un terzo.

Le procedure devono assicurare imparzialità, efficienza, efficacia, rapidità, integrità delle prove e tracciabilità delle comunicazioni. Sono ammesse selezioni decentrate e non contestuali, purché le prove siano trasparenti e omogenee e garantiscano lo stesso grado di selettività. Le commissioni possono essere articolate in sottocommissioni; una seduta plenaria stabilisce criteri e procedure di valutazione omogenei e vincolanti, da pubblicare sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.

Dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni dei concorsi interessati sono individuati tramite il Portale, nel rispetto della parità di genere e includendo soggetti con comprovata professionalità ed esperienza, anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino a tale data, per i concorsi pubblici unici e le procedure selettive indicate dalla norma, il Dipartimento della funzione pubblica nomina i commissari mediante sorteggio da elenchi formati dalle amministrazioni destinatarie, nel rispetto di trasparenza e imparzialità. La disciplina si applica anche a sottocommissioni e comitati di vigilanza. I termini per l’autorizzazione a svolgere l’incarico di commissario sono rideterminati in dieci e quindici giorni. Sono abrogate alcune disposizioni previgenti sulle procedure concorsuali e sulle commissioni.

Il Governo deve aggiornare entro il 31 dicembre 2022 il regolamento sui concorsi pubblici, raccogliendo e coordinando la disciplina, semplificandone il testo e individuando espressamente le disposizioni da abrogare. I protocolli per lo svolgimento dei concorsi in condizioni di sicurezza possono essere aggiornati con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, nel rispetto di adeguatezza e proporzionalità.

Modifiche procedurali e termini in materia di personale

Le disposizioni speciali sulle procedure concorsuali contenute nell’articolo 10 del decreto-legge n. 44/2021 sono abrogate e i riferimenti normativi sono coordinati con la nuova disciplina generale dei concorsi. Per il riconoscimento dei titoli di formazione superiore di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero si avvale del CIMEA mediante convenzione triennale rinnovabile; l’onere è quantificato in 800.000 euro annui dal 2022, con copertura a carico del fondo speciale di parte corrente.

Sono ridotti i termini della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001: da quindici a otto giorni e da quarantacinque a venti giorni. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per le procedure di stabilizzazione indicate dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. Dal 2022, gli arretrati relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per le annualità precedenti a quella di effettiva erogazione, non rilevano nel calcolo dei valori soglia di spesa di personale previsti dall’articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Sono inoltre previste modifiche concernenti il reclutamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e specifiche disposizioni per il personale del Ministero degli affari esteri nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

Codici di comportamento, etica pubblica e parità di genere

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve includere una sezione sul corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media, anche a tutela dell’immagine della pubblica amministrazione. Le amministrazioni devono prevedere cicli formativi obbligatori sull’etica pubblica e sul comportamento etico dopo l’assunzione, in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori e di trasferimento. Durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e restano entro le risorse disponibili. Il codice deve essere aggiornato entro il 31 dicembre 2022.

Per rendere effettiva la parità di genere nell’organizzazione e nella gestione dei rapporti di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri, misure che attribuiscano vantaggi specifici o evitino o compensino svantaggi nelle carriere del genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo e applicati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio nelle prove. Le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, dovevano essere adottate entro il 30 settembre 2022, in coerenza con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Mobilità, comandi e incarichi

Dal 1° luglio 2022 gli avvisi di mobilità sono pubblicati in un’apposita sezione del Portale; gli interessati presentano la candidatura, previa registrazione, allegando il curriculum esclusivamente in formato digitale. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni indicate, i comandi e i distacchi sono consentiti entro il limite del 25 per cento dei posti rimasti scoperti dopo le procedure di mobilità. Sono esclusi dal limite i comandi o distacchi obbligatori per legge, quelli presso uffici di diretta collaborazione, quelli connessi alla partecipazione a organi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, nonché quelli presso sedi territoriali dei ministeri o Unioni di comuni per i comuni aderenti.

I comandi e distacchi non dirigenziali già in corso alla data di entrata in vigore cessano il 31 dicembre 2022 o alla loro scadenza naturale, se successiva, salvo che sia stata attivata la procedura straordinaria di inquadramento. Fino al 31 marzo 2023 le amministrazioni possono inquadrare in ruolo il personale interessato che, al 31 gennaio 2022, era in comando o distacco e aveva un rapporto a tempo indeterminato presso le amministrazioni o i soggetti indicati. Sono esclusi il personale del Servizio sanitario nazionale e quello dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001. L’inquadramento avviene nell’organico e nel limite del 50 per cento delle facoltà assunzionali vigenti, considerando anzianità maturata, rendimento e idoneità; non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.

Le amministrazioni possono riconoscere agli esperti nazionali distaccati presso l’Unione europea, quando le istituzioni europee non corrispondano loro indennità di soggiorno, un’indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile e limitata al periodo di assegnazione, non superiore a quella prevista dall’Unione per posizioni equivalenti. Il limite di spesa è di 400.000 euro per il 2022 e 1.000.000 di euro annui dal 2023.

