Sentenza del 14/09/2016 n. 18024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo un controllo automatizzato della dichiarazione, alla società era stata notificata una cartella di pagamento di € 84.733,12. La contribuente sosteneva di avere definito le somme ai sensi dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002, pur avendo omesso il pagamento di una rata. Il primo giudice accolse il ricorso; la CTR della Calabria confermò la decisione sul condono, modificando soltanto la statuizione sulle spese. L’Agenzia ha impugnato la sentenza in cassazione con due motivi: motivazione in diritto asseritamente mancante (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e violazione dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), perché il condono non si perfeziona con il solo pagamento della prima rata. La Corte ha inoltre esaminato d’ufficio la compatibilità con il diritto UE della definizione in relazione all’IVA.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Per i tributi diversi dall’IVA, ha stabilito che l’art. 9-bis disciplina un condono clemenziale, subordinato all’integrale pagamento: il pagamento della prima rata, senza quello delle successive, non perfeziona la definizione. Per l’IVA ha rilevato un’ulteriore ragione ostativa: la norma va disapplicata, perché la rinuncia alle sanzioni per omesso o tardivo versamento contrasta con il diritto dell’Unione; tale incompatibilità deve essere rilevata anche d’ufficio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate, poiché l’orientamento sulla natura del condono si era formato dopo i ricorsi di primo grado e d’appello.
Norme richiamate
Art. 9-bis della L. n. 289/2002
il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive
Per i tributi diversi dall’IVA, la definizione delle somme dichiarate e non versate richiede il pagamento integrale di quanto dovuto. La domanda e il versamento della prima rata non bastano se le rate successive non vengono pagate.
Art. 9-bis della L. n. 289/2002, in relazione all’IVA
Con riferimento dunque all'i.v.a., della L. n. 289 del 2002 , citato art. 9-bis, va disapplicato in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comportando una rinuncia alle suddette sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale
La definizione agevolata non può operare per l’IVA nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, poiché ciò pregiudica la corretta riscossione del tributo secondo il diritto UE.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977
con riguardo alle misure clemenziali (come quelle di cui della L. n. 289 del 2002 , citato art. 9-bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato, questa corte ha già statuito che esse sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e pertanto contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.
Sono incompatibili con il sistema comune dell’IVA le misure nazionali che rinunciano alla riscossione di crediti IVA già accertati in modo da pregiudicare la corretta riscossione del tributo.
Art. 4, par. 3, TUE (già art. 10 TCE)
Il principio di effettività contenuto nell'art. 4.3 del Trattato UE (già art. 10 TCE) comporta infatti, come affermato da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'unione europea, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione
Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d’ufficio il diritto UE pertinente, anche in cassazione e anche in assenza di specifiche deduzioni delle parti; le preclusioni processuali non impediscono tale dovere.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo accolto: l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002, e la Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo con cui l’Agenzia denunciava l’insufficienza della motivazione in diritto; il motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del secondo.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata di omessi o tardivi versamenti è subordinata al pagamento rateale, occorre verificare la disciplina specifica: per l’art. 9-bis della L. n. 289/2002 il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale, non con la sola prima rata.
- In materia di IVA, una norma nazionale che consenta di evitare sanzioni connesse all’omesso o tardivo versamento può essere disapplicata se incompatibile con il sistema UE di corretta riscossione dell’imposta.
- Il giudice nazionale deve rilevare d’ufficio l’incompatibilità con il diritto UE anche se la parte non l’ha dedotta e anche quando il giudizio è in cassazione.
- La disapplicazione della definizione agevolata per l’IVA costituisce una ragione autonoma rispetto al mancato pagamento integrale delle rate: la controversia può quindi essere respinta anche per tale incompatibilità.
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