Per rafforzare le amministrazioni attuatrici del PNRR, è consentito conferire, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e anche in deroga alle relative percentuali, incarichi dirigenziali a funzionari italiani di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea. Gli incarichi sono limitati ai posti disponibili e alle facoltà assunzionali e non possono durare oltre il 31 dicembre 2026. È inoltre prorogata al 30 settembre 2022 la possibilità, prevista dalla legge n. 160/2019, cui rinvia la disposizione modificata, e le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti a termine stipulati nel 2019 con personale artistico e tecnico, in presenza di esigenze contingenti o temporanee e nelle more di nuove dotazioni organiche e concorsi.

Misure di supporto all’attuazione del PNRR

È prorogato al 30 giugno 2022 il termine relativo agli adempimenti previsti per il Piano integrato di attività e organizzazione. Le Regioni adeguano gli ordinamenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ai principi e ai contenuti del Piano tipo.

Le risorse residue e non impegnate, pari a 48,1 milioni di euro, del sub-investimento PNRR per l’assistenza tecnica centrale e locale sono ripartite come segue: 30 milioni per ulteriori incarichi professionali delle amministrazioni attuatrici secondo modalità e criteri già definiti; 18,1 milioni per il coordinamento e il rafforzamento della governance del progetto. Quest’ultima quota finanzia presso il Dipartimento della funzione pubblica un Portale di progetto e un’Unità centrale, operativa fino al 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti. L’Unità raccorda i pool territoriali, misura tempi e risultati, raccoglie evidenze sugli oneri amministrativi regionali e nazionali, elabora proposte di semplificazione e supporta il Tavolo di coordinamento. Il Dipartimento della funzione pubblica è l’amministrazione titolare dell’intervento; restano fermi gli obblighi PNRR di rendicontazione, monitoraggio e controllo. Le attività di supporto sono integrate con funzioni di verifica e controllo del raggiungimento di milestone e target.

È istituito, dal 1° gennaio 2023, il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (NUVIR), alle dipendenze del Capo del Dipartimento competente, per fornire supporto tecnico al coordinamento dell’analisi e della verifica d’impatto della regolamentazione e alla valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative. Il NUVIR è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dalla stessa data cessa il gruppo di lavoro AIR del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; gli esperti che ne fanno parte al 31 dicembre 2022 sono nominati componenti del NUVIR fino alla scadenza dei rispettivi incarichi. Il funzionamento è finanziato con risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri.

Fondi e personale per le procedure concorsuali e la giustizia

Per FormezPA è istituito un fondo di 60 milioni di euro per il 2022, trasferito a un apposito conto di tesoreria centrale. FormezPA può prelevare le somme, in base al fabbisogno, fino al 31 dicembre 2024, come anticipazione delle spese per procedure concorsuali svolte in base a convenzioni con le pubbliche amministrazioni, a carico di queste ultime. Il rimborso, con interessi dell’1 per cento annuo sulle somme prelevate, deve avvenire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027. Il contratto tra MEF e FormezPA disciplina anticipazione, recupero, interessi moratori in caso di inadempimento e controlli e rendicontazione; il MEF può trattenere le somme dovute a FormezPA fino a concorrenza delle rate non rimborsate.

I contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia in base alla disciplina richiamata sono qualificati come non rinnovabili. È differito al triennio 2021-2023 il termine per l’assunzione di 350 unità di area III, posizione economica F1, già prevista per il triennio 2019-2021. Per attuare la delega in materia di disabilità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può incrementare la dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e due di seconda fascia e avviare procedure di reclutamento non dirigenziale, anche per l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro le facoltà assunzionali già autorizzate. Gli oneri sono pari a 333.102 euro per il 2022 e 666.204 euro annui dal 2023; alcune disposizioni della legge delega n. 227/2021 sono abrogate per concorrere alla copertura degli oneri a regime.

Incarichi professionali e personale in quiescenza

Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi PNRR, comprese Regioni ed enti locali, possono conferire incarichi di lavoro autonomo ai soggetti in quiescenza, in deroga al divieto generale, nei limiti delle risorse già stanziate nei propri bilanci e fuori dalle specifiche ipotesi di incarico previste dal decreto-legge n. 80/2021. La facoltà è estesa agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, ai programmi finanziati con Fondi per lo sviluppo e la coesione e agli altri piani d’investimento nazionali o regionali, nonché alle amministrazioni impegnate nella ricostruzione dopo i sismi del 2009 e del 2016.

Per la ricostruzione nelle aree colpite dai sismi, gli incarichi possono essere attribuiti anche a pensionati provenienti dalla stessa amministrazione, se dotati di significativa esperienza tecnico-amministrativa nella programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici o nelle funzioni di responsabile unico del procedimento; può prescindersi dalla formazione universitaria, restando fermi i limiti e le disposizioni pensionistiche richiamate dalla norma. Ai soggetti interessati possono essere affidati anche gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in quest’ultimo caso solo per particolari esigenze non fronteggiabili con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario alle procedure di reclutamento.

La facoltà è estesa ai soggetti attuatori degli interventi PNRR. Le amministrazioni possono inoltre ricorrere alle modalità di selezione previste per il reclutamento di professionisti ed esperti dal decreto-legge n. 80/2021, anche per procedure già avviate. Se ravvisano potenziali conflitti di interessi nell’attività di un professionista, inseriscono nel contratto la sospensione dall’albo e dall’esercizio della professione per tutta la durata del rapporto; il contratto deve dichiarare espressamente l’insussistenza del conflitto tra le mansioni pubbliche e l’attività professionale. Il testo fornito si interrompe durante questa disposizione e non consente di ricostruirne le ulteriori previsioni.

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